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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 41570/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sull'ambito di efficacia dell'art. 67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1986): se le somme corrisposte a istruttori sportivi da associazioni sportive dilettantistiche per formazione, didattica, preparazione e assistenza rientrino nella fattispecie di "redditi diversi" fiscalmente neutri e, quindi, se tale qualificazione esenti anche dall'obbligo contributivo ENPALS/INPS. L'INPS sosteneva l'obbligo di iscrizione e contribuzione ex d.lgs. 16 luglio 1947 n. 708 e relativi decreti ministeriali per gli addetti agli impianti sportivi, mentre la Corte d'appello aveva riconosciuto la natura dilettantistica dell'ASD, la occasionalità/discontinuità e la marginalità dei compensi dei collaboratori, ritenendo applicabile l'esenzione fiscale e previdenziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale dell'INPS. Ha confermato che l'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR (nella versione e con le modifiche pertinenti al periodo oggetto di causa) e l'interpretazione esplicativa dell'art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 si estendono anche agli effetti previdenziali: le erogazioni corrisposte nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (comprensive di formazione, didattica, preparazione e assistenza) possono qualificarsi come "redditi diversi" esenti fiscalmente fino alla soglia prevista dall'art. 69 TUIR e, se ricorrono i presupposti, non formano base imponibile contributiva INPS/ENPALS. Tuttavia la Corte ha precisato requisiti e limiti: l'onere della prova grava sulla parte che invoca l'esenzione; l'associazione deve essere effettivamente dilettantistica nella sostanza (non basti la sola affiliazione formale), le prestazioni devono essere rese nell'esercizio diretto dell'attività dilettantistica e non devono avere carattere professionale o costituire reddito da lavoro dipendente o da attività abituale autonoma. Applicando tali criteri, la Corte ha ritenuto correttamente accertati in fatto la natura dilettantistica dell'ASD e l'eccezionale/occasionale carattere delle prestazioni, con conseguente esclusione dell'obbligo contributivo per i collaboratori; il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. Spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. C.p.S. 16 luglio 1947 n. 708

    art. 3 (riferimento alla iscrizione obbligatoria all'ENPALS di talune categorie, tra cui gli addetti agli impianti sportivi)

    Fornisce la base normativa dell'obbligo assicurativo ENPALS per gli "addetti agli impianti sportivi"; costituisce il punto di partenza dell'obbligo contributivo salvo l'operatività di eventuali eccezioni previste da altre norme.

  • D.M. 15 marzo 2005 n. 17445

    elenco compreso: "impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere"

    Specificazione/adeguamento delle categorie soggette alla tutela ENPALS: conferma che gli istruttori e addetti agli impianti rientrano in via generale nell'ambito assicurativo.

  • D.M. 15 marzo 2005 n. 17454

    ridefinizione dei gruppi dei lavoratori dello spettacolo soggetti a iscrizione ENPALS

    Ulteriore rimodulazione che include tra i soggetti obbligatori quelli riconducibili alle professionalità citate, rafforzando la base normativa dell'obbligo contributivo salvo eccezioni.

  • D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)

    art. 67, comma 1, lett. m) (indennità, rimborsi, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche)

    Norma fiscale che qualifica determinate erogazioni come "redditi diversi" fiscalmente agevolati; la Corte riconosce che, se ricorrono i presupposti concreti, tale disciplina ha efficacia anche agli effetti previdenziali, ossia può escludere l'assoggettamento contributivo.

  • D.L. n. 207/2008, art. 35, comma 5 (conv. L. n. 14/2009)

    chiarisce che nell'espressione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" sono comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica

    Atto interpretativo che amplia il novero delle prestazioni riconducibili all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e che la Corte considera rilevante anche per valutazioni previdenziali.

  • D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)

    art. 69 (soglia di esenzione pari a euro 7.500 annui ratione temporis per la neutralità fiscale)

    Fissa il limite entro il quale le erogazioni sono fiscalmente neutrali; tale limite è stato ritenuto rilevante anche per escludere la base imponibile contributiva ove ricorrano gli altri presupposti.

  • Legge n. 91/1981

    art. 2 (definizione di "professionisti" nello sport)

    Definisce i profili di professionalità sportiva; la distinzione tra attività professionale e dilettantistica è centrale per determinare l'assoggettamento o meno alla contribuzione.

  • D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 182

    organizzazione e raggruppamento dei lavoratori dello spettacolo ai fini contributivi

    Ha armonizzato il regime contributivo dell'ENPALS con quello generale e contribuisce al quadro normativo che identifica i gruppi soggetti a obbligo assicurativo.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione contributiva invocata ai sensi dell'art. 67 TUIR è necessario provare non solo l'affiliazione formale dell'associazione al CONI, ma la natura sostanziale dilettantistica dell'ente (assenza di scopo di lucro e operatività coerente con statuto).
  • Sono ricomprese nell'esenzione le prestazioni di formazione, didattica, preparazione e assistenza rese in seno all'attività sportiva dilettantistica; pertanto istruttori e collaboratori che svolgono tali mansioni possono rientrare nell'eccezione se non professionali.
  • La qualifica fiscale di "redditi diversi" e la soglia di neutralità prevista dall'art. 69 TUIR (circa €7.500 annui ratione temporis) rilevano anche ai fini previdenziali: compensi entro i limiti e con i requisiti richiesti non concorr[ono] alla base imponibile contributiva.
  • Non è ammessa un'esenzione automatica: l'associazione che la invoca deve fornire la prova dei requisiti concreti (occasionalità/discontinuità delle prestazioni, marginalità economica, assenza di carattere professionale o di rapporto di lavoro subordinato).
  • Nel dubbio, la regola generale è l'obbligo contributivo derivante dal d.lgs. 16/7/1947 n. 708 e dai decreti di adeguamento; l'eccezione trova applicazione solo se tutti i presupposti previsti dalla disciplina fiscale e qualificati dalla giurisprudenza sono dimostrati.
  • Le amministrazioni devono motivare eventuali contestazioni contributive tenendo conto della rilevanza delle valutazioni di merito sulle condizioni sostanziali dell'ente e della natura delle prestazioni; il giudice controlla la prova di tali condizioni.

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