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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 41729/2021 del 28/12/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Associazione impugnava la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione alla cartella esattoriale per contributi previdenziali (periodo 2004-2008) relativi a cinque collaboratrici; l'Associazione sosteneva che i rapporti fossero di collaborazione coordinata e continuativa o autonome, riconducibili alle peculiari tipologie del settore sportivo (attività didattica, amministrativa-gestionale, organizzazione gare) e pertanto esenti secondo la normativa fiscale e previdenziale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche (art. 67 TUIR e norme correlate). La Corte di appello aveva invece ritenuto, sulla base degli elementi probatori, la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato e quindi l'inapplicabilità delle agevolazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia compiuto un accertamento di fatto motivato circa la natura subordinata dei rapporti, valutazione non sindacabile in sede di legittimità salvo i profili di nullità di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c. Ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'INPS (euro 200,00 per esborsi, euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%) e ha disposto l'ulteriore onere relativo al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. m), TUIR

    Norma richiamata quale disciplina delle esenzioni fiscali/tributarie per attività sportive dilettantistiche; la Corte ha ritenuto che tale agevolazione non sia applicabile quando i rapporti siano qualificati come lavoro subordinato.

  • art. 90, legge n. 289/2002

    Norma del settore richiamata dall'Associazione come favorevole; la Corte d'appello, e conseguentemente la Cassazione, hanno escluso la sua applicazione dovendo qualificare i rapporti come subordinati.

  • art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    Disposizione relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.); la Corte ha ritenuto che i presupposti per ricondurre i rapporti a questa fattispecie non sussistessero nel caso concreto.

  • art. 2, legge n. 81/2015

    Richiamata dalla parte ricorrente tra le norme che disciplinano forme particolari di rapporto di lavoro; la Corte non ha ravvisato nella fattispecie i requisiti per applicare dette norme in senso favorevole all'Associazione.

  • art. 360, n. 4, cod. proc. civ.

    Principio processuale richiamato dalla Corte: la Cassazione può sindacare in relazione all'accertamento di fatto solo per vizi che configurino nullità (n. 4), mentre la valutazione di fatto adeguatamente motivata dal giudice del merito non è sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma procedurale che consente la richiesta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha disposto l'applicazione dell'onere a carico della parte ricorrente.

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)

    Richiamata in relazione agli adempimenti processuali (deposito conclusioni del P.M.); non incide sulla qualificazione del rapporto di lavoro sostanziale.

Massime di principio

  • La qualificazione del rapporto di lavoro dipende dalla valutazione di fatto degli elementi fattuali (comportamento delle parti, modalità di svolgimento, poteri di direzione e controllo, orario, modalità di retribuzione, inserimento nell'organizzazione) e prevale sulla mera qualifica formale attribuita dalle parti.
  • Se dai fatti emergono indici di subordinazione (coordinamento orario, vincoli organizzativi, inserimento nella struttura, retribuzione fissa), non si applicano le agevolazioni contributive/fiscali riservate alle collaborazioni autonome o alle attività dilettantistiche esenti.
  • In Cassazione non è possibile ottenere la riforma di una valutazione di fatto adeguatamente motivata dal giudice di merito se non mediante i rimedi limitati previsti dall'art. 360, n. 4, c.p.c. (vizi di nullità); pertanto, chi impugna deve indicare profili di diritto o vizi formali rilevanti ai sensi di quella disposizione.
  • Per le associazioni sportive dilettantistiche che intendono beneficiare di esenzioni è essenziale documentare concretamente la natura autonoma o l'effettiva esclusività dell'attività sportiva-didattica (incarichi episodici, autonomia organizzativa, assenza di vincoli di orario e direzione), oltre a contratti e comportamenti coerenti.
  • In fase di contenzioso previdenziale è consigliabile conservare e produrre prove dettagliate (contratti, fogli presenza, modalità di pagamento, documentazione organizzativa, deleghe) che possano dimostrare l'assenza di subordinazione.

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