Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28773/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cedente)

La controversia

La lite nasce da una complessa operazione di trasferimento e gestione di un impianto di trattamento rifiuti. Una società aveva stipulato con altra società un contratto di affitto d'azienda con opzione di acquisto relativo alla piattaforma di Marghera; dopo il sequestro preventivo dell'impianto disposto nell'ambito di indagini penali su illeciti nello smaltimento dei rifiuti, la società poi ricorrente era subentrata nel contratto di affitto mediante cessione del contratto, sottoscritta dal medesimo amministratore per cedente e cessionaria. Successivamente essa acquistava l'azienda e poi, in separata operazione, concludeva anche un accordo di cessione di partecipazioni nella società veicolo. In giudizio chiedeva, in via gradata e/o alternativa, l'annullamento o la nullità del contratto per dolo, conflitto di interessi, errore, responsabilità per dolo incidente, violazione della buona fede nelle trattative e nell'esecuzione, inadempimento e responsabilità extracontrattuale; chiedeva inoltre il risarcimento dei danni e la restituzione di quanto pagato in esecuzione del contratto. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande, rilevando in sintesi che il sequestro e il procedimento penale erano noti alla parte acquirente/subentrante, che l'operazione negoziale era stata strutturata anche per gestire tali evenienze, che parte dei costi rivendicati erano stati già imputati in conto prezzo o erano stati assunti sulla base di scelte della stessa società attrice, e che per i costi di smaltimento dei rifiuti sequestrati operava comunque un assetto contrattuale di garanzia non impugnato. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. perché la decisione di primo grado era adeguatamente motivata e non presentava ragionevole probabilità di riforma. In cassazione la ricorrente censurava, quanto all'ordinanza d'appello, la violazione del contraddittorio e la motivazione apparente dell'inammissibilità; quanto alla sentenza di primo grado, deduceva violazione delle norme sul dolo incidente e sulla buona fede, degli artt. 1227, 2043 e 2049 c.c., nonché omessa pronuncia e contrasto con il giudicato penale e con un lodo arbitrale precedente. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi contro l'ordinanza d'appello, osservando che il contraddittorio sull'inammissibilità si era comunque instaurato per effetto dell'eccezione già sollevata dalla resistente e che la motivazione per relationem era sufficiente a rendere percepibile la ratio decidendi. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi rivolti contro la sentenza del Tribunale, perché tutti privi di decisività: il giudice di merito aveva infatti fondato il rigetto anche e soprattutto sulla mancata impugnazione della autonoma ratio relativa all'insussistenza del danno conseguenza, essendosi le spese rivendicate ritenute già compensate, imputate in conto prezzo, o comunque sostenute in esecuzione di scelte negoziali assunte dalla stessa parte attrice; inoltre, il giudicato penale non era automaticamente estensibile al diverso giudizio civile, mancando i presupposti di cui all'art. 654 c.p.p. e la specifica allegazione della qualità di parte civile, mentre il lodo arbitrale riguardava un diverso rapporto contrattuale e poteva valere solo come elemento probatorio. Il ricorso è stato dunque rigettato quanto all'ordinanza e dichiarato inammissibile quanto alla sentenza, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'appello e ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza. Le censure sulla ritualità della declaratoria di inammissibilità dell'appello sono state respinte perché il contraddittorio sull'eccezione era già stato instaurato e la motivazione dell'ordinanza, pur sintetica e per relationem, era sufficiente a far comprendere la ragione del giudizio di non ragionevole probabilità di accoglimento. Le censure contro la sentenza di merito sono state dichiarate inammissibili per difetto di decisività, poiché il Tribunale aveva posto a base del rigetto anche una ratio autonoma e non impugnata: l'insussistenza del danno conseguenza in relazione alle voci di danno dedotte. La Corte ha inoltre escluso che il giudicato penale o il lodo arbitrale invocati potessero vincolare il giudizio civile in mancanza dei relativi presupposti di efficacia. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    l'appello può essere dichiarato inammissibile quando non presenta una ragionevole probabilità di essere accolto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la declaratoria di inammissibilità va adottata sentite le parti e con motivazione succinta, anche per relationem, purché sia percepibile la ratio decidendi.

