Sentenza del 10/06/2015 n. 12010 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relativo al 2001, emesso nei confronti di una società a ristretta base sociale. La società ne aveva contestato la legittimità sostenendo che si trattasse di un accertamento integrativo fondato su materiale già conosciuto o conoscibile dall’Ufficio, senza nuovi elementi. La Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza n. 208/04/2008 depositata il 23 dicembre 2008, aveva confermato l’accoglimento del ricorso della contribuente. In cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi, deducendo violazione delle norme sugli accertamenti parziali e integrativi: secondo l’Ufficio, il requisito della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi vale per l’accertamento integrativo, non per quello parziale, che può essere emesso anche sulla base di una verifica generale. S.V. ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché notificato a una società già cancellata dal Registro delle imprese il 25 agosto 2006.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso dell’Agenzia. La cancellazione della società non ha impedito il giudizio: non essendo stata dichiarata nei gradi di merito, ha operato l’ultrattività del mandato e l’impugnazione è stata validamente notificata presso il procuratore domiciliatario in appello. Nel merito, la Corte ha accolto congiuntamente i due motivi: l’accertamento parziale non richiede elementi nuovi e può basarsi anche su una verifica generale; la novità è invece richiesta per l’accertamento integrativo. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla fondatezza dell’avviso: la controversia dovrà essere riesaminata in sede di rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis, comma 1
L'accertamento parziale è dunque uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, laddove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza a qualsiasi titolo di attendibili posiziona debitorie e non richiedano perciò, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di un ufficio valutativo ulteriore rispetto a quello che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione.
L’accertamento parziale è ammesso quando gli elementi disponibili consentono di individuare una posizione debitoria attendibile senza ulteriori valutazioni istruttorie sostanziali. Può fondarsi anche su una verifica generale e non è subordinato alla sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 5
Da qui la Corte ha tratto la convinzione, a cui il collegio ritiene di dover dare continuità, che l'accertamento parziale, normativamente distinto dall'accertamento integrativo, possa basarsi anche su una verifica generale, in quanto "la segnalazione costituisce solo l'atto di comunicazione che consente l'accertamento, distinto dall'attività istruttoria, anche se di modestissima entità, da esso necessariamente presupposta" (Cass. 25486/13; Cass. 12819/10; Cass. 2761/09).
La disposizione IVA sull’accertamento parziale va intesa in modo coerente con quella relativa alle imposte dirette: la verifica generale non esclude l’uso di questo strumento e non occorre che gli elementi siano nuovi rispetto a quelli già noti all’Ufficio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 4
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.
Il requisito della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, da indicare specificamente nell’avviso a pena di nullità, riguarda l’accertamento integrativo o modificativo in aumento; non può essere esteso all’accertamento parziale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, comma 4
La Corte richiama la disposizione, in materia IVA, quale disciplina dell’accertamento integrativo, distinguendola dall’accertamento parziale: il requisito dei nuovi elementi non rende illegittimo un accertamento parziale fondato su elementi già acquisiti dall’Ufficio.
Codice di procedura civile, artt. 299 e 330, comma 1, e art. 285
La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante.
Se l’evento estintivo o interruttivo non è dichiarato in giudizio né notificato alle altre parti, il mandato processuale continua a produrre effetti: la parte è considerata processualmente esistente e le notificazioni e impugnazioni possono essere indirizzate al procuratore del grado precedente, nei limiti indicati dal principio delle Sezioni Unite.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
È la disposizione processuale invocata dall’Agenzia per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione delle norme sugli accertamenti parziali e integrativi.
Massime di principio
- L’accertamento parziale e quello integrativo sono strumenti distinti: il requisito dei nuovi elementi sopravvenuti si applica all’integrativo, non al parziale.
- Un accertamento parziale può essere emesso anche dopo una verifica generale e anche quando l’Ufficio abbia già svolto altri accertamenti parziali, purché ricorrano i presupposti propri dello strumento e gli elementi consentano di accertare la maggiore materia imponibile senza ulteriori valutazioni sostanziali.
- La cancellazione o altro evento che incide sulla capacità della parte, se non dichiarato in giudizio o notificato alle altre parti, non produce automaticamente l’inammissibilità dell’impugnazione: può operare l’ultrattività del mandato e la notificazione presso il procuratore costituito.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente la debenza delle imposte o la validità complessiva dell’avviso: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando il principio di diritto affermato.
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