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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 41732/2021 del 28/12/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato inefficace il licenziamento orale intimato il 21.12.2010 a Daniela Ganguzza, ritenendo inesistente la decadenza dall'impugnazione del licenziamento. L'AIPRIG censurava in Cassazione l'uso della presunzione di conoscenza derivante dall'avviso di ricevimento della raccomandata (art. 1335 c.c.), sostenendo che la Corte di merito avrebbe surrogato tale presunzione nonostante l'accertamento, nella querela di falso, della falsità della sottoscrizione sull'avviso; deduceva altresì violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la presunzione di conoscibilità dell'avviso di ricevimento (art. 1335 c.c.) è superabile da prova contraria e che, nel caso concreto, l'accertamento della falsità della sottoscrizione, la testimonianza che i familiari erano assenti il giorno della notifica e l'assenza di prova di conoscenza 'aliunde' hanno efficacemente confutato la ricezione. Ha ritenuto inammissibili le censure sugli artt. 115, 116 c.p.c. e sull'art. 2697 c.c. nella misura in cui si limitavano a contestare la valutazione delle prove di merito. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 5.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • art. 1335 c.c.

    Presunzione di conoscenza (o conoscibilità) degli atti notificati con avviso di ricevimento; è una presunzione superabile mediante prova contraria. Nel caso, la corte ha ritenuto che la falsità della sottoscrizione e le prove sulla assenza dei familiari abbiano confutato la ricezione.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova. La Corte chiarisce che l'impugnazione in Cassazione per presunta errata attribuzione dell'onere della prova è ammissibile solo se il giudice ha fatto gravare l'onere della prova su una parte diversa da quella prevista dalla norma; un semplice diverso apprezzamento del risultato probatorio non è sindacabile in sede di legittimità salvo omesso esame di fatto decisivo.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Regole sulla formazione della prova e valutazione libera del giudice. La Cassazione ricorda che l'erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito non è rimediabile in Cassazione salvo specifiche ipotesi (prove non dedotte, prove d'ufficio illegittime o uso incontestato di elementi soggetti a valutazione).

  • art. 360 co.1 n. 3 e n. 5 c.p.c.

    Motivi di cassazione: il n.5 (omesso esame di fatto decisivo) è applicabile quando il fatto storico, dedotto e decisivo, non sia stato valutato dal giudice. La Corte precisa i limiti di operatività: l'omesso esame non ricorre se il fatto è comunque preso in considerazione nel giudizio, anche se non sono illustrate tutte le risultanze probatorie.

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176

    Norma procedurale citata in relazione al deposito di conclusioni scritte del Procuratore Generale; non incide sul merito, è richiamata per l'ammissibilità delle conclusioni del P.M.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 (testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228)

    Norma relativa al contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte della ricorrente.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012

    Riferimento alla riforma dell'art. 360 c.p.c. (introduzione del n.5) che ha delineato il nuovo vizio denunciabile in Cassazione per omesso esame di fatto decisivo; utilizzata dalla Corte per delimitare il sindacato di merito.

Massime di principio

  • La presunzione di conoscibilità derivante dall'avviso di ricevimento della raccomandata (art. 1335 c.c.) è rebuttable: la prova della falsità della sottoscrizione o elementi che dimostrino l'assenza del destinatario o dei coabitanti possono escludere l'efficacia della notifica.
  • In Cassazione non è sindacabile il mero apprezzamento critico delle prove fatto dal giudice di merito; il ricorso per cassazione può censurare la valutazione delle prove solo se il giudice ha utilizzato prove non dedotte, ha disposto prove d'ufficio illegittime, ha recepito come piena prova elementi che dovevano essere valutati, oppure ha omesso di esaminare un fatto storico decisivo.
  • L'accertamento incidentale (querela di falso) che attesti la falsità di una sottoscrizione sull'avviso di ricevimento può neutralizzare la presunzione di ricezione e dunque impedire di assumere la decadenza dell'impugnazione del licenziamento per mancata contestazione tempestiva.
  • Il licenziamento orale, se non previamente formalizzato e notificato validamente, può essere dichiarato inefficace con obbligo di reintegra e risarcimento corrispondente alle retribuzioni maturate fino alla reintegrazione.
  • Le questioni di onere della prova (art. 2697 c.c.) debbono essere contestate con chiarezza se si vuole che la Cassazione le valuti: non basta lamentare una diversa valutazione probatoria; occorre dimostrare che l'onere è stato attribuito a parte diversa da quella normativa.

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