Sentenza del 10/06/2015 n. 12003 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'avviso di accertamento recuperava a tassazione, ai fini IRPEG e ILOR per il 1996, contributi statali per la fiscalizzazione degli oneri sociali, ritenuti dall'Ufficio estranei ai proventi esenti ai sensi degli artt. 101 e 105 del D.P.R. n. 218 del 1978. La CTR della Campania aveva accolto l'appello dell'Ufficio, considerando tali contributi componenti straordinarie non direttamente collegate all'attività industriale. La società ha proposto sei motivi, denunciando violazioni delle norme sulla qualificazione dei contributi in conto esercizio e delle esenzioni ILOR e IRPEG, nonché contraddittorietà e insufficienza della motivazione. In sostanza, ha sostenuto che i contributi riducono costi tipici di produzione e sono riferibili all'attività d'impresa e che, comunque, rientrano nelle esenzioni previste dal decreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente, senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti. Ha ritenuto i contributi per la fiscalizzazione degli oneri sociali direttamente riferibili all'attività d'impresa, poiché riducono il costo del lavoro e della produzione, e qualificabili come ricavi in conto esercizio. L'esclusione dalle esenzioni non può essere affermata in astratto: occorre accertare che la voce reddituale non sia riferibile all'attività d'impresa, prova spettante all'Amministrazione finanziaria. Spese dei gradi di merito compensate; l'Agenzia è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in 5.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 101
l'esenzione decennale dall'ILOR prevista dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 101 per i redditi industriali degli stabilimenti (industriali) tecnicamente organizzati impiantati nei territori del Mezzogiorno, e pertanto quelli delle imprese che li gestiscono, può avere ad oggetto anche le plusvalenze - che costituiscono reddito d'impresa in presenza delle condizioni stabilite dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54 -, nonchè gli interessi bancari percepiti dalle predette imprese sui propri depositi
L'esenzione ILOR può comprendere anche componenti reddituali diverse dai ricavi industriali immediati, se costituiscono reddito d'impresa e sono riferibili all'attività dell'impresa. Non è legittimo escludere singole voci in astratto.
D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 105
Il principio è applicabile a fortiori all'esenzione dall'IRPEG prevista dal citato D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105, per beneficiare della quale non è necessario che l'impresa abbia uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato con impianti fissi, o comunque redditi industriali, essendo sufficienti la costituzione di essa in forma societaria e la novità dell'iniziativa produttiva, indipendentemente dalla sua natura
Per l'esenzione IRPEG, secondo la decisione, non è richiesto che l'impresa produca redditi industriali o disponga di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato: rilevano la forma societaria e la novità dell'iniziativa produttiva.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 95, comma 1 (numerazione vigente all'epoca)
il D.P.R. n. 917 cit., art. 95, comma 1, considera reddito d'impresa il reddito comunque conseguito da società o altro ente commerciale, qualunque ne sia la fonte di provenienza, e purchè l'Amministrazione finanziaria, cui spetta il relativo onere, non provi che le plusvalenze o gli interessi in questione non sono attinenti all'attività dell'impresa
Il reddito conseguito da una società commerciale è reddito d'impresa a prescindere dalla sua fonte; spetta all'Amministrazione dimostrare che una specifica componente non è attinente all'attività d'impresa.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1, lett. f) (numerazione vigente all'epoca), nel testo modificato dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 103
Essi rientrano nel disposto dell' art. 53, comma 1, lett. f), del TUIR, il quale prevede (nel testo modificato dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 103) che sono considerati ricavi " "i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge".
I contributi di legge spettanti esclusivamente in conto esercizio sono ricavi. Quelli per la fiscalizzazione degli oneri sociali, destinati a ridurre i costi previdenziali del personale e il costo della produzione, rientrano in tale categoria.
Massime di principio
- Per stabilire se un contributo pubblico è riferibile al reddito d'impresa, conta la sua funzione concreta: un contributo destinato a ridurre costi ordinari di personale o di produzione è normalmente collegato all'attività aziendale e può qualificarsi come ricavo in conto esercizio.
- Una voce reddituale non può essere esclusa da un'esenzione fiscale solo perché classificata come straordinaria o perché non coincide con il ricavo industriale diretto: occorre verificare in concreto se sia attinente all'attività dell'impresa.
- Quando si sostiene che componenti reddituali di una società commerciale non sono attinenti all'attività d'impresa, l'onere di provarlo spetta all'Amministrazione finanziaria.
- La portata dell'esenzione va verificata rispetto ai requisiti specifici della singola norma: nel caso dell'art. 101 rilevano i redditi industriali degli stabilimenti e la loro riferibilità all'attività; per l'art. 105 la decisione indica come sufficienti la forma societaria e la novità dell'iniziativa produttiva, senza necessità di redditi industriali o impianti fissi.
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