Cassazione Civile, Ordinanza n. 25953/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava la richiesta, comunicata il 30 giugno 2015, di iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata INPS e di pagamento dei contributi sui redditi professionali conseguiti nel 2009. Il Tribunale aveva accolto il ricorso della professionista, ritenendo illegittima l’iscrizione perché già soggetta alla contribuzione presso la Cassa Nazionale Forense. La Corte d’appello, nella prima fase, aveva respinto il gravame dell’INPS per prescrizione; la Cassazione aveva cassato tale decisione con rinvio, indicando la diversa decorrenza del termine. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4618/2022 depositata il 7 dicembre 2022, ha ritenuto non prescritto il credito contributivo di € 470,82, tenuto conto della scadenza del 16 giugno 2010 prorogata al 6 luglio 2010, e ha escluso le sanzioni civili di € 201,53 per i versamenti anteriori alla norma di interpretazione autentica, riconoscendo la tutela dell’affidamento maturato sulla giurisprudenza allora vigente; ha quindi ritenuto dovuti € 269,29 e compensato le spese dei precedenti gradi. Con un unico motivo, la professionista ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2, comma 26, L. 335/1995, 18, comma 12, d.l. 98/2011, 44, comma 2, d.l. 269/2003, 113, comma 1, 345, comma 1, e 414 c.p.c. e 2697 c.c. Ha sostenuto di non essere tenuta all’iscrizione perché l’attività del 2009 sarebbe stata non abituale e il reddito inferiore a € 5.000, oltre a versare il contributo integrativo alla Cassa Forense; ha contestato che tali questioni fossero nuove o precluse, invocando i poteri officiosi del giudice e l’onere dell’INPS di provare i presupposti della contribuzione. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale e ha proposto ricorso incidentale tardivo, censurando l’esclusione delle sanzioni civili, che assumeva dovute dal 6 luglio 2011.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha rilevato che la questione dell’abitualità dell’attività e del reddito inferiore a € 5.000 non era stata introdotta nel primo grado e non era stata specificamente devoluta nel giudizio di rinvio, circoscritto alla decorrenza della prescrizione; inoltre, la ricorrente non aveva indicato nel ricorso per Cassazione, con la necessaria autosufficienza, gli atti del giudizio di merito nei quali avrebbe sollevato la questione. I poteri istruttori d’ufficio non possono supplire alla totale carenza di allegazioni di parte. La Corte ha anche osservato che il versamento del contributo integrativo alla Cassa Forense non esclude di per sé l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e che il reddito inferiore a € 5.000, da solo, non prova l’occasionalità dell’attività. In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale, ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo dell’INPS ai sensi dell’art. 334 c.p.c. Ha compensato le spese del giudizio di Cassazione e dichiarato sussistenti, per la sola ricorrente principale e ove dovuti, i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
Il solo contributo integrativo versato alla Cassa Forense, se non dà luogo a una posizione previdenziale a beneficio del professionista, non esclude l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, secondo il principio di universalizzazione della copertura assicurativa.
art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, convertito in L. 326/2003
Il superamento della soglia di € 5.000 consente di presumere la non occasionalità, ma non è vero il contrario, ossia che il mancato superamento dimostri la non abitualità, poiché se, da un lato, a corroborare l’abitualità occorra verificare in accertamento di fatto altri elementi presuntivi -quali l’iscrizione all’Albo, l’accensione della partita IVA e l’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività-, dall’altro la produzione di reddito inferiore a 5.000 euro non è di per sé sola sufficiente a dimostrare l’occasionalità o sporadicità dell’attività.
Il reddito annuo inferiore a € 5.000 non dimostra da solo che l’attività professionale sia occasionale o sporadica; l’abitualità va accertata considerando anche gli ulteriori elementi concreti indicati dalla Corte.
art. 18, comma 12, d.l. 98/2011, convertito in L. 111/2011
con sent. n. 32167/2018 questa Sezione aveva già affermato che “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”; principio confermato con sent. n. 24047/2022 ed altre successive pronunce (tra le più recenti, cfr. ord. n. 24330/26, 19939/26, 20193/26), sicché non ricorre alcuna violazione di legge come lamentata in relazione all’art. 2 co.26 L. 335/95 e successiva interpretazione autentica di cui all’art. 18 co.12 d.l. 98/2011, né dell’art. 44 co.2 d.l. 269/03.
La Corte richiama la disposizione quale interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, L. 335/1995 e conferma che il contributo integrativo alla Cassa non esclude l’iscrizione alla Gestione Separata quando non genera una prestazione previdenziale correlata.
l’art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale quale caratteristica precipua del rito speciale, consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte.
Nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi possono essere esercitati quando gli atti offrano già elementi significativi d’indagine, ma non possono sostituire gli oneri di allegazione e prova delle parti né colmare una carenza probatoria totale.
l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., intervento che non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese.
L’obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio riguarda le questioni di fatto o miste che richiedono nuove prove o allegazioni fattuali, non le questioni di solo diritto o la mera diversa valutazione delle prove già acquisite.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
stabilisce che il ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilità, non solo la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, dei documenti sui quali il motivo si fonda, ma anche l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi.
Per rispettare il principio di autosufficienza, il ricorso per Cassazione deve indicare i documenti posti a fondamento di ciascun motivo e illustrarne il contenuto rilevante; la violazione determina l’inammissibilità.
Dalla inammissibilità del ricorso principale discende la conseguente inefficacia, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., del ricorso incidentale, tardivamente proposto il 6/7/2023 a fronte della pubblicazione della sentenza del 7/12/2022 impugnata con ricorso principale notificato il 5/6/2023.
L’inammissibilità dell’impugnazione principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
il ricorrente incidentale tardivo il cui ricorso è dichiarato inefficace non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione
Il raddoppio del contributo unificato non si applica al ricorso incidentale tardivo dichiarato inefficace; la Corte ha posto l’ulteriore contributo a carico della sola ricorrente principale, nei presupposti di legge.
Massime di principio
- Il contributo integrativo versato a una cassa professionale non esclude, di per sé, l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS se non costituisce una posizione previdenziale che attribuisca al professionista una prestazione correlata.
- Il reddito professionale annuo inferiore a € 5.000 non prova da solo l’occasionalità dell’attività. L’abitualità va apprezzata in concreto, considerando anche elementi quali l’iscrizione all’albo, la partita IVA e l’organizzazione predisposta per l’attività; il superamento della soglia può invece costituire elemento presuntivo della non occasionalità.
- I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro possono integrare l’indagine quando gli atti contengano già significativi elementi, ma non possono supplire alla carenza totale di allegazioni o sostituirsi agli oneri processuali delle parti.
- Chi prospetta in Cassazione una questione non trattata nella sentenza impugnata deve indicare di averla dedotta nel giudizio di merito e specificare in quale atto lo abbia fatto; in difetto, la censura è inammissibile per novità e carenza di autosufficienza.
- L’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 29 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25956/2026 del 29/09/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 29 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25961/2026 del 29/09/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 29 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25963/2026 del 29/09/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26014/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26013/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26009/2026 del 30/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →