Cassazione Civile, Ordinanza n. 28585/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di un rapporto di lavoro subordinato dapprima alle dipendenze di un ente pubblico sardo, poi trasferito per cessione di ramo d'azienda al nuovo gestore del servizio idrico integrato e successivamente incorporato nella società ricorrente. Il lavoratore rivendicava il pagamento integrale di compensi incentivanti maturati per attività di progettazione, direzione lavori e collaudo svolte in parte prima e in parte dopo il trasferimento, chiedendo la condanna in solido della società e della Regione subentrata nei rapporti dell'ente originario. In appello la società sosteneva che per i crediti maturati dopo il 18 luglio 2005 non operasse l'art. 18 della legge n. 109/1994 per effetto dell'art. 2 della stessa legge, e che per i crediti anteriori valesse la disciplina regionale sul trasferimento del personale, che avrebbe mantenuto i crediti in capo all'ente di provenienza; deduceva inoltre che il mancato trasferimento dei finanziamenti regionali impedisse la debenza degli incentivi. Il lavoratore proponeva ricorso incidentale condizionato lamentando che la Corte d'appello non avesse accolto la sua eccezione di novità del motivo di appello fondato sull'art. 2 della legge n. 109/1994. Prima dell'udienza di legittimità la società depositava atto di rinuncia agli atti e all'azione, dichiarando di avere raggiunto un'intesa conciliativa, con sottoscrizioni di presa visione ma senza un documento sottoscritto da tutte le parti. La Corte osserva che non vi era prova di una concorde declaratoria del sopravvenuto venir meno dell'interesse né era possibile ricostruire se la conciliazione avesse soddisfatto integralmente la pretesa; perciò dichiara il ricorso principale inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e assorbe il ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina il merito dei tre motivi di ricorso principale, perché sopravviene un atto di rinuncia agli atti e all'azione depositato dalla società ricorrente in vista dell'udienza camerale. Tuttavia, poiché l'atto non è accompagnato da una valida adesione sottoscritta di tutte le controparti e non è allegato l'accordo conciliativo, manca il presupposto per una declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte qualifica quindi la sopravvenienza come causa di inammissibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso incidentale condizionato del lavoratore resta assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate integralmente e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato sia come base della continuità dei rapporti e dei debiti del datore subentrante, sia come norma invocata nel ricorso principale; la Corte però non si pronuncia nel merito per l'inammissibilità sopravvenuta
art. 18, Legge n. 109/1994
nel merito controverso era invocato per gli incentivi di progettazione e direzione lavori
art. 19, Legge n. 109/1994
richiamato congiuntamente agli altri motivi di ricorso principale
art. 2, Legge n. 109/1994
la ricorrente sosteneva che escludesse l'applicazione dell'art. 18 in un determinato contesto di gestione pubblica non concorrenziale
art. 1, L.R. Sardegna n. 10/2005
"L'ente di provenienza provvede alla liquidazione di tutti i crediti esigibili che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del trasferimento"
invocato per sostenere che i crediti maturati prima del trasferimento restassero in capo all'ente di provenienza
art. 16, Legge n. 109/1994
richiamato nel terzo motivo per la disciplina dei finanziamenti e dei compensi incentivanti
art. 18, Legge n. 109/1994
richiamato nel terzo motivo per la disciplina degli incentivi alla progettazione
indicata come norma processuale per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge
indicata per l'omesso esame di un fatto decisivo
richiamata nel ricorso incidentale per errori di pronuncia
invocato per lamentare omessa pronuncia sull'eccezione di novità
art. 437, secondo comma, c.p.c.
richiamato insieme all'art. 416 c.p.c. e all'art. 101 c.p.c. nel ricorso incidentale
richiamato insieme all'art. 437, comma 2, e all'art. 101 c.p.c. nel ricorso incidentale
richiamato insieme agli artt. 112, 416 e 437 c.p.c. nel ricorso incidentale
art. 375, secondo comma, c.p.c.
indicato per la trattazione in camera di consiglio
indicato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato dalla Corte d'appello per affermare la successione automatica dell'incorporante nei rapporti dell'incorporata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione per l'inammissibilità sopravvenuta del gravame
Massime di principio
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere richiede che risulti in modo incontestabile il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione; se la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l'altra non vi aderisce, non è sufficiente a fondare tale pronuncia.
- La rinuncia agli atti o all'azione, in sede di legittimità, non produce automaticamente la cessazione della materia del contendere se non risulta un valido riscontro concorde delle parti e non è chiarito se la sopravvenienza abbia integralmente soddisfatto la pretesa originaria.
- Quando sopravviene una causa che elimina l'interesse della parte ricorrente alla decisione, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento delle eventuali impugnazioni incidentali condizionate.
- In presenza di inammissibilità sopravvenuta del ricorso principale, la Corte può compensare integralmente le spese se la vicenda processuale presenta peculiarità tali da giustificare la deroga al criterio ordinario della soccombenza.
- Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato non opera quando l'inammissibilità del gravame è sopravvenuta per fatti successivi alla proposizione del ricorso.
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