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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28585/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di un rapporto di lavoro subordinato dapprima alle dipendenze di un ente pubblico sardo, poi trasferito per cessione di ramo d'azienda al nuovo gestore del servizio idrico integrato e successivamente incorporato nella società ricorrente. Il lavoratore rivendicava il pagamento integrale di compensi incentivanti maturati per attività di progettazione, direzione lavori e collaudo svolte in parte prima e in parte dopo il trasferimento, chiedendo la condanna in solido della società e della Regione subentrata nei rapporti dell'ente originario. In appello la società sosteneva che per i crediti maturati dopo il 18 luglio 2005 non operasse l'art. 18 della legge n. 109/1994 per effetto dell'art. 2 della stessa legge, e che per i crediti anteriori valesse la disciplina regionale sul trasferimento del personale, che avrebbe mantenuto i crediti in capo all'ente di provenienza; deduceva inoltre che il mancato trasferimento dei finanziamenti regionali impedisse la debenza degli incentivi. Il lavoratore proponeva ricorso incidentale condizionato lamentando che la Corte d'appello non avesse accolto la sua eccezione di novità del motivo di appello fondato sull'art. 2 della legge n. 109/1994. Prima dell'udienza di legittimità la società depositava atto di rinuncia agli atti e all'azione, dichiarando di avere raggiunto un'intesa conciliativa, con sottoscrizioni di presa visione ma senza un documento sottoscritto da tutte le parti. La Corte osserva che non vi era prova di una concorde declaratoria del sopravvenuto venir meno dell'interesse né era possibile ricostruire se la conciliazione avesse soddisfatto integralmente la pretesa; perciò dichiara il ricorso principale inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e assorbe il ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina il merito dei tre motivi di ricorso principale, perché sopravviene un atto di rinuncia agli atti e all'azione depositato dalla società ricorrente in vista dell'udienza camerale. Tuttavia, poiché l'atto non è accompagnato da una valida adesione sottoscritta di tutte le controparti e non è allegato l'accordo conciliativo, manca il presupposto per una declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte qualifica quindi la sopravvenienza come causa di inammissibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso incidentale condizionato del lavoratore resta assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate integralmente e non si applica il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    è richiamato sia come base della continuità dei rapporti e dei debiti del datore subentrante, sia come norma invocata nel ricorso principale; la Corte però non si pronuncia nel merito per l'inammissibilità sopravvenuta

  • art. 18, Legge n. 109/1994

    nel merito controverso era invocato per gli incentivi di progettazione e direzione lavori

  • art. 19, Legge n. 109/1994

    richiamato congiuntamente agli altri motivi di ricorso principale

  • art. 2, Legge n. 109/1994

    la ricorrente sosteneva che escludesse l'applicazione dell'art. 18 in un determinato contesto di gestione pubblica non concorrenziale

  • art. 1, L.R. Sardegna n. 10/2005

    "L'ente di provenienza provvede alla liquidazione di tutti i crediti esigibili che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del trasferimento"

    invocato per sostenere che i crediti maturati prima del trasferimento restassero in capo all'ente di provenienza

  • art. 16, Legge n. 109/1994

    richiamato nel terzo motivo per la disciplina dei finanziamenti e dei compensi incentivanti

  • art. 18, Legge n. 109/1994

    richiamato nel terzo motivo per la disciplina degli incentivi alla progettazione

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    indicata come norma processuale per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    indicata per l'omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamata nel ricorso incidentale per errori di pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia sull'eccezione di novità

  • art. 437, secondo comma, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 416 c.p.c. e all'art. 101 c.p.c. nel ricorso incidentale

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 437, comma 2, e all'art. 101 c.p.c. nel ricorso incidentale

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 112, 416 e 437 c.p.c. nel ricorso incidentale

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    indicato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 2504-bis c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per affermare la successione automatica dell'incorporante nei rapporti dell'incorporata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude la sua applicazione per l'inammissibilità sopravvenuta del gravame

Massime di principio

  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere richiede che risulti in modo incontestabile il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione; se la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l'altra non vi aderisce, non è sufficiente a fondare tale pronuncia.
  • La rinuncia agli atti o all'azione, in sede di legittimità, non produce automaticamente la cessazione della materia del contendere se non risulta un valido riscontro concorde delle parti e non è chiarito se la sopravvenienza abbia integralmente soddisfatto la pretesa originaria.
  • Quando sopravviene una causa che elimina l'interesse della parte ricorrente alla decisione, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento delle eventuali impugnazioni incidentali condizionate.
  • In presenza di inammissibilità sopravvenuta del ricorso principale, la Corte può compensare integralmente le spese se la vicenda processuale presenta peculiarità tali da giustificare la deroga al criterio ordinario della soccombenza.
  • Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato non opera quando l'inammissibilità del gravame è sopravvenuta per fatti successivi alla proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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