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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26014/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La ricorrente, dirigente medico di primo livello alle dipendenze dell’INPS, aveva chiesto il risarcimento dei danni riferiti al periodo dal 30 luglio 2010 al 1° settembre 2021, data del pensionamento. In particolare, domandava, come danno emergente, una somma pari all’indennità di esclusività; come lucro cessante, una somma da liquidarsi equitativamente corrispondente ai guadagni che avrebbe potuto conseguire esercitando l’attività libero-professionale intramoenia; e, per il periodo successivo al pensionamento, un ulteriore risarcimento per perdita di chance, correlato alla clientela che avrebbe potuto acquisire. A fondamento della domanda deduceva che l’INPS non aveva dato attuazione al Regolamento/accordo nazionale del 30 luglio 2010, adottato in relazione alla disciplina collettiva dell’attività intramoenia e dell’indennità di esclusività. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 9 luglio 2024, aveva respinto le domande. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 378/2025 depositata il 22 maggio 2025, aveva parzialmente accolto l’appello soltanto quanto alla regolazione delle spese, compensandole per entrambi i gradi, ma aveva confermato il rigetto delle domande risarcitorie. La Corte territoriale aveva ritenuto che l’accordo del 2010, pur perfezionato, non fosse divenuto efficace perché subordinato alla certificazione/approvazione dei Ministeri vigilanti, mai intervenuta; le iscrizioni contabili non erano idonee a sostituire tale certificazione. In Cassazione la ricorrente ha formulato cinque motivi: (1) violazione della disciplina collettiva, sostenendo che essa attribuisse il diritto all’attività intramoenia e imponesse all’INPS di attuare l’accordo; (2) violazione di norme sull’interpretazione contrattuale, buona fede, adempimento e riconoscimento del debito, contestando la mancata considerazione delle iscrizioni in bilancio, degli atti contabili e della loro asserita valenza di promessa di pagamento, e invocando l’avveramento della condizione ai sensi dell’art. 1359 c.c.; (3) nullità della motivazione per apparenza o contraddittorietà; (4) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che alcuni rilievi ministeriali riguardassero un diverso accordo integrativo del 2011 e non quello del 2010; (5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura relativa alla necessità di esercitare un’opzione entro sessanta giorni e all’asserita applicabilità dell’art. 15-quater del d.lgs. n. 502/1992.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza d’appello: l’inefficacia dell’accordo dipendeva dalla mancata certificazione ministeriale, condizione prevista dalla legge e dallo stesso accordo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui chiedeva di desumere dalle iscrizioni a bilancio l’avvenuta certificazione, trattandosi di una contestazione della valutazione di merito; sono state inoltre ritenute generiche e non pertinenti le censure sull’interpretazione contrattuale, nonché infondate le deduzioni basate sull’art. 1988 c.c., sull’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e sull’art. 1359 c.c. In particolare, la ricorrente non aveva dedotto e provato che il mancato avveramento della condizione fosse imputabile all’INPS. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la motivazione della Corte territoriale era intelligibile e non contraddittoria, potendo un accordo essere perfezionato ma restare inefficace per il mancato avveramento di una condizione esterna. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorso non riproduceva le note difensive invocate; inoltre, la doglianza investiva l’interpretazione delle prove e non indicava un fatto decisivo idoneo a determinare un esito diverso, considerata anche l’autonoma ragione del mancato avveramento della condizione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione sull’opzione era rimasta assorbita dalla ragione autonoma e sufficiente del rigetto. La ricorrente è stata condannata a pagare all’INPS le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 1, lett. f), CCNL 1° agosto 2006

    Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata basata sulla considerazione che il Regolamento negoziale del 30/7/2010 era soggetto sia per legge (art. 8 comma 2, della legge n. 88/89 in relazione all’art. 40 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001), sia in base a clausole in esso stesso contenute, ad una condizione di efficacia indipendente dalla volontà degli stipulanti, quale l’approvazione/certificazione da parte dei Ministeri vigilanti; condizione che non si era verificata.

    La disciplina collettiva invocata non rendeva di per sé efficace l’accordo del 2010: la censura che si limita a richiamare l’obbligo di attuare il contratto collettivo è inammissibile se non contesta la distinta ratio secondo cui l’efficacia era subordinata alla certificazione ministeriale.

  • art. 8, comma 2, L. 9 marzo 1989, n. 88

    Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata basata sulla considerazione che il Regolamento negoziale del 30/7/2010 era soggetto sia per legge (art. 8 comma 2, della legge n. 88/89 in relazione all’art. 40 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001), sia in base a clausole in esso stesso contenute, ad una condizione di efficacia indipendente dalla volontà degli stipulanti, quale l’approvazione/certificazione da parte dei Ministeri vigilanti; condizione che non si era verificata.

    Nel caso deciso, l’art. 8, comma 2, non rendeva immediatamente efficace l’accordo integrativo: la disciplina doveva coordinarsi con i controlli di compatibilità e la certificazione previsti per la contrattazione integrativa degli enti pubblici non economici.