  • art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, conv. in L. n. 77 del 2020

    nel regime emergenziale la trattazione cartolare sostituisce integralmente l'udienza, disarticolando la sequenza temporale della trattazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione i vizi processuali dell'ordinanza e della sentenza, inclusa la violazione del contraddittorio o la motivazione apparente.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    rende ricorribile in cassazione il provvedimento affetto da vizio processuale proprio o da motivazione apparente.

  • art. 1440 c.c.

    il dolo incidente è invocabile solo se il comportamento scorretto ha inciso sulle condizioni contrattuali, ma la domanda risarcitoria resta subordinata alla prova del danno conseguenza.

  • artt. 1175, 1366 e 1337 c.c.

    la violazione della buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto può fondare una pretesa risarcitoria, ma occorre che il danno sia allegato e provato come conseguenza concreta.

  • art. 1227 c.c.

    le censure sulla norma sono irrilevanti se il giudice ha escluso la domanda per assenza del danno conseguenza e non per concorso colposo del creditore.

  • art. 101 c.p.c.

    il contraddittorio è rispettato quando la questione è stata comunque sottoposta alle parti.

  • art. 167 c.p.c.

    le eccezioni soggette a deduzione della parte non possono essere utilizzate se non nei limiti del thema decidendum, ma nel caso concreto la doglianza è rimasta estranea alla ratio.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice abbia comunque esaminato la fattispecie dedotta, ancorché con esito sfavorevole.

  • artt. 2043 e 2049 c.c.

    la responsabilità aquiliana e quella per fatto dei dipendenti restano invocabili solo se il danno conseguenza è effettivamente allegato e collegato causalmente alla condotta.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno può essere opposto solo nei limiti soggettivi e oggettivi propri del precedente accertamento.

  • art. 324 c.p.c.

    il giudicato interno/esterno deve riguardare il medesimo oggetto e i medesimi soggetti nei limiti di legge.

  • art. 651 c.p.p.

    non si applica automaticamente al giudizio civile diverso dall'azione civile nel processo penale.

  • art. 654 c.p.p.

    l'efficacia del giudicato penale nel civile è subordinata ai presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve specificare in ricorso gli elementi necessari a fondare l'eccezione di efficacia del giudicato penale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la declaratoria di inammissibilità ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è legittima se il contraddittorio sulla questione è già stato instaurato e la motivazione, anche sintetica o per relationem, rende percepibile che l'impugnazione non ha ragionevole probabilità di essere accolta.
  • La motivazione per relationem dell'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. è sufficiente quando richiama puntualmente la ricostruzione fattuale e individua il punto decisivo che esclude la probabilità di riforma.
  • Le censure di merito contro una sentenza sono inammissibili se non colpiscono tutte le autonome rationes decidendi poste a base del rigetto; l'omessa impugnazione di una ratio assorbente rende non decisivi gli ulteriori motivi.
  • In materia di risarcimento del danno da dolo incidente, violazione della buona fede o fatto illecito, non basta allegare una condotta scorretta: occorre dimostrare il danno conseguenza concretamente subito e il nesso causale con la condotta dedotta.
  • Il giudicato penale non si estende automaticamente al giudizio civile diverso da quello avente ad oggetto l'azione civile nel processo penale: è necessario verificare i presupposti di efficacia previsti dall'art. 654 c.p.p. e la specifica allegazione dei relativi elementi soggettivi e oggettivi.
  • Un lodo arbitrale relativo a un diverso contratto non produce giudicato nel successivo giudizio su altro rapporto, potendo al più essere valorizzato come elemento probatorio.
  • Quando il giudice di merito esclude il danno conseguenza sulla base dell'assetto negoziale complessivo e della destinazione economica delle somme o delle spese contestate, le doglianze che presuppongono invece la responsabilità aquiliana o precontrattuale difettano di decisività se non aggrediscono tale autonoma ratio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteTransazioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaDanno non patrimonialeNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.