Cassazione Civile, Ordinanza n. 38045/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza, conclusa con PVC notificato al contribuente, l'Ufficio emetteva un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo all'anno d'imposta 2004, recuperando compensi professionali non dichiarati e rettificando anche alcuni costi. Il contribuente impugnava l'atto deducendo, tra l'altro, la nullità per violazione del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, sostenendo che il termine dovesse decorrere dall'ultimo accesso effettuato dall'Amministrazione presso il suo studio, e non dalla notifica del PVC; contestava inoltre, nel merito, il calcolo dell'IVA e l'assoggettabilità a IRAP per difetto di autonoma organizzazione. La CTR aveva ritenuto non violato il termine dilatorio, valorizzando la notifica del PVC avvenuta molti mesi prima dell'avviso, e aveva considerato non riproposte le ulteriori censure di merito. In cassazione il contribuente deduceva, con tre motivi, omesso esame e violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, nonché vizio motivazionale per l'omessa pronuncia sulle ulteriori questioni di merito.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che il termine dilatorio di sessanta giorni decorresse, nel caso concreto, dall'ultimo accesso compiuto dall'Amministrazione finanziaria presso lo studio del professionista, poiché il PVC della Guardia di Finanza non aveva definito l'attività accertativa ma aveva rappresentato solo una fase intermedia del procedimento, proseguito poi con ulteriori confronti, acquisizioni documentali e un accesso mirato. Poiché l'Ufficio non aveva allegato né provato ragioni di particolare urgenza idonee a legittimare l'anticipazione dell'avviso, la notifica dell'atto impositivo è stata ritenuta nulla. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l'originario avviso di accertamento. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
"L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza"
Il termine di sessanta giorni per osservazioni e richieste del contribuente decorre dal completamento dell'attività di accesso/verifica/ispezione che segna la chiusura effettiva della fase istruttoria; se l'attività prosegue con ulteriori accessi e acquisizioni documentali, il dies a quo va individuato nell'ultimo accesso e l'avviso emesso prima della scadenza è nullo, salvo specifica urgenza allegata e provata dall'Ufficio.
art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, c.p.c.
È richiamato quale parametro dei motivi inerenti alla nullità della sentenza e al vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, in relazione all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000.
art. 384, comma secondo, c.p.c.
La Corte, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito cassando senza rinvio e annullando l'avviso di accertamento.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Richiamato implicitamente nel passaggio in cui la Corte afferma che incombeva all'Ufficio allegare e provare le ragioni di particolare urgenza giustificative dell'anticipazione dell'avviso.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento fiscale, il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente decorre dal momento in cui si chiude effettivamente la fase di accesso/verifica/ispezione; se l'attività istruttoria prosegue dopo un primo PVC mediante ulteriori accessi o acquisizioni documentali, il termine decorre dall'ultimo accesso utile.
- La regola di stand still dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 opera a tutela del contraddittorio procedimentale e non può essere elusa attribuendo valore decisivo a un PVC che non abbia esaurito l'istruttoria.
- L'anticipazione dell'avviso di accertamento prima del decorso dei sessanta giorni è legittima solo in presenza di specifiche ragioni di particolare urgenza, che devono essere allegate e provate dall'Amministrazione finanziaria.
- Quando la Corte di cassazione accerta che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare senza rinvio e decidere nel merito, annullando direttamente l'atto impositivo impugnato.
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