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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 41731/2021 del 28/12/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di Ancona che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo presentata dalla ricorrente, dirigente, ammessa per retribuzioni e spese ma non per un'indennità di preavviso superiore a tre mensilità in relazione a dimissioni per giusta causa. La ricorrente sosteneva che la risoluzione per giusta causa dovesse comportare un'indennità assimilabile a quella dovuta in caso di licenziamento e che il CCNL dovesse riconoscerle una misura diversa da quella ritenuta dal Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai sensi degli artt. 2119 e 2118 c.c., al lavoratore che receda per giusta causa spetta l'indennità equivalente alla retribuzione relativa al periodo di preavviso. Per i dirigenti il CCNL del 13 luglio 2015 (art. 26) fissa tale indennità in misura fissa di tre mesi; pertanto la ricorrente non aveva diritto a una somma superiore. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui le dimissioni per giusta causa non si equiparano al licenziamento e restano un atto di volontà del lavoratore. Nessuna statuizione sulle spese, con indicazione della possibile maggiorazione del contributo unificato a carico della ricorrente ove applicabile.

Norme richiamate

  • art. 2118 cod. civ.

    secondo comma: l'indennità è equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso

    La Corte interpreta la norma come criterio di quantificazione dell'indennità dovuta in luogo del preavviso: l'importo equivale alla retribuzione relativa al periodo di preavviso.

  • art. 2119 cod. civ.

    primo comma, ultima parte: al prestatore che receda per giusta causa spetta l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente

    Rinvio all'art. 2118: il lavoratore che si dimette per giusta causa ha diritto alla indennità che sostituisce il preavviso, non ad ulteriori compensazioni.

  • CCNL Dirigenti aziende di credito 13 luglio 2015 - art. 26

    secondo comma: indennità fissa di tre mesi per il dirigente dimissionario per giusta causa; terzo comma: per dimissioni senza giusta causa il dirigente è tenuto al preavviso e in caso di inosservanza è dovuta una indennità pari al trattamento che avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso

    Il contratto collettivo per i dirigenti stabilisce una misura fissa (tre mesi) dell'indennità sostitutiva del preavviso per dimissioni per giusta causa, mentre disciplina diversamente le dimissioni senza giusta causa.

  • CCNL 31 marzo 2015 (quadri e personale non dirigente) - artt. 77 e 79

    art. 79, quarto comma (in riferimento all'art. 77): disciplina distinta tra dimissioni con o senza giusta causa e disciplina indennitaria con trattamenti diversi e integrazioni legate all'anzianità

    Per il personale non dirigente il CCNL prevede una diversa regolazione e una distinzione nella durata del preavviso e nelle indennità rispetto ai dirigenti; la Corte sottolinea la differente disciplina contrattuale tra le categorie.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176 - art. 23, comma 8-bis

    consente al Pubblico Ministero di depositare conclusioni scritte nel procedimento di cassazione in determinate ipotesi

    Norma procedurale che ha consentito al Procuratore Generale di depositare conclusioni scritte favorevoli all'accoglimento del ricorso della curatela.

  • Cass. sez. lav. 7 novembre 2001, n. 13782 (giurisprudenza)

    precedente che afferma che le dimissioni per giusta causa non sono assimilabili al licenziamento e che l'effetto risolutorio resta atto di volontà del lavoratore

    La Corte si è allineata a questo orientamento consolidato per escludere il riconoscimento di un trattamento indennitario più favorevole al dimissionario che non sia quello previsto per il preavviso.

  • Cass. sez. unite 20 settembre 2019, n. 23535

    riferimento in tema di contributo unificato

    Citata in relazione alla possibilità di raddoppio del contributo unificato, tenuto conto dei presupposti processuali.

Massime di principio

  • In caso di dimissioni per giusta causa il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso prevista dagli artt. 2119 e 2118 c.c.; non spettano automaticamente altri risarcimenti dovuti al datore per il presunto danno di dover reperire nuovo personale.
  • La misura dell'indennità sostitutiva del preavviso dipende dal contratto collettivo applicabile: verificare sempre il CCNL di riferimento perché possono esserci trattamenti differenti (p.es. dirigenti vs. personale non dirigente).
  • Per i dirigenti il CCNL può fissare un importo forfettario (qui tre mesi) per l'indennità in caso di dimissioni per giusta causa; quindi non è automaticamente maggiore di quello previsto per altre ipotesi.
  • Le dimissioni per giusta causa sono atto di volontà del lavoratore e non si assimilano al licenziamento: questo incide sulle possibilità reciproche di domanda risarcitoria tra le parti.
  • In contestazioni in sede fallimentare occorre valorizzare sia la normativa civilistica sia la disciplina collettiva applicabile e il relativo orientamento giurisprudenziale; l'inerzia della curatela o della parte resistente può influire sulle statuizioni sulle spese processuali.
  • Verificare sempre norme e clausole specifiche del CCNL in tema di preavviso e indennità sostitutive prima di prospettare richieste maggiori rispetto a quanto previsto contrattualmente.

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