  • art. 40-bis, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Non bastava, pertanto, nella specie, il preteso avallo sul bilancio di previsione degli organi di controllo interno dell’Inps.

    Per l’INPS, quale ente pubblico non economico, i contratti integrativi corredati della documentazione richiesta sono trasmessi ai competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell’economia e delle finanze per l’accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria; l’avallo degli organi interni sul bilancio non sostituisce tale controllo.

  • art. 1988 c.c.

    La promessa di pagamento e il riconoscimento del debito hanno natura di atto unilaterale recettizio, il che implica che debbono essere atti specificamente rivolti al creditore; dall’altro, che essi non costituiscono autonome fonti di obbligazione, ma hanno soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’art. 1988 cod. civ., un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

    La ricognizione di debito o la promessa di pagamento produce un effetto processuale di inversione dell’onere probatorio in favore del destinatario, ma non costituisce un’autonoma fonte sostanziale dell’obbligazione e non vincola se il rapporto fondamentale non è sorto, è invalido o è comunque venuto meno.

  • art. 40-bis, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Erronea è l’invocazione dell’art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, perché all’Inps, ente pubblico non economico, trovava applicazione il relativo secondo comma.

    La disciplina applicabile all’INPS era quella del comma 2, prevista per gli enti pubblici non economici, e non quella del comma 1.

  • art. 1359 c.c.

    La condizione sospensiva dipendeva dal fatto di terzi, e quindi non era mista.

    La finzione di avveramento della condizione non è invocabile, in base alla ricostruzione della Corte, per una condizione sospensiva dipendente dal fatto di terzi; inoltre occorreva dedurre e provare che il mancato avveramento fosse imputabile all’INPS.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La Corte di merito ha spiegato in modo del tutto intelligibile le ragioni per cui le iscrizioni a bilancio non potevano tener luogo della mancata approvazione del Regolamento/accordo da parte dei Ministeri vigilanti, né dimostra contraddizione nell’affermare che un accordo si è perfezionato e che lo stesso non è efficace per la mancanza della condizione esterna di efficacia.

    La motivazione non è apparente né contraddittoria quando espone in modo comprensibile che l’accordo si è perfezionato ma non è divenuto efficace per il mancato avveramento di una condizione esterna.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il fatto non esaminato deve essere idoneo a determinare con certezza un diverso esito della lite.

    La censura per omesso esame è ammissibile soltanto se il fatto indicato è decisivo, ossia capace di determinare con certezza un esito diverso della controversia.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile, da un lato, perché non soddisfa il requisito di specificità posto dal n. 6 dell’art. 366 c.p.c., non essendo riportato in ricorso il testo delle note in questione, cosa nella specie necessaria ad appurarne il contenuto effettivo senza l’esame diretto degli atti.

    Quando la censura dipende dal contenuto di atti o documenti, il ricorso deve riprodurne o indicarne specificamente il contenuto in modo da consentire alla Corte di verificarlo senza accedere direttamente agli atti.

  • art. 112 c.p.c.

    In tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso proprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza.

    Non sussiste omessa pronuncia quando una questione sia stata implicitamente assorbita da una statuizione autonoma e sufficiente, la cui decisione esclude la necessità di esaminare le ulteriori censure.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    La misura dell’ulteriore contributo unificato è pari a quella prevista per il ricorso, secondo il comma 1-bis, se dovuta.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della pronuncia impugnata; è inammissibile la censura che richiami disposizioni contrattuali senza contestare la distinta ragione giuridica posta a fondamento della decisione.
  • L’iscrizione di una posta nei bilanci dell’ente e il controllo interno sui documenti contabili non equivalgono alla certificazione ministeriale richiesta per l’efficacia dei contratti integrativi degli enti pubblici non economici.
  • La denuncia di violazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie: la contestazione della ricostruzione del fatto concreto attiene al giudizio di merito e deve rispettare i limiti propri dei motivi di ricorso per cassazione.
  • La promessa di pagamento e la ricognizione di debito sono atti unilaterali recettizi rivolti al creditore e non costituiscono autonome fonti dell’obbligazione; producono un effetto processuale sull’onere della prova, ferma la necessità che sussista il rapporto fondamentale.
  • La finzione di avveramento della condizione richiede, nel caso esaminato, la deduzione e la prova che il mancato avveramento sia imputabile alla parte contro cui è invocata; non basta allegare che la condizione non si è verificata.
  • La motivazione non è apparente o contraddittoria se chiarisce che un accordo è stato validamente perfezionato ma è rimasto inefficace per il mancato avveramento di una condizione esterna.
  • La censura per omesso esame di un fatto è ammissibile solo se il fatto è decisivo e idoneo a determinare con certezza un diverso esito della controversia.
  • L’omessa riproduzione o specifica indicazione del contenuto degli atti sui quali si fonda una censura può determinarne l’inammissibilità per difetto di specificità del ricorso.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la questione dedotta sia assorbita da un’altra statuizione autonoma e sufficiente, che renda superfluo l’esame della prima.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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