DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105
Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonchè in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto-legge con misure urgenti su intercettazioni e infrastrutture digitali, cybersicurezza, procedimenti civili minorili, formazione dei magistrati, dirigenza penitenziaria, contrasto agli incendi boschivi, recupero da dipendenze, disciplina Covid, organizzazione del Ministero della cultura e pubblica amministrazione. Prevede anche regimi transitori e varie decorrenze fino al 2027 e al 2033.
Disposizioni urgenti su intercettazioni, cybersicurezza, minorenni, cultura, PA e altri settori
Disposizioni urgenti in più materie
Il provvedimento introduce interventi urgenti in ambito penale, civile, penitenziario, digitale, sanitario, culturale e di organizzazione della pubblica amministrazione. Molte misure hanno natura transitoria o sono legate a specifiche scadenze di applicazione.
Intercettazioni e tutela investigativa
Le regole speciali sulle intercettazioni previste per i delitti di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 si estendono anche a ulteriori reati particolarmente gravi, tra cui:
- delitti di cui agli articoli 452-quaterdecies e 630 c.p., consumati o tentati;
- delitti commessi con finalità di terrorismo;
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis c.p. o per agevolare le associazioni mafiose.
La disciplina si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Sono inoltre introdotte modifiche al codice di procedura penale per rafforzare i requisiti motivazionali dei decreti autorizzativi e per disciplinare con maggiore rigore la verbalizzazione delle intercettazioni:
- il giudice deve esporre con autonoma valutazione la necessità concreta dell’intercettazione;
- nel verbale va trascritto, anche sommariamente, solo il contenuto rilevante per le indagini;
- il contenuto non rilevante non va trascritto né menzionato, con apposita dicitura nei verbali e nelle annotazioni;
- vengono aggiornate anche le regole sulla utilizzabilità e sulla disciplina della trasmissione dei dati intercettati.
Viene poi soppressa, per i procedimenti iscritti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, una limitazione relativa all’articolo 270 c.p.p. per taluni reati.
Infrastrutture digitali per le intercettazioni e spese
Sono istituite infrastrutture digitali interdistrettuali per le intercettazioni, con l’obiettivo di garantire sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e risparmio energetico.
Il decreto prevede una scansione temporale precisa:
- entro 60 giorni dall’entrata in vigore: decreto ministeriale per individuare le infrastrutture e i requisiti tecnici essenziali;
- entro i 90 giorni successivi: ulteriore decreto per requisiti tecnici specifici, gestione dei dati e collegamenti telematici con i luoghi di ascolto;
- entro il 1° marzo 2024: attivazione dell’archivio digitale presso le infrastrutture, previo accertamento della funzionalità;
- dalla data del decreto di attivazione: migrazione dei dati esistenti e conferimento dei nuovi dati;
- dal 31 dicembre 2027: le intercettazioni per i procedimenti iscritti successivamente devono essere effettuate mediante tali infrastrutture.
Il Ministero della giustizia assicura allestimento e manutenzione senza accesso ai dati in chiaro. È inoltre prevista l’annotazione specifica delle spese per intercettazioni nel foglio delle notizie.
Cybersicurezza e contrasto alla criminalità informatica
Il decreto amplia il ruolo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, prevedendo la trasmissione di dati e informazioni rilevanti per l’esercizio delle funzioni di impulso nei procedimenti per specifici reati informatici.
Sono rafforzati anche i poteri di supporto per il contenimento e il ripristino dell’operatività dei sistemi compromessi, con collaborazione dei soggetti pubblici o privati colpiti da incidenti informatici; la mancata collaborazione può rilevare ai fini sanzionatori nei casi previsti dalla normativa richiamata.
Viene inoltre ampliato il perimetro delle attività coperte dalle disposizioni speciali in materia di contrasto alla criminalità informatica, con riferimenti anche a:
- delitti di accesso abusivo, danneggiamento e sabotaggio di sistemi informatici;
- procedimenti riguardanti infrastrutture informatiche dello Stato, di enti pubblici o di imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità.
Procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni
Fino alla data di entrata in vigore della riforma processuale indicata nel decreto legislativo n. 149 del 2022, nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni il giudice può delegare a un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l’audizione delle parti e l’ascolto del minore.
La delega deve essere motivata e indicare puntualmente modalità di svolgimento e circostanze oggetto dell’atto. Il giudice onorario delegato, se svolge l’ascolto del minore o attività istruttoria, fa parte del collegio decidente. La prima udienza, l’udienza di rimessione in decisione e quelle per provvedimenti temporanei restano davanti al collegio o al giudice relatore.
Formazione dei magistrati per incarichi direttivi e semidirettivi
Per concorrere all’attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti sia giudicanti e sia di primo sia di secondo grado, il magistrato deve aver partecipato a un corso di formazione in data non anteriore a cinque anni rispetto al termine per la domanda.
Sono esonerati i magistrati che, nello stesso periodo, abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, salvo valutazione negativa del Consiglio superiore della magistratura sulla conferma nelle funzioni.
La disciplina si applica anche alle procedure bandite dal 21 giugno 2022 non ancora concluse.
Dirigenza penitenziaria e incarichi superiori
È prevista una disciplina transitoria per il conferimento degli incarichi superiori nelle strutture della dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile.
