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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25616/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per operazioni svolte nell'anno 2011. Il contribuente, titolare di una ricevitoria/CTD che raccoglieva scommesse per un bookmaker estero privo di concessione, ha impugnato l'atto deducendo: carenza di motivazione dell'avviso; insussistenza della qualità di soggetto passivo; insussistenza del presupposto oggettivo e territoriale del tributo; violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; violazione dell'art. 53 Cost. per difetto di capacità contributiva; violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza; violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 117 Cost. per la pretesa retroattività della norma interpretativa. La CTR aveva già respinto l'appello del contribuente, ritenendo legittimo l'accertamento e affermando che la disciplina tributaria colpisce chi gestisce, anche tramite intermediari, la raccolta di scommesse anche in assenza di concessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto il contenuto dell'avviso di accertamento per dimostrarne la carenza motivazionale. Tutti gli altri motivi sono stati ritenuti infondati: la Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e la giurisprudenza della Corte di giustizia, ribadendo che, per le annualità successive al 2011, il soggetto che gestisce in Italia la raccolta di scommesse per conto di un bookmaker estero è soggetto passivo dell'imposta unica; che il presupposto d'imposta è costituito dall'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta sul territorio italiano; che non vi è contrasto con il diritto UE né violazione del principio di non discriminazione o del legittimo affidamento; e che la traslazione dell'imposta sul bookmaker consente di preservare la capacità contributiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il sopravvenuto intervento chiarificatore delle Corti costituzionale e unionale. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione dell'avviso; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente in tema di motivazione degli atti amministrativi.

  • d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1

    L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è dovuta per i concorsi e le scommesse di qualunque tipo, anche se svolti all'estero.

  • d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3

    Soggetti passivi sono coloro che gestiscono i concorsi pronostici e le scommesse, anche in concessione; interpretato nel senso estensivo previsto dalla legge di stabilità 2011.

  • L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. a)

    Stabilisce che l'imposta unica è dovuta anche quando la raccolta, compresa quella a distanza, avvenga in assenza o inefficacia della concessione.

  • L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. b)

    Interpreta l'art. 3 del d.lgs. 504/1998 nel senso che è soggetto passivo chiunque gestisca scommesse con qualunque mezzo, anche per conto di terzi, anche ubicati all'estero; se opera per conto terzi, il terzo è solidalmente obbligato.

  • d.m. economia e finanze 10 marzo 2006, n. 111, art. 16

    Prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 644, lett. g)

    Individua un imponibile forfetario collegato alla raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato il punto di raccolta.

  • art. 53 Cost.

    La capacità contributiva non è violata perché il meccanismo di traslazione dell'imposta tra ricevitoria e bookmaker consente di far gravare il tributo sul soggetto economicamente correlato all'attività.

  • art. 3 Cost.

    Esclusa la violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza rispetto alla disciplina che assoggetta a imposta le ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione.

  • art. 6 CEDU

    La Corte esclude che la retroattività della norma interpretativa e la trattazione camerale violino l'equo processo, richiamando la giurisprudenza costituzionale e convenzionale.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione alla dedotta incompatibilità della norma interpretativa con la CEDU; censura respinta.

  • art. 267 TFUE

    comma secondo e comma terzo

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta non necessaria perché le questioni risultano già risolte dalla Corte di giustizia.

  • art. 56 TFUE

    Le restrizioni alla libera prestazione di servizi nel settore dei giochi d'azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi d'interesse generale e, nel caso esaminato, non risultano discriminatorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il soggetto che organizza o gestisce in Italia la raccolta di scommesse, anche tramite intermediari e anche per conto di un operatore estero privo di concessione, può essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse.
  • Ai fini dell'imposta unica, il presupposto non coincide con la singola giocata, ma con la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione e raccolta delle scommesse sul territorio italiano.
  • La legittimità della pretesa tributaria non è esclusa dal fatto che l'attività di raccolta scommesse sia penalmente lecita: il giudizio penale sulla non punibilità dell'attività non incide automaticamente sulla soggettività passiva fiscale.
  • La disciplina interpretativa del 2010 può applicarsi ai rapporti in corso e successivi, perché funge da parametro per la regolazione negoziale e consente la traslazione dell'onere fiscale sul bookmaker; la violazione dell'art. 53 Cost. è esclusa quando tale traslazione è possibile.
  • Non sussiste violazione del diritto dell'Unione se la disciplina fiscale si applica in modo non discriminatorio agli operatori che raccolgono scommesse nel territorio nazionale e se eventuali restrizioni sono giustificate da esigenze di controllo del settore e di contrasto a evasione ed elusione.
  • La censura di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento è inammissibile se il ricorrente non riproduce nel ricorso gli elementi dell'atto necessari a dimostrare la carenza motivazionale.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa è già stata risolta da precedenti della Corte UE pertinenti e direttamente applicabili al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

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