Sentenza del 26/01/2021 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Riscossione a mezzo ruolo - Aggio - Dedotta illegittimità costituzionale - Infondatezza - Difesa in giudizio dell'Agente della Riscossione - Mediante proprio Funzionario - Liquidazione delle spese di giudizio a favore dell'Ente vittorioso - Non compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente deduceva l'illegittimità costituzionale dell'aggio previsto dall'art. 17 del D.lgs. n. 112/1999, contestandone la natura e la legittimità come compenso applicato nella riscossione coattiva mediante ruolo.
La decisione
La questione di illegittimità costituzionale dell'aggio è stata ritenuta manifestamente infondata. Il giudice ha qualificato l'aggio non come remunerazione delle singole azioni esecutive dell'Agente della riscossione, ma come contributo destinato al finanziamento dell'intero sistema nazionale della riscossione, determinato con criteri razionali e ancorato ai costi fissi del sistema. Di conseguenza il ricorso è stato respinto. Inoltre non è stata disposta la liquidazione delle spese di giudizio a favore dell'Ente resistente, stante la costituzione in giudizio dell'Ufficio mediante proprio funzionario.
Norme richiamate
art. 17 D.lgs. n. 112/1999
L'aggio previsto da tale norma è interpretato come compenso destinato al sistema nazionale della riscossione nel suo complesso e non come remunerazione delle singole attività esecutive; la sua determinazione è ritenuta fondata su criteri razionali volti a garantire l'ancoraggio ai costi fissi del sistema.
Massime di principio
- I ricorsi basati su un'affermazione generica di illegittimità costituzionale dell'aggio hanno scarse possibilità di successo: il giudice valuta la funzione sistemica del compenso e la sua razionalità.
- L'aggio è considerato un contributo volto a finanziare l'organizzazione nazionale della riscossione, perciò vanno preferite censure fondate su vizi specifici (es. violazione di principi costituzionali concreti, irragionevolezza dimostrabile, difetto di motivazione/calcolo) piuttosto che obiezioni generiche.
- In caso di contestazione conviene impugnare modalità di applicazione, calcolo e congruità dell'aggio nella fattispecie concreta, fornendo elementi di fatto e contabili che dimostrino sproporzione o difetto di collegamento con i costi.
- La decisione sulle spese processuali può essere influenzata dal fatto che l'Ente si sia costituito tramite proprio funzionario: la difesa con personale interno può escludere la liquidazione delle spese a favore dell'Ente vittorioso.
- Per ottenere un successo pratico, il privato dovrebbe documentare l'esistenza di un danno concreto o di una palese irregolarità normativa o procedurale, oltre a valutare la strategia processuale rispetto alla possibile mancata compensazione delle spese.
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