Sentenza del 27/02/2015 n. 4037 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il recupero di un credito d’imposta per nuovi investimenti, fruito ai sensi dell’art. 8 della legge n. 388/2000 e ritenuto indebito. La società aveva impugnato la cartella di pagamento, deducendo che l’avviso di recupero presupposto non fosse autonomamente impugnabile e contestando di non aver potuto difendersi sul merito, poiché l’avviso indicava che il ricorso era ammesso per vizi propri. Con il secondo motivo ha inoltre denunciato violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso della società. Con sentenza depositata il 22 dicembre 2008, la CTR Campania aveva riformato la decisione e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, poiché l’avviso di recupero, notificato il 14 giugno 2005, era autonomamente impugnabile e non era stato contestato tempestivamente; la cartella era stata impugnata per vizi riferiti all’avviso, non per vizi propri. La Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondati i motivi quanto alle violazioni di legge, chiarendo che l’avviso di recupero è autonomamente impugnabile e che la contestazione della spettanza del credito costituisce un vizio proprio dell’avviso. Ha dichiarato inammissibile la censura motivazionale per mancata chiara indicazione del fatto controverso, come richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non si è costituita in cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
in tema di contenzioso tributario, gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, e come tali sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
L’avviso di recupero del credito d’imposta è un atto impositivo autonomamente impugnabile. Il contribuente deve contestarlo direttamente, anche quando le contestazioni riguardano la spettanza del credito, e non può rinviare tali censure all’impugnazione della successiva cartella.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311
anche se emessi anteriormente all'entrata in vigore della L. 30 dicembre 2004, n. 311, che ha espressamente annoverato l'avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione
La decisione richiama la legge n. 311/2004 per confermare che l’avviso di recupero è titolo per la riscossione dei crediti indebitamente compensati; nel caso concreto, l’avviso era stato notificato dopo l’entrata in vigore della legge.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
l'illustrazione di ciascun motivo del ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, e le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione
La censura di vizio motivazionale in cassazione è inammissibile se non individua chiaramente il fatto controverso e non spiega perché l’omissione o l’insufficienza della motivazione incida sulla giustificazione della decisione.
Massime di principio
- L’avviso di recupero di un credito d’imposta indebitamente utilizzato è autonomamente impugnabile come manifestazione della pretesa impositiva; è quindi necessario contestarlo nei termini, senza attendere la cartella conseguente.
- La contestazione della spettanza o dell’ammontare del credito d’imposta riguarda un vizio proprio dell’avviso di recupero, anche se l’atto indica che è impugnabile per vizi propri. Se l’avviso non viene impugnato, non è possibile normalmente recuperare tali contestazioni impugnando la cartella successiva.
- L’impugnazione della cartella resta distinta dalla contestazione dell’atto presupposto: la cartella può essere censurata per vizi propri, ma non è la sede per rimettere in discussione una pretesa già contenuta in un avviso autonomamente impugnabile e non contestato.
- Nel ricorso per cassazione, una censura motivazionale deve indicare in modo chiaro e sintetico il fatto controverso e spiegare perché il difetto denunciato rende inadeguata la motivazione; la mancanza di tali elementi comporta l’inammissibilità.
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