Fino al 31 marzo 2033:
- ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso dell’anzianità richiesta possono essere conferiti incarichi superiori anche a titolo di reggenza;
- ai dirigenti assunti nei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile non ancora in possesso della medesima anzianità può essere conferito l’incarico di direttore aggiunto negli uffici individuati come sede di incarico superiore.
È inoltre abrogata una precedente disposizione transitoria del 2013.
Contrasto agli incendi boschivi e tutela di specie protette
Viene inasprita la disciplina penale per gli incendi boschivi, estendendo la fattispecie alle zone di interfaccia urbano-rurale e aumentando le pene. È prevista una specifica aggravante se il fatto è commesso per profitto o con abuso dei poteri o violazione dei doveri connessi alle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi.
Sono inoltre rafforzate le conseguenze accessorie per il reato di incendio boschivo.
Sul piano della tutela faunistica, viene introdotta una specifica sanzione penale per l’abbattimento, cattura o detenzione di esemplari di orso bruno marsicano.
Rifiuti, reati ambientali e responsabilità degli enti
La disciplina sugli abbandoni di rifiuti è riscritta con aumento della pena e con aggravamento se i rifiuti sono pericolosi.
Nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sono inseriti nuovi delitti, tra cui quelli in materia di turbata libertà degli incanti e di trasferimento fraudolento di valori.
Sono inoltre estese alcune aggravanti e misure patrimoniali ai reati contro l’ambiente, con particolare riferimento a:
- inquinamento e disastro ambientale in aree protette o vincolate;
- fatti commessi in danno di specie animali o vegetali protette;
- ipotesi di deterioramento o distruzione di habitat.
Misure sull’otto per mille e recupero dalle dipendenze
Per la ripartizione 2023 della quota dell’otto per mille IRPEF attribuita allo Stato, le scelte non espresse sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi straordinari di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base di domande presentate entro il 31 ottobre 2023.
Con atto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio e con successivo DPCM sono definite rispettivamente:
- i parametri di valutazione delle istanze e la composizione della Commissione valutativa e di monitoraggio;
- la quota da rendere disponibile per i progetti.
I componenti della Commissione non percepiscono compensi o rimborsi.
In via strutturale, la quota statale dell’otto per mille può essere ripartita tra gli interventi di cui all’articolo 48 della legge n. 222 del 1985 secondo le finalità fissate annualmente dal Consiglio dei ministri; tra tali interventi è incluso anche il recupero dalle dipendenze patologiche. Per il 2024-2027 la deliberazione governativa deve includere espressamente questa tipologia di interventi.
Disciplina COVID-19
Sono abrogati gli obblighi relativi all’isolamento e all’autosorveglianza previsti dal decreto-legge n. 52 del 2021.
Per il monitoraggio epidemiologico da SARS-CoV-2, la comunicazione dei dati al Ministero della salute e all’Istituto superiore di sanità non è più quotidiana ma avviene con periodicità stabilita dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria. Rimane fermo il potere del Ministro della salute di adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi della legge n. 833 del 1978.
Organizzazione del Ministero della cultura
Il Ministero della cultura viene riorganizzato con una nuova elencazione delle aree funzionali, che comprendono tutela, valorizzazione, spettacolo, cinema, attività culturali, biblioteche, archivi, diritto d’autore, creatività contemporanea e vigilanza sull’Istituto per il credito sportivo e culturale Spa.
Il Ministero si articola in dipartimenti, fino a un massimo di quattro, e le posizioni di livello dirigenziale generale non possono superare trentadue, compresi i capi dipartimento.
Fino all’adozione dei nuovi regolamenti organizzativi, da emanare entro il 31 marzo 2024, continua ad applicarsi il regolamento previgente. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il conferimento dei nuovi incarichi, salve le strutture PNRR e la Soprintendenza speciale per il PNRR.
Sono inoltre rinviati al 15 dicembre 2023 alcuni termini previsti da altra normativa e vengono aggiornate le regole per il conferimento di incarichi presso istituti e luoghi della cultura, consentendone la durata tra tre e cinque anni e l’accesso anche a esperti di riconosciuta fama, nei limiti delle dotazioni finanziarie.
Pubblica amministrazione e incarichi dirigenziali
Le amministrazioni possono trattenere in servizio fino al 31 dicembre 2026 i dirigenti generali attuatori di interventi PNRR, entro i limiti delle facoltà assunzionali.
È abrogata una precedente norma del 2023 sugli incarichi dirigenziali; tuttavia, quelli già conferiti o confermati prima dell’entrata in vigore del decreto restano efficaci fino alla scadenza naturale e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Il divieto di conferire determinati incarichi previsto dal decreto-legge n. 95 del 2012 non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche e ai relativi vice impegnati nella cura delle attività dei viceministri con delega su un intero comparto.
Viene inoltre estesa dagli enti locali, e non solo dai comuni, una previsione del decreto-legge n. 75 del 2023.
Copertura finanziaria
Il decreto reca clausole di invarianza finanziaria, salvo gli oneri espressamente previsti per le infrastrutture di intercettazione, per la dirigenza penitenziaria e per la riorganizzazione del Ministero della cultura.
Sono previste specifiche autorizzazioni di spesa e corrispondenti riduzioni di fondi speciali di bilancio, con facoltà per il Ministro dell’economia e delle finanze di apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Decorrenza
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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