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Sentenza

Sentenza del 26/01/2021 n. 1557 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della decisione di merito che aveva annullato un avviso di accertamento notificato in data 15-11-2016 perché sottoscritto con firma digitale e notificato in copia cartacea anziché tramite PEC. L'Agenzia contestava l'interpretazione della CTR che aveva ritenuto inapplicabile il Codice dell'Amministrazione Digitale nel periodo 14/9/2016-26/1/2018 e quindi la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione, sostenendo invece che le modifiche del CAD applicabili dal 14/9/2016 consentivano la forma del documento informatico sottoscritto digitalmente per gli atti impositivi e che la copia analogica munita di attestazione di conformità aveva valore probatorio equipollente; inoltre rilevava che la notifica a mezzo PEC degli avvisi di accertamento è stata prevista a decorrere dall'1/7/2017, per cui la notifica cartacea era corretta ratione temporis.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa alla stessa Commissione in diversa composizione per l'esame dei restanti motivi e per le spese. La Corte ha ritenuto che il CAD sia applicabile agli atti di liquidazione, rettifica e accertamento tributario (atti 'all'esito' delle attività ispettive) e che la copia su supporto analogico conforme all'originale informatico, munita di attestazione di conformità ai sensi dell'art. 23 CAD, vale come prova dell'avvenuta sottoscrizione. Ha inoltre affermato che non è necessario un collegamento imprescindibile tra documento informatico e notifica via PEC e che la notifica cartacea di una copia conforme è valida, specialmente prima dell'entrata in vigore della facoltà di notificare tramite PEC per gli avvisi di accertamento (1/7/2017). Infine la Corte ha ricordato che l'irregolarità della notifica può essere comunque neutralizzata dal fatto che l'atto sia effettivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (art. 156 c.p.c.).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), art. 2, comma 6

    Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali

    La limitazione riguarda le attivita' ispettive e di controllo in senso stretto (accessi, ispezioni, verifiche), non gli atti 'all'esito' di tali attività come gli avvisi di accertamento; quindi il CAD e le regole sulla firma digitale sono applicabili agli atti impositivi.

  • D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), art. 2, comma 6-bis (mod. D.Lgs. n. 217/2017)

    applicabilita' agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria

    La disposizione, pur introdotta successivamente, conferma l'interpretazione che il CAD si applica espressamente agli atti impositivi tributari.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60 (comma introdotto dal DL n. 193/2016)

    Ha introdotto la possibilita' di notificare gli avvisi di accertamento a mezzo PEC a decorrere dall'1/7/2017; prima di tale data l'Agenzia poteva notificare copia cartacea conforme.

  • D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), art. 23

    Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato

    Una copia cartacea munita di attestazione di conformita' vale come prova dell'originale informatico e dimostra la sottoscrizione digitale, rendendo valido l'atto notificato in forma analogica.

  • D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), art. 40

    Stabilisce la regola generale per cui le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici; la digitalizzazione e' la regola, l'analogico l'eccezione.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, artt. 32-33 e 36-bis e ss.

    La normativa fiscale distingue nettamente le attività di controllo (artt. 32-33: accessi, ispezioni, verifiche) dall'attività impositiva (artt. 36-bis e ss.), supportando la distinzione applicativa del CAD.

  • Codice di Procedura Civile, art. 156, comma 3

    Se l'atto, nonostante l'irregolarità della notifica, è comunque giunto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per aver raggiunto lo scopo; principio applicato dalla Corte nella specie.

  • Statuto del contribuente, art. 12, comma 7

    Conferma la distinzione tra attività di verifica e atto impositivo, imponendo termini e garanzie procedurali che rendono incompatibile l'applicazione automatica del CAD alle attività ispettive.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra attivita' ispettive/di controllo (accessi, ispezioni, verifiche) e atti impositivi 'all'esito': il CAD si applica agli atti impositivi anche se originati da attività di controllo.
  • Un documento informatico sottoscritto digitalmente puo' essere validamente rappresentato e notificato tramite copia analogica purché sia munita dell'attestazione di conformità prevista dall'art. 23 CAD.
  • La notifica tramite PEC degli avvisi di accertamento e' ammessa dalla normativa solo a decorrere dal 1/7/2017; prima di tale data la notifica cartacea di copia conforme era corretta ratione temporis.
  • L'irregolarità formale della notifica non determina automaticamente la nullità dell'atto se l'atto è comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (art. 156 c.p.c.).
  • Per le attività ispettive e di controllo va tutelata la partecipazione del contribuente anche quando non è munito di strumenti di firma digitale; pertanto norme di digitalizzazione non devono creare ostacoli ai diritti di difesa.
  • Le modifiche successive al CAD (es. comma 6-bis) non necessariamente hanno efficacia retroattiva, ma sono utili per interpretare coerentemente l'ambito di applicazione delle regole di digitalizzazione.

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