Cassazione Penale, Ordinanza n. 28792/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna dell'imputato per guida in stato di ebbrezza. In cassazione, il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, vizi di motivazione e asserita inversione dell'onere della prova in relazione all'affidabilità dell'etilometro utilizzato, sostenendo che non sarebbero state adeguatamente considerate le doglianze difensive sull'omologazione e sulle verifiche periodiche dell'apparecchio. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando che non sarebbero state valorizzate correttamente le modalità della condotta e l'entità dell'offesa. La Corte rileva che tali censure erano generiche e non supportate da specifiche allegazioni idonee a mettere in dubbio la regolarità dell'accertamento etilometrico o la valutazione di non lieve entità del fatto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di etilometro, l'onere di allegazione circa l'eventuale difetto di omologazione o di revisione periodica grava sulla difesa, e nel caso concreto mancavano elementi specifici che facessero dubitare della regolarità dello strumento. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte di merito aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando il tasso alcolemico pari a 1,31 g/l e la commissione del fatto in tarda notte in un incrocio stradale pericoloso. Conseguentemente, oltre alla condanna alle spese processuali, è stata disposta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-sexies, C.d.S.
norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza nella fascia alcolemica contestata, confermata in appello.
prevede omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro, ma la loro dimostrazione processuale non va automaticamente allegata dall'accusa se la difesa non contesta specificamente il buon funzionamento dello strumento.
la particolare tenuità del fatto va esclusa quando, valutati complessivamente i parametri concreti ex art. 133 c.p., la condotta e l'offesa non risultino di minima gravità.
criterio utilizzato per la valutazione complessiva delle modalità della condotta, dell'entità dell'offesa e degli altri elementi rilevanti ai fini dell'art. 131-bis c.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Corte cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro, la difesa non può limitarsi a lamentare in astratto la mancata prova dell'omologazione o della revisione periodica dello strumento: grava sull'imputato un onere di allegazione specifico volto a introdurre elementi concreti che facciano dubitare della regolarità dell'apparecchio.
- La prova del rispetto delle prescrizioni tecniche sull'etilometro non deve necessariamente accompagnare, in via automatica, ogni contestazione di guida in stato di ebbrezza, perché tali dati concernono attività prodromiche e assumono rilievo processuale solo se specificamente contestati.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va esclusa quando la valutazione complessiva dei parametri concreti evidenzi una condotta non lieve, dovendosi considerare congiuntamente modalità della condotta, entità dell'offesa e contesto fattuale.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il superamento significativo della soglia alcolemica e le modalità concrete della guida possono legittimare il diniego della causa di non punibilità anche in assenza di ulteriori aggravamenti.
- Il ricorso per cassazione fondato su censure generiche o meramente assertive, prive di specifiche allegazioni fattuali, è esposto alla declaratoria di inammissibilità con le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 616 c.p.p.
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