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Sentenza

Sentenza del 27/02/2015 n. 4062 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva impugnato la sentenza della CTR di Napoli che aveva escluso la responsabilità fiscale del contribuente, contestando l’omessa motivazione, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la violazione dell’art. 2697 c.c. Secondo l’Ufficio, le prove documentali, la movimentazione bancaria e le presunzioni raccolte dalla Guardia di Finanza dimostravano la partecipazione del contribuente, nella misura del 50%, a una società di fatto con D’Amora Maria, con conseguente imputazione pro quota del reddito ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure dell’Agenzia. Ha rilevato d’ufficio la violazione del litisconsorzio necessario: poiché l’accertamento del reddito della società di fatto incide necessariamente sulla posizione dell’altro presunto socio, quest’ultimo avrebbe dovuto partecipare al giudizio ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992. La sentenza della CTR è stata quindi dichiarata nulla e il procedimento è stato rinviato al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio con la corretta integrazione del contraddittorio. Le spese sono state compensate. È stata inoltre respinta l’eccezione del contribuente secondo cui il ricorso dell’Agenzia sarebbe stato improcedibile per mancanza di procura all’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    Il reddito delle società di persone, comprese le società di fatto, viene imputato ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione. Nel caso concreto l’Ufficio aveva imputato al contribuente il 50% del reddito ritenuto prodotto dalla società di fatto.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    Quando la controversia riguarda un rapporto tributario inscindibile o comune a più soggetti, tutti i soggetti interessati devono partecipare necessariamente al giudizio. La mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità del procedimento.

  • art. 2697 c.c.

    La norma disciplina l’onere della prova. L’Agenzia sosteneva di aver dimostrato, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la qualità di socio di fatto del contribuente; tuttavia la Corte non ha deciso nel merito, poiché ha rilevato preliminarmente il difetto di contraddittorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte dalle parti, senza omettere l’esame delle questioni rilevanti. La censura dell’Agenzia è rimasta assorbita dalla declaratoria di nullità per mancata partecipazione del litisconsorte necessario.

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2

    Quando l’Agenzia delle entrate è rappresentata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, gli avvocati dello Stato possono esercitare le proprie funzioni senza una procura alle liti specificamente conferita dall’amministrazione.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57

    Il contribuente aveva richiamato questa disposizione per sostenere l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso dell’Agenzia per mancanza di mandato; l’eccezione è stata respinta in ragione della rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Quando un accertamento fiscale presuppone l’esistenza di una società di persone o di fatto e incide sul reddito imputabile a più soci, tutti i soggetti interessati devono partecipare al processo come litisconsorti necessari.
  • Il giudice deve rilevare anche d’ufficio il difetto di contraddittorio e non può decidere validamente soltanto nei confronti di uno dei presunti soci, se la decisione sul reddito sociale può pregiudicare gli altri.
  • La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario comporta la nullità del giudizio e della sentenza, con rinvio al giudice di primo grado; l’integrazione del contraddittorio in cassazione non è sufficiente a sanare il vizio delle precedenti fasi.
  • La questione processuale del litisconsorzio necessario deve essere esaminata prima delle contestazioni relative alle prove, alle presunzioni e alla ripartizione dell’onere probatorio.
  • L’Agenzia delle entrate rappresentata dall’Avvocatura dello Stato non necessita, di regola, di una procura alle liti separata per agire in giudizio.

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