Cassazione Civile, Sentenza n. 41570/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sull'ambito di efficacia dell'art. 67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1986): se le somme corrisposte a istruttori sportivi da associazioni sportive dilettantistiche per formazione, didattica, preparazione e assistenza rientrino nella fattispecie di "redditi diversi" fiscalmente neutri e, quindi, se tale qualificazione esenti anche dall'obbligo contributivo ENPALS/INPS. L'INPS sosteneva l'obbligo di iscrizione e contribuzione ex d.lgs. 16 luglio 1947 n. 708 e relativi decreti ministeriali per gli addetti agli impianti sportivi, mentre la Corte d'appello aveva riconosciuto la natura dilettantistica dell'ASD, la occasionalità/discontinuità e la marginalità dei compensi dei collaboratori, ritenendo applicabile l'esenzione fiscale e previdenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale dell'INPS. Ha confermato che l'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR (nella versione e con le modifiche pertinenti al periodo oggetto di causa) e l'interpretazione esplicativa dell'art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 si estendono anche agli effetti previdenziali: le erogazioni corrisposte nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (comprensive di formazione, didattica, preparazione e assistenza) possono qualificarsi come "redditi diversi" esenti fiscalmente fino alla soglia prevista dall'art. 69 TUIR e, se ricorrono i presupposti, non formano base imponibile contributiva INPS/ENPALS. Tuttavia la Corte ha precisato requisiti e limiti: l'onere della prova grava sulla parte che invoca l'esenzione; l'associazione deve essere effettivamente dilettantistica nella sostanza (non basti la sola affiliazione formale), le prestazioni devono essere rese nell'esercizio diretto dell'attività dilettantistica e non devono avere carattere professionale o costituire reddito da lavoro dipendente o da attività abituale autonoma. Applicando tali criteri, la Corte ha ritenuto correttamente accertati in fatto la natura dilettantistica dell'ASD e l'eccezionale/occasionale carattere delle prestazioni, con conseguente esclusione dell'obbligo contributivo per i collaboratori; il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. Spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. C.p.S. 16 luglio 1947 n. 708
art. 3 (riferimento alla iscrizione obbligatoria all'ENPALS di talune categorie, tra cui gli addetti agli impianti sportivi)
Fornisce la base normativa dell'obbligo assicurativo ENPALS per gli "addetti agli impianti sportivi"; costituisce il punto di partenza dell'obbligo contributivo salvo l'operatività di eventuali eccezioni previste da altre norme.
D.M. 15 marzo 2005 n. 17445
elenco compreso: "impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere"
Specificazione/adeguamento delle categorie soggette alla tutela ENPALS: conferma che gli istruttori e addetti agli impianti rientrano in via generale nell'ambito assicurativo.
D.M. 15 marzo 2005 n. 17454
ridefinizione dei gruppi dei lavoratori dello spettacolo soggetti a iscrizione ENPALS
Ulteriore rimodulazione che include tra i soggetti obbligatori quelli riconducibili alle professionalità citate, rafforzando la base normativa dell'obbligo contributivo salvo eccezioni.
D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)
art. 67, comma 1, lett. m) (indennità, rimborsi, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche)
Norma fiscale che qualifica determinate erogazioni come "redditi diversi" fiscalmente agevolati; la Corte riconosce che, se ricorrono i presupposti concreti, tale disciplina ha efficacia anche agli effetti previdenziali, ossia può escludere l'assoggettamento contributivo.
D.L. n. 207/2008, art. 35, comma 5 (conv. L. n. 14/2009)
chiarisce che nell'espressione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" sono comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica
Atto interpretativo che amplia il novero delle prestazioni riconducibili all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e che la Corte considera rilevante anche per valutazioni previdenziali.
D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)
art. 69 (soglia di esenzione pari a euro 7.500 annui ratione temporis per la neutralità fiscale)
Fissa il limite entro il quale le erogazioni sono fiscalmente neutrali; tale limite è stato ritenuto rilevante anche per escludere la base imponibile contributiva ove ricorrano gli altri presupposti.
Legge n. 91/1981
art. 2 (definizione di "professionisti" nello sport)
Definisce i profili di professionalità sportiva; la distinzione tra attività professionale e dilettantistica è centrale per determinare l'assoggettamento o meno alla contribuzione.
D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 182
organizzazione e raggruppamento dei lavoratori dello spettacolo ai fini contributivi
Ha armonizzato il regime contributivo dell'ENPALS con quello generale e contribuisce al quadro normativo che identifica i gruppi soggetti a obbligo assicurativo.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione contributiva invocata ai sensi dell'art. 67 TUIR è necessario provare non solo l'affiliazione formale dell'associazione al CONI, ma la natura sostanziale dilettantistica dell'ente (assenza di scopo di lucro e operatività coerente con statuto).
- Sono ricomprese nell'esenzione le prestazioni di formazione, didattica, preparazione e assistenza rese in seno all'attività sportiva dilettantistica; pertanto istruttori e collaboratori che svolgono tali mansioni possono rientrare nell'eccezione se non professionali.
- La qualifica fiscale di "redditi diversi" e la soglia di neutralità prevista dall'art. 69 TUIR (circa €7.500 annui ratione temporis) rilevano anche ai fini previdenziali: compensi entro i limiti e con i requisiti richiesti non concorr[ono] alla base imponibile contributiva.
- Non è ammessa un'esenzione automatica: l'associazione che la invoca deve fornire la prova dei requisiti concreti (occasionalità/discontinuità delle prestazioni, marginalità economica, assenza di carattere professionale o di rapporto di lavoro subordinato).
- Nel dubbio, la regola generale è l'obbligo contributivo derivante dal d.lgs. 16/7/1947 n. 708 e dai decreti di adeguamento; l'eccezione trova applicazione solo se tutti i presupposti previsti dalla disciplina fiscale e qualificati dalla giurisprudenza sono dimostrati.
- Le amministrazioni devono motivare eventuali contestazioni contributive tenendo conto della rilevanza delle valutazioni di merito sulle condizioni sostanziali dell'ente e della natura delle prestazioni; il giudice controlla la prova di tali condizioni.
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