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Sentenza

Sentenza del 27/02/2015 n. 4033 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava tre avvisi di mora per maggiori IRPEF, ILOR e accessori relativi agli anni 1976, 1977 e 1978. La Commissione Tributaria Centrale aveva ritenuto che il giudicato formatosi sull’accertamento relativo al 1976, notificato al solo marito di B. L., si estendesse anche a quest’ultima quale coobbligata solidale, considerando quindi esaurito il rapporto prima della sentenza della Corte costituzionale n. 175/1986. Il ricorrente ha contestato tale conclusione: B. non aveva ricevuto l’avviso di accertamento, non era stata parte del giudizio promosso dal marito e la successiva notifica della sentenza a B. nella veste di erede del marito, peraltro rinunciataria, non poteva sostituire la notifica dell’atto impositivo. Ha dedotto la violazione della L. n. 114/1977, art. 17, ultimo comma, e degli artt. 24 e 136 Cost.; il secondo motivo, relativo all’art. 112 c.p.c., è rimasto assorbito.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che la moglie co-dichiarante, non avendo ricevuto la notifica dell’accertamento, poteva contestarlo impugnando l’avviso di mora a lei notificato; il giudicato formatosi nel giudizio del marito non le era opponibile per il solo fatto della successiva notifica della sentenza quale erede. Di conseguenza, il rapporto non poteva considerarsi esaurito alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 175/1986 e la relativa declaratoria d’incostituzionalità doveva essere considerata nel giudizio. È stata cassata la sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Roma, depositata il 19 aprile 2007, con rinvio alla CTR Lombardia per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso definitivamente l’esistenza o l’ammontare del debito per il 1976. In precedenza la Commissione Tributaria Centrale aveva limitato la controversia al 1976, ritenendo non impugnata la decisione relativa al 1977 e al 1978, e aveva quantificato il dovuto in lire 745.511.780 (euro 385.023,70) per imposte e interessi, oltre al 6% per indennità di mora, escludendo le sanzioni in quanto intrasmissibili agli eredi; tali statuizioni sono state cassate nei limiti indicati dalla decisione di legittimità.

Norme richiamate

  • L. n. 114 del 1977, art. 17, ultimo comma

    la previsione della L. n. 114 del 1977, art. 17 - in forza della quale, in ipotesi di dichiarazione congiunta, gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del solo marito, mentre i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento di imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito - in tanto è legittima nella prospettiva di cui all'art. 24 Cost. (anche in ipotesi di sopravvenuto venir della convivenza matrimoniale per separazione personale), in quanto resta, comunque, inalterato il diritto della moglie, coniuge co-dichiarante, a proporre autonoma impugnazione

    La disciplina della dichiarazione congiunta e della responsabilità solidale è compatibile con il diritto di difesa solo se il coniuge al quale l’accertamento non è stato notificato conserva la possibilità di impugnarlo autonomamente, anche contestandolo in occasione dell’impugnazione dell’avviso di mora a lui o a lei diretto.

  • Costituzione, art. 24

    in tanto è legittima nella prospettiva di cui all'art. 24 Cost. (anche in ipotesi di sopravvenuto venir della convivenza matrimoniale per separazione personale), in quanto resta, comunque, inalterato il diritto della moglie, coniuge co-dichiarante, a proporre autonoma impugnazione

    Il diritto di difesa impone che il coniuge co-dichiarante non destinatario della notifica dell’accertamento possa contestare autonomamente la pretesa tributaria, comprese le omissioni relative alla notifica degli atti presupposti.

  • Costituzione, art. 136

    a causa della mancata notificazione del prodromico avviso di accertamento (anche) alla B., coniuge co-dichiarante, e per la possibilità di quest'ultima di impugnare l'accertamento già notificato al marito in sede di impugnazione dell'avviso di mora a lei notificato - il rapporto giuridico oggetto della controversia non era già "esaurito" all'atto della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 175/86, sicchè la relativa declaratoria d'incostituzionalità deve ritenersi nella operante ai sensi dell'art. 136 Cost.

    La declaratoria d’incostituzionalità opera nel giudizio se, al momento della sua pubblicazione, il rapporto non era esaurito. La mancata notifica dell’accertamento al co-dichiarante, che può ancora contestarlo impugnando l’avviso di mora, impedisce di considerare esaurito il rapporto per effetto del giudicato formatosi nel solo giudizio dell’altro coniuge.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8

    La Commissione Tributaria Centrale aveva applicato la norma escludendo la trasmissione agli eredi delle sanzioni tributarie. La Cassazione non ha riesaminato nel merito tale statuizione, avendo cassato la decisione per la questione relativa alla mancata notifica dell’accertamento e all’efficacia della pronuncia costituzionale.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il motivo relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c. è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo motivo e non è stato deciso nel merito.

Massime di principio

  • Quando una disciplina consente di notificare l’accertamento a uno solo dei coniugi che hanno presentato dichiarazione congiunta, il coniuge non destinatario deve comunque poter contestare autonomamente la pretesa, anche impugnando l’avviso di mora notificatogli.
  • Il giudicato formatosi nel giudizio promosso da un coniuge non è automaticamente opponibile all’altro co-dichiarante che non sia stato parte effettiva del processo e al quale l’accertamento non sia stato notificato.
  • La notifica al coniuge quale erede dell’altro non sostituisce la notifica personale dell’atto impositivo né, da sola, elimina il diritto di contestarlo.
  • Per stabilire se una pronuncia d’incostituzionalità possa incidere su una controversia, occorre verificare se il rapporto fosse davvero esaurito alla data della sua pubblicazione; la persistente possibilità di impugnare l’atto tramite l’avviso di mora è indice che il rapporto non è esaurito.

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