Sentenza del 26/01/2021 n. 431 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avviso di liquidazione riqualificando, ai sensi dell'art. 20 TUR, l'operazione compiuta come una cessione di azienda: Bxxxx spa acquistò il 29/07/2016 l'intera partecipazione in Nxxxx Txxxx s.r.l. e successivamente (27/12/2016) incorporò la società mediante fusione. L'Ufficio ritenne che, nonostante la pluralità di atti formali (cessione partecipazioni e successiva fusione), il risultato economico fosse il trasferimento dell'azienda e dunque la cessione totalitaria delle quote dovesse essere qualificata come cessione di azienda ai fini fiscali. La CTP di Milano aveva invece accolto il ricorso del contribuente.
La decisione
La Commissione d'Appello (CTR) ha ritenuto fondato l'appello dell'Ufficio, riformando la sentenza della CTP e confermando la legittimità dell'avviso di liquidazione. I Giudici di appello hanno richiamato l'orientamento secondo cui, alla luce della normativa novellata e della giurisprudenza della Suprema Corte, l'Amministrazione può e deve valorizzare la causa concreta e la sostanza economica dei negozi registrati, riqualificando l'operazione in base agli effetti economici reali, prescindendo dal nomen iuris e senza dover menzionare atti successivi. Di conseguenza la cessione totalitaria delle partecipazioni è stata considerata trasferimento dell'azienda; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 20 TUR
La norma è stata interpretata in senso sostanzialistico: consente all'Amministrazione di riqualificare l'operazione sulla base della sua causa concreta e degli effetti economici reali, prescindendo dal nome giuridico attribuito dalle parti e, secondo l'orientamento richiamato, senza necessità di richiamare atti successivi.
Massime di principio
- Una cessione totalitaria di partecipazioni può essere qualificata come cessione di azienda se, nella sostanza economica, si trasferisce il complesso aziendale o il controllo effettivo dell'attività; non conta solo la forma negoziale adottata.
- L'Amministrazione finanziaria può valutare la causa concreta e gli assetti economici realizzati per riqualificare l'operazione ai fini fiscali, anche senza avvalersi di elementi extratestuali o riferimenti a atti successivi, quando la norma e la giurisprudenza lo consentono.
- Per difendere una scelta formale (cessione di quote anziché cessione di azienda) è utile provare che la cessione di partecipazioni non ha trasferito l'insieme degli elementi aziendali né il controllo effettivo dell'attività (es. mantenimento degli asset operativi, contratti, rapporti con terzi, autonomia gestionale).
- La presenza di un atto successivo (es. fusione) non esclude che il primo atto possa essere già considerato, in concreto, traslativo dell'azienda: i giudici valuteranno gli effetti reali e la simultaneità/unitarietà dell'operazione.
- La finalità dichiarata dalle parti (es. mantenimento di contratti con il SSN) non impedisce di considerare gli effetti traslativi effettivamente prodotti; l'assenza di contestazione per abuso del diritto non esclude comunque la riqualificazione per effetto sostanziale.
- In materia non ancora uniformemente consolidata, può essere possibile ottenere la compensazione delle spese di lite; tuttavia la strategia processuale dovrebbe considerare i pronunciamenti giurisprudenziali favorevoli all'indirizzo sostanzialistico.
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