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Sentenza

Sentenza del 26/01/2021 n. 173 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento relativa ad IRPEF e accessori per il 2011 conseguente al controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/73 e alla rettifica del quadro RE rigo 26: l'Ufficio ha disconosciuto le ritenute d'acconto indicate nelle fatture ritenendo che, pur essendo state operate, non siano state versate dai sostituti d'imposta. Il contribuente ha eccepito difetto di motivazione della cartella (mancata indicazione dei nominativi dei sostituti contestati), ha prodotto documentazione che attesta l'operazione delle ritenute (fatture e certificazioni) e ha rilevato l'assenza di prova da parte dell'Ufficio che i sostituti non abbiano versato o che siano stati preventivamente escussi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Ha richiamato e applicato il principio stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 10378/19: se il sostituto ha operato le ritenute, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione per quelle somme anche se il sostituto non le ha versate. Nel caso concreto le fatture comprovano l'effettuazione delle ritenute; pertanto la cartella non poteva essere mantenuta nei confronti del contribuente. Compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973 art. 36-ter

    Strumento formale di comunicazione degli esiti del controllo; la cartella di pagamento si è richiamata a tale comunicazione, ma la CTR ha ritenuto decisivo l'accertamento documentale dell'operazione delle ritenute da parte del contribuente.

  • D.P.R. 602/1973 art. 35

    Prevede la responsabilità solidale del sostituito con il sostituto; la Corte e la CTR hanno interpretato tale solidarietà come condizionata all'ipotesi in cui le ritenute non siano state operate dal sostituto.

  • D.P.R. 600/1973 art. 64, comma 2

    Richiamato in combinato con le altre norme per spiegare la separazione fra istituto della sostituzione e della solidarietà: lo scomputo riconosciuto al sostituto rende incompatibile la solidarietà a carico del sostituito se le ritenute sono state effettivamente operate.

  • D.P.R. 917/1986 art. 22

    Utilizzato nella lettura combinata delle norme per escludere la solidarietà del sostituito quando le ritenute sono state operate.

  • Cass. Sez. Un. n. 10378/2019

    Principio di diritto applicato: il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione per ritenute che risultano essere state operate dal sostituto, anche se quest'ultimo non ha poi versato le somme all'Erario.

  • Cass. ord. n. 12113/2017

    Citata dall'Ufficio per sostenere la responsabilità solidale del sostituito; tuttavia la CTR ha ritenuto prevalente l'orientamento delle Sezioni Unite (10378/19) nel caso concreto.

  • Cass. n. 18910/2018

    Riferita dal resistente per evidenziare il rischio di duplicazione d'imposta (decurtazione subita dal sostituito e successivo obbligo di versamento), a supporto della tesi che non può gravare il contribuente che ha effettivamente subito la ritenuta.

  • Agenzia Entrate - Risoluzione n. 68/E del 19.3.2009

    "non sono state riconosciute le ritenute per le quali, in assenza di certificazione del sostituto d'imposta, non è stata fornita prova del versamento"

    La Risoluzione riguarda il caso diverso in cui il sostituto non rilasci la certificazione nonostante abbia versato; l'Ufficio ha tentato di richiamarla, ma la CTR ha ritenuto che la risoluzione non valga a giustificare l'escussione del sostituito quando le ritenute risultano effettivamente operate e sussiste il principio delle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • Se il contribuente produce documentazione probatoria che dimostra l'operazione delle ritenute d'acconto (es. fatture, certificazioni), l'Amministrazione deve fornire prova che i sostituti non hanno versato o deve dimostrare di avere previamente escusso i sostituti; altrimenti non può agire direttamente contro il sostituito.
  • A seguito della pronuncia Cass. Sez. Un. 10378/19, la responsabilità solidale del sostituito è esclusa quando le ritenute risultano effettivamente operate, anche se il sostituto non ha poi versato le somme all'Erario.
  • La cartella di pagamento deve contenere adeguata motivazione e, quando si contestano ritenute riferite a terzi, è rilevante indicare i nominativi dei sostituti o comunque dare indicazioni sufficienti sul motivo per cui si imputa la mancata corresponsione; l'assenza di tali elementi può comportare l'annullamento.
  • Non è consentita la duplicazione d'imposta: non può gravare il contribuente che ha subito la ritenuta con un ulteriore obbligo di pagamento a meno che non sia provato che la ritenuta non sia stata operata.
  • In presenza di un mutamento di orientamento giurisprudenziale significativo (o di pronuncia delle Sezioni Unite), il giudice può compensare le spese di lite; l'operato dell'Amministrazione deve comunque rispettare i principi di collaborazione e buona fede.
  • Nel dubbio pratico, il contribuente dovrebbe acquisire e conservare certificazioni/fatture che attestino le ritenute e, se necessario, chiedere all'Ufficio informazioni sui presunti sostituti o produrre istanze per ottenere chiarimenti sull'operato dei sostituti prima di utilizzare vie di riscossione.

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