Cassazione Civile, Ordinanza n. 08154/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all'anno d'imposta 2003, emesso sulla base di un processo verbale di constatazione. Alla società venivano contestati costi indebitamente contabilizzati e relativi a fatture ritenute emesse per operazioni inesistenti, con conseguente indetraibilità dell'IVA, disconoscimento di una perdita dichiarata e recupero a tassazione di maggiore reddito d'impresa, con riprese IRPEG, IRAP, IVA, interessi e sanzioni. I giudici di merito rigettavano il ricorso e l'appello della contribuente. In cassazione la società articolava cinque motivi: 1) vizio motivazionale e contraddittorietà della sentenza d'appello per avere dichiarato nuova, quindi inammissibile, la censura sull'insussistenza dell'obbligo di denuncia penale quale presupposto del raddoppio dei termini di accertamento; 2) violazione di legge per avere la CTR affermato la sussistenza dell'obbligo di denuncia anche con riferimento a reati poi abrogati; 3) nullità per ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la non deducibilità dei costi per carenza di esclusiva strumentalità dell'immobile non fosse stata contestata; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio motivazionale, per asserita ricostruzione dei fatti non aderente alle prove; 5) violazione di norme tributarie e dell'art. 53 Cost. sulla deducibilità dei costi ai fini IRPEG e IRAP. La Corte ha esaminato i motivi ritenendoli inammissibili, in parte perché nuovi rispetto al primo grado, in parte perché diretti a censurare rationes decidendi autonome o a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa nel giudizio di legittimità, anche per la presenza di doppia conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi: il primo perché introduceva in appello profili nuovi sulla mancanza dell'obbligo di denuncia; il secondo perché colpiva un obiter dictum della CTR, essendo sufficiente la declaratoria di inammissibilità del primo motivo d'appello; il terzo perché non coglieva la ratio decidendi sulla non inerenza e mancata prova dei costi e, inoltre, si risolveva in una censura dell'interpretazione della domanda; il quarto perché precluso dalla disciplina della doppia conforme e privo di specifica allegazione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado; il quinto perché formulato come violazione di legge ma in realtà volto a contestare la motivazione e il merito, senza confrontarsi con l'accertamento di non inerenza e mancanza di prova. Conseguentemente, la società è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito; inoltre è precluso nei casi di doppia conforme se non viene allegata la diversità delle ragioni di fatto tra le decisioni di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere impiegata per far valere, in realtà, un vizio motivazionale o per chiedere una rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura di nullità processuale deve colpire effettivamente la violazione processuale dedotta e non una mera diversa lettura del merito.
Il vizio di ultrapetizione sussiste solo se il giudice pronuncia oltre i limiti delle domande o eccezioni; non ricorre quando il giudice si limita a valutare la non inerenza dei costi contestati.
La doglianza sulla valutazione delle prove è inammissibile se tende a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, specie in presenza di doppia conforme.
In presenza di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. se non si allega la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
Richiamato nel contesto dell'obbligo di denuncia penale quale presupposto del raddoppio dei termini di accertamento.
art. 3, comma 3, d.lgs. 472/1997
Invocato dalla ricorrente per contestare il regime applicabile al raddoppio dei termini e ai presupposti sanzionatori.
artt. 1, commi 130, 131 e 132, L. 208/2015
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina del raddoppio dei termini di accertamento.
art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
Norma richiamata in tema di deducibilità dei costi relativi a operazioni inesistenti e loro rilevanza fiscale.
art. 8, comma 1, d.l. 16/2012 conv. in L. 44/2012
Richiamato come modifica della disciplina sulla deducibilità dei costi relativi ad operazioni inesistenti.
art. 53 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione al regime di deducibilità dei costi e alla capacità contributiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità, una censura è inammissibile quando introduce per la prima volta questioni o presupposti di fatto e di diritto non dedotti nei gradi di merito, poiché ciò altera il thema decidendum e il thema probandum.
- La contestazione del raddoppio dei termini di accertamento deve essere proposta con motivi coerenti con i fatti e le eccezioni già dedotte in primo grado; la nuova deduzione dell'insussistenza dell'obbligo di denuncia è inammissibile se non emergente dal giudizio precedente.
- Non è ammissibile travestire una critica al merito o alla motivazione sotto forma di violazione di legge o nullità processuale: il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce o nega un bene della vita estraneo alle domande o eccezioni, non quando valuta la fondatezza di una contestazione fiscale già devoluta al giudizio.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La deducibilità fiscale dei costi presuppone, oltre alla regolarità formale, la prova dell'inerenza e dell'effettiva riferibilità economica della spesa; in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, la mancanza di prova sulla natura e finalità dei costi impedisce la deduzione ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08035/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08037/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08038/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08040/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08042/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08045/2023 del 21/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →