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Sentenza

Sentenza del 10/06/2015 n. 12011 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A.M. aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione sulle istanze di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001-2003, sostenendo che mancasse il presupposto dell’autonoma organizzazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 43/43/2009 depositata il 16 aprile 2009, aveva confermato la decisione. L’Agenzia ha proposto quattro motivi di ricorso: 1) la decadenza o improponibilità della domanda di rimborso, sostenendo che occorresse una dichiarazione integrativa; 2) l’errata ripartizione dell’onere della prova sull’autonoma organizzazione; 3) la nullità della sentenza per motivazione apparente; 4) l’insufficiente valutazione degli elementi documentali relativi a compensi, ammortamenti e spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: non censurava l’autonoma ragione della decisione regionale secondo cui l’eccezione era infondata nel merito e, inoltre, non chiariva adeguatamente i termini della questione. La Corte ha rilevato che si trattava di una richiesta di restituzione per mancanza dei presupposti dell’IRAP, non di correzione della dichiarazione dei redditi, e che la domanda poteva essere presentata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Il secondo motivo è stato respinto perché la decisione sul diritto al rimborso si fondava sulla documentazione acquisita, non soltanto sulle dichiarazioni del contribuente. Il terzo è stato respinto: la CTR aveva indicato gli elementi probatori e svolto una valutazione autonoma, sicché la motivazione non era apparente. Anche il quarto è stato respinto, poiché contestava la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito; inoltre, le spese per beni strumentali erano modeste e l’entità dei compensi non era decisiva per accertare l’autonoma organizzazione. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    non vertendosi in ipotesi di emenda della dichiarazione dei redditi, per errore o omissioni, ma di richiesta di integrale restituzione delle somme indebitamente versate negli anni dal 2001 al 2003 a titolo IRAP, per mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'imposta, il contribuente avrebbe dovuto presentare l'istanza di rimborso ai sensi del citato art. 38.

    Quando si chiede la restituzione dell’IRAP perché si ritiene assente il presupposto impositivo, la domanda è un’istanza di rimborso regolata dall’art. 38, non un’emenda della dichiarazione che richieda la presentazione di una dichiarazione integrativa.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    La norma è richiamata nel motivo dell’Agenzia relativo alla deduzione per la prima volta in appello dell’eccezione sull’istanza di rimborso. La Corte dichiara inammissibile il motivo, anche perché non attacca l’autonoma statuizione regionale di infondatezza nel merito.

  • Codice di procedura civile, art. 345

    La norma è richiamata insieme all’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992 per la questione della novità dell’eccezione formulata in appello; la Corte non decide nel merito la censura, dichiarandola inammissibile per mancata impugnazione di un’autonoma ragione della decisione.

  • Codice civile, art. 2697

    La censura dell’Agenzia sull’onere della prova è respinta: la CTR aveva fondato la decisione sulla documentazione acquisita, e non sulle sole dichiarazioni del contribuente.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    Il vizio di carenza di motivazione, sia sotto forma di difetto assoluto di motivazione che di motivazione apparente, ricorre quando il giudice omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, mentre resta escluso nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.

    La garanzia costituzionale della motivazione è violata quando mancano gli elementi che giustificano la decisione o la loro esposizione non consente di ricostruire il ragionamento; non basta, invece, che il giudice valuti le prove diversamente da quanto vorrebbe una parte.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    Questa Corte a Sezioni Unite ha, anche di recente, ribadito (Cass. S.U. 8053/2014) che tale "mancanza di motivazione o motivazione apparente" si configura quando la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla. cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum".

    La motivazione è mancante o apparente se non offre alcuna argomentazione oppure se è così contraddittoria da non poter essere riconosciuta come giustificazione della decisione. Il vizio deve risultare direttamente dal testo della sentenza; non coincide con una valutazione delle prove sfavorevole alla parte.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    La disposizione è invocata dall’Agenzia per contestare la motivazione della sentenza tributaria. La censura è respinta perché la CTR ha indicato la documentazione considerata e ha svolto una valutazione autonoma dei motivi d’appello.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    È il riferimento processuale per denunciare in Cassazione la nullità della sentenza per violazione delle regole sulla motivazione; nel caso concreto la censura è stata respinta perché la motivazione della CTR risultava comprensibile e non apparente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La disposizione è invocata per le censure sull’onere della prova e sull’insufficiente motivazione circa l’autonoma organizzazione. La Corte respinge le doglianze nella misura in cui sollecitano una diversa valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • La richiesta di rimborso di un’imposta versata in assenza dei presupposti di applicazione va distinta dalla correzione o emenda della dichiarazione: la prima segue la disciplina dell’istanza di rimborso e non richiede, per il solo fatto di contestare il presupposto impositivo, una dichiarazione integrativa.
  • In Cassazione non è sufficiente contestare una sola delle ragioni che sorreggono la decisione: se una statuizione autonoma resta non impugnata, il motivo può essere inammissibile anche quando censura un’altra motivazione della sentenza.
  • La motivazione è apparente solo se manca un effettivo ragionamento giustificativo o se è talmente contraddittoria da renderlo irriconoscibile; non lo è perché il giudice attribuisce alle prove un peso diverso da quello auspicato dalla parte.
  • La scelta e la valutazione delle prove competono al giudice di merito. In Cassazione non si può ottenere una nuova ponderazione dei documenti se la valutazione compiuta è logicamente motivata.
  • Per un professionista, l’assoggettamento a IRAP dipende dalla presenza di un’autonoma organizzazione; la sola entità dei compensi non è decisiva e la modestia dei beni strumentali può deporre contro la sussistenza del presupposto, da valutare sulla base delle prove del caso.

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