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Sentenza

Sentenza del 27/02/2015 n. 4046 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva confermato l’accoglimento in primo grado del ricorso di T.F. contro l’avviso di accertamento IRPEF, conseguente alla rettifica del reddito della società. Con l’unico motivo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 101 c.p.c., poiché la società non era stata chiamata a partecipare al giudizio. La Corte ha ritenuto che l’accertamento del reddito della società di persone e la sua imputazione ai soci siano inscindibilmente collegati e che, non essendo state prospettate questioni personali del socio, dovessero partecipare al processo sia la società sia tutti i soci.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e dichiarato la nullità dell’intero giudizio per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Ha cassato sia la sentenza della Commissione tributaria regionale sia quella di primo grado e ha rinviato alla Commissione tributaria provinciale di Torino, affinché celebri nuovamente il giudizio disponendo l’integrazione del contraddittorio. Le spese processuali di tutti i gradi sono state integralmente compensate, in ragione della progressiva definizione dell’indirizzo interpretativo applicato.

Norme richiamate

  • Art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, come avvenuto avendo riguardo allo svolgimento del processo quale riprodotto e ripercorso in atti, impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 mentre il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

    Quando una controversia tributaria riguarda elementi comuni dell’accertamento relativo a una società di persone e ai suoi soci, il giudice deve assicurare la partecipazione di tutti i soggetti interessati. Se il processo è stato celebrato senza uno o più litisconsorti necessari, il contraddittorio va integrato e il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, nella fattispecie non emerse -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

    L’accertamento unitario del reddito della società di persone e la sua imputazione ai soci secondo le quote di partecipazione rendono inscindibile la controversia che investe gli elementi comuni dell’accertamento. Devono quindi partecipare al medesimo processo la società e tutti i soci, a meno che siano dedotte questioni personali del singolo socio.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie che investono l’accertamento del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione ai soci, la società e tutti i soci sono, di regola, litisconsorti necessari: il ricorso proposto da uno solo non consente di decidere validamente la controversia senza gli altri.
  • La regola riguarda le questioni comuni all’accertamento unitario; può non operare quando il socio fa valere questioni esclusivamente personali, circostanza che deve emergere nel caso concreto.
  • La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario comporta la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado. Il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio; se il vizio ha coinvolto i gradi di merito, la causa può essere rimessa al giudice di primo grado per celebrare nuovamente il processo.

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