Sentenza del 27/02/2015 n. 4035 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
T.F. ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso dell'IRAP versata per il 2005 e il 2006. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano e dell'appello da parte della Commissione Tributaria di secondo grado, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997. Ha sostenuto che l'esercizio di una professione non comporta automaticamente l'assoggettamento all'IRAP: occorre verificare in concreto se esista un'autonoma organizzazione, in particolare se il professionista sia responsabile di un apparato esterno alla propria persona e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o si avvalga abitualmente di lavoro altrui.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato l'unico motivo. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, che aveva confermato il rigetto del rimborso sulla base dell'assunto che il lavoro autonomo comporti necessariamente almeno una modesta organizzazione, senza verificare in concreto il requisito dell'autonoma organizzazione secondo i criteri indicati dalla Corte. Ha rinviato alla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è stato disposto direttamente il rimborso: la sussistenza dei presupposti va accertata in sede di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
in tema di IRAP, presupposto per l'applicazione dell'imposta, secondo la previsione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui
Per il professionista, l'IRAP presuppone un'attività abituale autonomamente organizzata. Il requisito ricorre se il contribuente è responsabile dell'organizzazione e dispone di beni strumentali oltre il minimo normalmente necessario oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3
L'articolo è richiamato dal contribuente insieme all'art. 2 quale norma violata, ma la decisione non ne espone né applica uno specifico principio interpretativo.
Massime di principio
- Il solo esercizio abituale di una professione autonoma non basta a rendere dovuta l'IRAP: l'autonoma organizzazione deve essere accertata in concreto e non può essere presunta dalla necessità di usare strumenti comuni, come computer, automobile o telefono.
- L'organizzazione rilevante è oggettiva: deve consistere in un apparato esterno alla persona del professionista, distinto da essa, risultante dall'impiego di beni strumentali e/o di lavoro altrui. Non coincide con la semplice capacità del professionista di organizzare la propria attività.
- Sono indici dell'autonoma organizzazione l'impiego di beni strumentali eccedenti per quantità o valore il minimo generalmente indispensabile per la professione, oppure il ricorso non occasionale a lavoro altrui.
- La prevalenza del lavoro personale del professionista, l'insostituibilità del suo apporto o il fatto che i clienti si rivolgano a lui per le sue capacità non escludono, da soli, l'autonoma organizzazione; non è necessario che la struttura possa funzionare senza il titolare.
- Se il giudice di merito assoggetta il professionista all'IRAP senza svolgere la verifica concreta dell'autonoma organizzazione, la decisione può essere cassata e la causa rinviata per un nuovo accertamento.
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