Cassazione Civile, Ordinanza n. 25956/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia trae origine da due giudizi riuniti promossi da un avvocato per ottenere l’accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS e l’opposizione a un avviso di addebito relativo all’anno 2010. Il professionista aveva prodotto redditi professionali negli anni 2009 e 2010, non assoggettati a contribuzione pensionistica presso la Cassa Forense. Il primo giudice aveva accolto i ricorsi, considerando il reddito imponibile inferiore a 5.000 euro indicativo dell’occasionalità dell’attività e ritenendo insufficiente la sola iscrizione all’Albo a dimostrarne l’abitualità. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1332/2022 depositata il 21 dicembre 2022, ha parzialmente riformato la decisione: ha confermato l’obbligo di iscrizione e di versamento dei contributi alla Gestione separata per entrambe le annualità, ritenendo abituale l’attività sulla base, tra l’altro, dell’iscrizione all’Albo dal marzo 2003, dell’apertura della partita IVA, del versamento della contribuzione integrativa alla Cassa e dei redditi professionali dichiarati; ha inoltre escluso le sanzioni civili e i relativi interessi per le annualità in causa, anteriori all’entrata in vigore dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011. Ha annullato l’avviso di addebito INPS del 2010 anche perché emesso mentre era pendente un giudizio relativo a quell’annualità, in contrasto con l’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999. Ha ritenuto non prescritto il credito, individuando la decorrenza del termine quinquennale al 6 luglio 2010 e al 6 luglio 2011 e considerando interruttivi gli atti notificati il 30 giugno 2015 e il 4 luglio 2016. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011, e dell’art. 116, comma 8, della l. n. 388/2000. Sosteneva che, pur essendo le sanzioni escluse per il periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa, fossero dovute quelle maturate successivamente al 6 luglio 2011, poiché l’avvocato avrebbe continuato a non versare i contributi anche dopo tale data. Il resistente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’INPS. Ha rilevato che la sentenza d’appello aveva escluso le sanzioni civili con riguardo ai contributi delle annualità 2009 e 2010, anteriori all’entrata in vigore della norma interpretativa, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022 e all’orientamento di legittimità. La censura dell’INPS, riferita a una pretesa debenza di sanzioni per inadempimenti successivi al luglio 2011, non era comprensibile né specificamente collegata alle statuizioni impugnate: eventuali inadempimenti per annualità successive avrebbero potuto essere fatti valere in altri giudizi, non in quello relativo ai periodi 2009 e 2010. La Corte ha inoltre rilevato difetti di specificità e chiarezza del motivo ai sensi dell’art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. e la conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di legittimità, senza che l’INPS avesse offerto ragioni per modificarne l’orientamento, con conseguente ulteriore profilo di inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, essendo il resistente rimasto intimato. La Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento da parte dell’INPS dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011
La disposizione dell’art. 18 co.12 d.l. 98/2011 dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della L. n. 576/1980 (riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione;
In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale, per i rapporti non esauriti l’esonero dalle sanzioni civili riguarda l’omessa iscrizione alla Gestione separata riferita al periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa; tale esonero non si estende a eventuali inadempimenti relativi ad annualità successive.
art. 2, comma 26, l. n. 335/1995
la norma di interpretazione autentica dell’art.2 co.26 L. 335/95
La disposizione è indicata come norma interpretata dall’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011; la decisione, nel contesto della declaratoria costituzionale, limita l’esonero dalle sanzioni civili al periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa.
art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile sia in relazione alle prescrizioni contenutistiche dei motivi di ricorso di cui all’art. 366 n.3, n.4 n.6 c.p.c., sia con riferimento alla corretta analisi compiuta dal giudice di appello che, a pena di ulteriore causa di inammissibilità ex art. 360-bis n.1 c.p.c., ha deciso la questione di diritto sulle sanzioni civili in conformità con la giurisprudenza della Corte, né la ricorrente ha offerto elementi per mutarne l’orientamento.
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non soddisfano le prescrizioni di contenuto e specificità previste dall’art. 366 c.p.c.; nel caso concreto la censura non chiariva in modo adeguato la critica alla decisione impugnata.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile sia in relazione alle prescrizioni contenutistiche dei motivi di ricorso di cui all’art. 366 n.3, n.4 n.6 c.p.c., sia con riferimento alla corretta analisi compiuta dal giudice di appello che, a pena di ulteriore causa di inammissibilità ex art. 360-bis n.1 c.p.c., ha deciso la questione di diritto sulle sanzioni civili in conformità con la giurisprudenza della Corte, né la ricorrente ha offerto elementi per mutarne l’orientamento.
È inammissibile la censura che investe una questione di diritto decisa dal giudice di merito in conformità alla giurisprudenza della Corte di cassazione, se il ricorrente non offre elementi idonei a indurre un mutamento dell’orientamento.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte attesta la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente e ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
Massime di principio
- L’esonero dalle sanzioni civili riconosciuto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, per l’omessa iscrizione alla Gestione separata INPS opera con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa e non si estende a eventuali inadempimenti contributivi relativi ad annualità successive.
- Non è ammissibile una censura per cassazione che prospetti la debenza di sanzioni riferite a periodi successivi a quelli oggetto delle statuizioni impugnate, se la doglianza non è chiaramente correlata alla decisione del giudice di merito e non risulta specificamente allegata nei gradi precedenti.
- Quando il giudice di merito decide una questione di diritto in conformità alla giurisprudenza di legittimità, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. se il ricorrente non indica ragioni idonee a giustificare un mutamento dell’orientamento.
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