Sentenza del 10/06/2015 n. 11991 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento notificata a TAREAC il 17 marzo 2006 per la liquidazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2000 e 2001, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La Commissione tributaria regionale della Toscana, accogliendo l'appello della società, aveva annullato la cartella per mancanza di sottoscrizione e di indicazione del responsabile del procedimento, senza esaminare le ulteriori contestazioni sulla prescrizione e sulla mancata previa comunicazione bonaria. L'Agenzia ha proposto tre motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la mancata indicazione del responsabile non era stata eccepita in appello; violazione di legge, sostenendo che le cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 non sono nulle per tale omissione; e violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'assenza della sottoscrizione non invalida la cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondati congiuntamente i motivi relativi alla mancata indicazione del responsabile del procedimento e alla sottoscrizione. Per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione prima del 1° giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile non comporta nullità; inoltre, la cartella non è invalida per il solo fatto di non recare la sottoscrizione del funzionario o dell'esattore, se è comunque inequivocabilmente riferibile all'organo competente ed è conforme al modello previsto. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata a un'altra sezione della CTR della Toscana, anche per la decisione sulle spese. Le contestazioni della contribuente sulla prescrizione e sulla mancata comunicazione bonaria non sono state decise nel merito e restano affidate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31
la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, sè riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008 - come nella specie - non è affetta da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, (convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31), ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data
La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento è prevista soltanto per le cartelle riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008 in poi. Non si applica quindi alla cartella del caso, relativa a ruoli anteriori.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
l'omessa sottoscrizione della cartella, di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto. dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice
La cartella di pagamento non è invalida per la sola mancanza della firma del funzionario o dell'esattore: rileva che l'atto sia riconducibile in modo inequivocabile all'amministrazione competente e rispetti il modello ministeriale, che non richiede la sottoscrizione dell'esattore.
Massime di principio
- Per le cartelle riferite a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina nullità; per i ruoli consegnati da quella data in poi opera la sanzione prevista dalla legge.
- La mancanza di una firma leggibile o della sottoscrizione dell'esattore non invalida automaticamente la cartella: occorre verificare se l'atto è riconoscibile come proveniente dall'organo competente e conforme al modello prescritto.
- Se una sentenza viene cassata e la causa rinviata, le questioni che il giudice precedente aveva lasciato assorbite o non esaminate possono restare da decidere nel giudizio di rinvio.
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