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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11999/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di un agente monomandatario, recuperando a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, costi di pubblicità televisiva per euro 18.000 sostenuti nell'anno 2009 e fatturati da un soggetto terzo. Il contribuente ha impugnato l'atto; la CTP ha accolto in parte il ricorso, annullando il recupero limitatamente a tali costi, ritenuti deducibili. La CTR ha confermato la decisione respingendo l'appello dell'Agenzia. Nel ricorso per cassazione l'Amministrazione ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che le spese pubblicitarie non erano inerenti all'attività d'impresa del contribuente e che la loro evidente antieconomicità costituiva indice del difetto di inerenza. La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura, osservando che la CTR aveva valorizzato in modo apodittico l'astratta utilità della pubblicità per ampliare la clientela e incrementare il fatturato, senza verificare se il contribuente avesse allegato specifiche circostanze idonee a dimostrare la concreta riferibilità dei costi all'attività imprenditoriale; ha quindi cassato con rinvio per nuovo esame e per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Molise e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, in presenza di antieconomicità dei costi quale indice sintomatico del difetto di inerenza, occorre accertare se il contribuente abbia fornito specifiche allegazioni e prove sulla concreta destinazione dei costi all'attività d'impresa. Al giudice del rinvio è stata rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come norma processuale per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale.

  • art. 109 TUIR

    il principio di inerenza richiede una correlazione qualitativa tra costo e attività d'impresa; l'antieconomicità del costo può costituire indice del difetto di inerenza e, in presenza di tale indice, occorre verificare le allegazioni probatorie del contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sulla deducibilità e sull'inerenza dei costi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.

    fondamento della cassazione con rinvio e della formazione del principio di diritto per il giudice di rinvio.

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il rinvio nel processo tributario.

  • art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    consente di rimettere al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In tema di deducibilità dei componenti negativi di reddito, l'inerenza va valutata come correlazione qualitativa tra costo e attività d'impresa, e non in base a un mero giudizio di congruità economica.
  • L'antieconomicità di una spesa, specie se accentuata rispetto ai ricavi e agli altri dati contabili, può costituire un indice sintomatico del difetto di inerenza e legittimare una contestazione dell'Amministrazione finanziaria.
  • Quando l'Ufficio allega elementi sintomatici del difetto di inerenza, il contribuente deve indicare e dimostrare circostanze specifiche idonee a ricondurre il costo all'attività d'impresa; in difetto, il costo non può essere riconosciuto come deducibile.
  • Il giudice di merito non può riconoscere l'inerenza di costi contestati sulla base di affermazioni astratte o apodittiche sull'utilità generale della spesa, ma deve verificare la concreta destinazione del costo alla produzione del reddito.
  • In presenza di una spesa duplicativa o difficilmente giustificabile rispetto all'attività ordinariamente svolta da altri soggetti del medesimo circuito commerciale, il giudice deve confrontarsi in modo puntuale con la contestazione erariale e con le prove offerte dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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