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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 41579/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 11 maggio 2001 a Maurizio Gobbo, riconoscendo agli eredi la retribuzione dal 11/05/2001 al decesso (02/01/2004) e un'indennità pari a 15 mensilità; la società deduceva, in sostanza, errata valutazione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo (mancata prova del calo delle commesse e della impossibilità di ricollocare il lavoratore), violazione dell'autonomia gestionale dell'imprenditore e vizi nella valutazione delle prove.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società per genericità e difetto di specificazione dei motivi; ha richiamato i principi sull'autonomia delle scelte imprenditoriali e sui limiti del sindacato di legittimità, ma ha ritenuto che il ricorso non avesse confutato in modo specifico la scelta motivazionale della Corte d'appello (in particolare la mancata offerta di una collocazione alternativa nonostante altri autisti, anch'essi titolari di patente C, fossero rimasti in servizio e avessero acquisito la patente E). Condanna della società al pagamento delle spese di giudizio in favore dei controricorrenti e conferma, per effetto dell'inammissibilità del gravame, della pronuncia di merito.

Norme richiamate

  • art. 3 legge 604/1966

    Norma richiamata dalla ricorrente relativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo; la Corte ricorda che il giustificato motivo oggettivo può sussistere anche per riorganizzazione aziendale ma la causale deve essere veritiera e dimostrata, compresa l'impossibilità del 'repechage'.

  • art. 41 Costituzione

    Riferimento al principio di libertà dell iniziativa economica e all'autonomia imprenditoriale; la Corte osserva che non è ammissibile un sindacato di merito sulle scelte gestionali ma ciò non esime dall'accertare la veridicità delle ragioni addotte per il licenziamento.

  • art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3-5

    art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 e n. 5 c.p.c.

    Regole sull'impugnazione per cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi generici (n.3 e n.4) in violazione dell'art. 366 c.p.c. e ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito; errori di fatto o di valutazione probatoria rilevabili solo nei termini del n.5 (vizio di motivazione).

  • art. 366 cod. proc. civ., primo comma, n. 4

    art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Prescrive la specificità dei motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi della ricorrente generici e non idonei a confutare la decisione di merito.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Norma sul prudente apprezzamento nella valutazione delle prove; la Corte ha ricordato che la valutazione libera del giudice di merito è insindacabile in cassazione salvo eccezioni normative, e che la denuncia di errata valutazione probatoria rientra in gran parte in un controllo di fatto non ammissibile.

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    art. 23, comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176

    Norma processuale che ha consentito al Procuratore Generale di depositare conclusioni scritte; citata in relazione alla partecipazione del P.G. nel procedimento.

  • art. 13, comma l-quater, D.P.R. 115/2002

    art. 13 comma lquater d.p.r. n. 115/2002

    Riferimento alla gestione del contributo unificato nel processo; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 18 Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e L. 92/2012

    art. 18 l. 300/1970 e L. 92/2012

    Richiami giurisprudenziali relativi al requisito della 'manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento' e al concetto di 'repechage' nell'ambito delle tutele per licenziamento ingiustificato; la Corte utilizza tali riferimenti per motivare la necessità di prova dell'impossibilità di ricollocazione.

Massime di principio

  • La riorganizzazione aziendale può giustificare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche senza una crisi economica formale, purché la causa sia veritiera e documentata.
  • L'onere della prova sulla reale impossibilità di ricollocare il lavoratore (repechage) grava sul datore di lavoro: se vi sono lavoratori con profili analoghi mantenuti in servizio, il licenziamento rischia di essere dichiarato illegittimo.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confutare puntualmente la ragione decisoria del giudice di merito; argomentazioni generiche o di merito sulla valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Le questioni costituzionali non possono essere prospettate direttamente in cassazione ma, se rilevanti, devono emergere attraverso la questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
  • Le censure riguardanti la valutazione delle prove sono in larga parte sindacabili solo nei limiti previsti dall'art. 360 c.p.c. (in particolare per vizio di motivazione), non come semplice rivalutazione del merito.
  • In ipotesi di licenziamento per riorganizzazione, è prudente per il datore documentare sia il mutamento organizzativo sia gli effettivi tentativi (e l'impossibilità) di ricollocare il lavoratore in altra mansione compatibile.

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