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Sentenza

Sentenza del 10/06/2015 n. 12022 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva iscritto a ruolo, a seguito di controlli automatizzati ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, somme relative all’IVA 2000 e 2001 e all’addizionale IRPEF 2001, notificate con cartella; una parte era stata poi sgravata per adesione al condono ex art. 9-bis della L. n. 289/2002. L’associazione aveva impugnato la cartella. La CTR del Lazio aveva confermato l’annullamento disposto dalla CTP per omessa comunicazione preventiva e aveva accolto anche il motivo incidentale relativo alla mancata indicazione del responsabile del procedimento. In Cassazione l’Agenzia ha contestato: (1) che fosse necessaria la comunicazione d’irregolarità, sostenendo che le somme risultavano automaticamente dalle dichiarazioni; (2) che la CTR avesse esaminato la contestazione sul responsabile del procedimento, proposta per la prima volta in appello; (3) un ulteriore motivo, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: nei controlli automatizzati la comunicazione preventiva è necessaria solo se emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è dovuta per la mera omissione o tardività del versamento, quando non vi siano incertezze interpretative o irregolarità formali. Di conseguenza, in questa fattispecie non spettava neppure la riduzione a un terzo delle sanzioni prevista in relazione al pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione. Ha accolto anche il secondo motivo: la contestazione sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento era stata proposta soltanto in appello ed era quindi nuova e preclusa dall’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e rinviato ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per le spese, affinché esamini le questioni rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    La L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".

    Il contraddittorio preventivo non è un requisito generalizzato per ogni iscrizione a ruolo conseguente a controllo automatizzato: è dovuto soltanto quando il controllo evidenzi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • Art. 36-bis, commi 3 e 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In chiave sistematica, è al cospetto di "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione", ed al fine di "...evitare la reiterazione dì errori e...consentire la regolarizzazione degli aspetti formali", che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis prevede un'apposita comunicazione al contribuente.

    La comunicazione prevista dal comma 3 serve a segnalare risultati diversi da quelli dichiarati e a permettere la correzione di errori o la regolarizzazione di aspetti formali; non è necessaria quando si tratta di somme dovute per omesso o tardivo versamento senza incertezze o irregolarità rilevanti.

  • Art. 54-bis, commi 3 e 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Ciò in quanto i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica "si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente" od anche, in materia di tributi diretti, dal sostituto d'imposta (comma 4 dell'art. 36-bis e dell'art. 54-bis); cosicchè sarebbe del tutto inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore.

    Se il risultato della liquidazione automatica coincide con quanto dichiarato e non emerge un errore, la comunicazione non è necessaria; l’obbligo rileva quando il controllo evidenzia un risultato diverso o aspetti da regolarizzare.

  • Art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    La sua applicazione richiede, in conseguenza, che: a.- ci si trovi al cospetto di controllo automatizzato di dichiarazione; b.- sussistano i presupposti per la comunicazione d'irregolarità; c.- vi sia un pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione delle somme che risultino dovute.

    La riduzione delle sanzioni a un terzo collegata al pagamento entro trenta giorni presuppone che vi fosse l’obbligo di comunicare l’irregolarità. Se tale obbligo non sussiste, l’omesso invio non attribuisce il diritto alla riduzione.

  • Art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado, sicchè in sede di gravame le parti non possono proporre nuove eccezioni, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57.

    Nel processo tributario d’appello non possono essere introdotte nuove eccezioni: l’oggetto della controversia è delimitato dai motivi proposti nel ricorso introduttivo. Una contestazione formulata per la prima volta in appello è quindi preclusa.

Massime di principio

  • Nei controlli automatizzati, l’avviso preventivo non è dovuto in ogni caso: occorre quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o un risultato diverso che richieda chiarimenti o regolarizzazione.
  • La mera omissione o tardività del pagamento di importi risultanti dalla dichiarazione, in assenza di incertezze interpretative o irregolarità formali, non impone la comunicazione d’irregolarità.
  • La riduzione delle sanzioni a un terzo per pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione presuppone che la comunicazione fosse dovuta; non spetta se l’amministrazione non aveva l’obbligo di inviarla.
  • Nel contenzioso tributario, i motivi e le eccezioni devono essere dedotti nel ricorso di primo grado: non è possibile introdurre in appello una nuova contestazione, come quella relativa a un vizio formale della cartella.

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