Cassazione Civile, Ordinanza n. 15636/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per il periodo d'imposta 2012, con recupero di IRES, IVA e IRAP. L'Ufficio aveva svolto un accertamento induttivo per omessa produzione della documentazione richiesta e, in particolare, aveva negato la detrazione dell'IVA per mancata esibizione dei registri IVA, delle liquidazioni e delle fatture passive. La CTP aveva accolto il ricorso della società ritenendo che, in fase di accertamento, fossero stati prodotti registri e fatture e che vi fosse impossibilità di accesso ai locali ove la documentazione era custodita; inoltre, aveva valorizzato il fatto che i costi relativi alle fatture erano stati riconosciuti ai fini delle imposte dirette. La CTR ha rigettato l'appello dell'Ufficio osservando che il diniego di detrazione non dipendeva da un difetto di inerenza dei costi e che la regolarità delle fatture, già rilevata ai fini delle imposte dirette, comportava anche la detrazione IVA. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la CTR avrebbe errato nel ritenere inesistente la contestazione dell'inerenza dei costi; 2) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto automaticamente trasferibile ai fini IVA il riconoscimento dei costi ai fini delle imposte dirette, nonostante la diversità dei presupposti tra deducibilità e detraibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la lettura della CTR circa l'assenza di contestazione dell'inerenza ai fini della detrazione IVA, perché dall'avviso di accertamento emergeva una contestazione ampia e generale idonea a investire i presupposti del diritto alla detrazione ex art. 19 d.P.R. 633/1972, inclusa l'inerenza. Ha inoltre osservato che la contestazione dell'inerenza era stata ribadita nelle difese dell'Ufficio in primo grado e in appello. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura riguardava la valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di merito; la Corte ha ritenuto errata la lettura della CTR circa il contenuto della contestazione dell'Ufficio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato il parametro processuale dedotto per far valere la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c.
La Corte ha ribadito che la detrazione IVA presuppone la verifica dei requisiti di legge, compresa l'inerenza, e che un'omessa produzione documentale può impedire il controllo di tali presupposti.
È stato evocato nel motivo assorbito per sottolineare la diversità tra il regime di deducibilità dei costi nelle imposte dirette e il regime della detrazione IVA.
Richiamato per evidenziare che, quando l'Amministrazione contesta l'indebita detrazione IVA, l'onere di dimostrare la legittimità della detrazione grava sul contribuente.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria contesta l'indebita detrazione dell'IVA per acquisti di beni o servizi, il contribuente deve provare la legittimità della detrazione, dimostrando l'esistenza delle operazioni, la loro inerenza e la coerenza economica.
- La contestazione dell'Ufficio va interpretata nel suo contenuto complessivo: se mira a negare il diritto alla detrazione per mancata disponibilità della documentazione, essa può investire in via generale tutti i presupposti del diritto, compresa l'inerenza, anche se non espressamente formulata con tale parola.
- Il riconoscimento di costi ai fini delle imposte dirette non comporta automaticamente la detraibilità dell'IVA, poiché i presupposti applicativi dei due regimi sono diversi e vanno verificati autonomamente.
- In presenza di una contestazione ampia sull'indebita detrazione IVA, il giudice di merito non può escludere la contestazione dell'inerenza se dagli atti risulta che l'Ufficio abbia posto in discussione proprio i presupposti sostanziali del diritto alla detrazione.
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