Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 41568/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la decisione che aveva ritenuto legittimo il suo licenziamento per giusta causa comminato dal Comune di Assisi, in quanto aveva attestato falsamente l'orario di fine servizio (riportando le ore 18 invece delle ore 17) in quattro giornate di marzo 2017. In sede di reclamo la questione centrale diventava quella della competenza per il procedimento disciplinare: se la sanzione potesse essere inflitta dal dirigente del Settore Affari Generali (quale "responsabile della struttura") ovvero se, ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. n.165/2001, dovesse intervenire un ufficio terzo individuato dall'ordinamento dell'amministrazione. La ricorrente contestava inoltre che la Corte di appello avesse applicato una nozione unica e omogenea di "responsabile della struttura" per tutte le pubbliche amministrazioni, senza valutare il regolamento comunale (art.106) che attribuiva la competenza al dirigente del settore per le infrazioni di minore gravità, né l'effettiva esercizio delle funzioni di responsabilità da parte del Direttore del Settore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi secondo e terzo del ricorso, ritenendo errata la valutazione della Corte d'appello che aveva adottato una nozione uniforme e astratta di "responsabile della struttura" senza esaminare gli atti di organizzazione interna del Comune di Assisi. La Corte ha affermato che l'art.55-bis richiede che ciascuna amministrazione individui, secondo il proprio ordinamento, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e che la distinzione tra responsabile della struttura e ufficio disciplinare è imperativa quando non ricorrono le condizioni per la loro unione. La sentenza impugnata è stata cassata relativamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione per l'esame degli atti di auto-organizzazione comunale e, se necessario, per ulteriori accertamenti istruttori; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55-bis

    "Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2"; "Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale ... il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4"; "Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'individuazione del responsabile della struttura e dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari dipende dagli atti organizzativi di ciascuna amministrazione; la distinzione tra responsabile della struttura e ufficio disciplinare è obbligatoria salvo che ricorra la specifica ipotesi normativa di unificazione (infrazione di minore gravità e responsabile con qualifica dirigenziale).

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55-quater, lett. a)

    Riferita dalla Corte come norma che sanziona la non veritiera attestazione della durata della prestazione e la volontà di ingannare il datore di lavoro; integrando fattispecie che possono compromettere la fiducia e giustificare sanzioni severe (licenziamento).

  • d.lgs. n. 267/2000, art. 89

    "disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione..."

    Conferma l'autonomia degli enti locali nell'auto-organizzazione: per gli enti locali la identificazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve risultare dall'ordinamento e dai regolamenti comunali, che il giudice deve valutare concretamente.

  • Regolamento Comunale di Assisi, art. 106

    "Per le infrazioni di minore gravità... all'irrogazione delle sanzioni disciplinari provvede il dirigente del settore cui il dipendente è assegnato..."; "Per le infrazioni più gravi ... all'irrogazione delle sanzioni disciplinari provvede il dirigente dell'Ufficio risorse umane..."

    Il regolamento comunale, citato nella decisione, attribuisce la competenza al dirigente del settore per le infrazioni di minore gravità e all'Ufficio risorse umane per quelle più gravi; la Corte ha rilevato che tale norma interna doveva essere analizzata concretamente dal giudice del reclamo.

  • cod. civ., artt. 1362 e 1363

    Richiamati come canoni ermeneutici: il rinvio alla necessità che il giudice interpreti gli atti di auto-organizzazione del Comune alla luce dei criteri interpretativi del codice civile (correlazione logica e coerenza sistematica).

Massime di principio

  • L'individuazione del "responsabile della struttura" e dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari va ricercata negli atti di organizzazione e nei regolamenti interni dell'amministrazione interessata; non esiste una nozione unica e sovraordinata valida per tutte le pubbliche amministrazioni.
  • La distinzione tra responsabile della struttura e ufficio disciplinare è imperativa quando non ricorrono le condizioni per l'unione delle funzioni (cioè infrazione di minore gravità e responsabile con qualifica dirigenziale): per sanzioni più gravi deve intervenire un ufficio terzo per garantire terzietà e imparzialità.
  • Il giudice che decide sulla legittimità del procedimento disciplinare deve esaminare e motivare la propria valutazione sugli atti di auto-organizzazione dell'ente (regolamenti, attribuzioni di competenza) e, se necessario, accertare fattualmente l'effettivo esercizio delle funzioni da parte del presunto responsabile.
  • Se il regolamento interno attribuisce la competenza disciplinare al dirigente di settore per infrazioni di minore gravità, il giudice deve valutare se questa attribuzione sia coerente con l'art.55-bis e con la qualifica effettiva del responsabile; la mera affermazione astratta dell'esistenza di una competenza non basta senza analisi concreta.
  • In casi di attestazioni false relative all'orario di lavoro la fattispecie può integrare una violazione tale da compromettere la fiducia del datore di lavoro e giustificare sanzioni severe, ma il giudice deve valutare la materia nel suo complesso (circostanze attenuanti, comportamento d'insieme, prove sulla volontarietà dell'inganno).
  • La mancata valutazione degli atti organizzativi interni o l'adozione di una nozione astratta di competenza può determinare la cassazione e il rinvio per nuovo esame; pertanto, nelle impugnative è strategico produrre e far valutare regolamenti e prove sul concreto esercizio delle responsabilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.