Cassazione Civile, Ordinanza n. 27105/2026 del 17/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (enti impositori)
La controversia
La società contribuente in liquidazione aveva impugnato un atto di pignoramento presso terzi e le cartelle di pagamento sottostanti, per complessivi euro 1.470.478,88. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano aveva respinto il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 596/2025 depositata il 3 marzo 2025, aveva rigettato l’appello. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi. Con il primo, denunciando violazione degli artt. 97, 23, 3 e 24 Cost., degli artt. 11, 12 e 23 del d.P.C.M. 3 dicembre 2013, dell’art. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005 e dell’art. 44 del Reg. (UE) n. 910/2014, ha dedotto la nullità del pignoramento per omessa valida notificazione delle cartelle presupposte, sostenendo che la loro trasmissione da indirizzi PEC non iscritti negli indici pubblici non consentisse di identificare il mittente. Ha inoltre prospettato l’illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui non imporrebbe l’iscrizione dell’indirizzo PEC del mittente. Con il secondo motivo, invocando l’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, ha contestato che la mancata impugnazione di precedenti atti avesse precluso la contestazione della notifica delle cartelle in sede di impugnazione del pignoramento. La sentenza impugnata aveva rilevato che prima del pignoramento erano state inviate un’intimazione di pagamento il 2 marzo 2022, un’altra intimazione il 29 settembre 2017 e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria il 25 settembre 2017.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è stato ritenuto manifestamente infondato: la provenienza della notifica PEC non è invalidata, di per sé, dal fatto che l’indirizzo del mittente non risulti dall’INI-PEC; occorre che il contribuente indichi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione da un indirizzo diverso da quello iscritto. La Corte ha inoltre giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, rilevando che la certezza necessaria concerne il destinatario e che la verifica va condotta considerando il contenuto del documento trasmesso. Anche il secondo motivo è stato respinto: in base all’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, l’intimazione di pagamento non impugnata consolida il credito e preclude di far valere, impugnando il successivo pignoramento, la mancata notificazione degli atti presupposti. La Corte ha condannato la ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese di legittimità, liquidate in euro 15.000,00 oltre spese prenotate a debito; ha inoltre applicato l’art. 96, terzo comma, c.p.c., condannandola a pagare alle controricorrenti euro 15.000,00 equitativamente determinati, e l’art. 96, quarto comma, c.p.c., imponendo il versamento di euro 5.000,00 alla Cassa delle ammende. Ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La decisione è stata assunta in conformità alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Pertanto, il contribuente ha l’onere d’impugnare l’avviso di intimazione per far valere la mancata notifica degli atti presupposti, restando tale questione altrimenti preclusa in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
La mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento preclude di far valere, impugnando il successivo pignoramento, la mancata notifica degli atti presupposti.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Quando la decisione definitiva è conforme alla proposta di definizione accelerata, la disciplina dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. tipizza la sussistenza dei presupposti per la condanna prevista dall’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., in ragione della presunzione di responsabilità aggravata collegata alla prosecuzione del giudizio.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
In caso di decisione conforme alla proposta di definizione accelerata, la prosecuzione del ricorso nonostante la valutazione poi confermata può fondare la condanna per responsabilità aggravata; nel caso concreto è stata liquidata in favore delle controricorrenti una somma equitativa di euro 15.000,00.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
La definizione del ricorso in conformità alla proposta accelerata comporta, secondo la valutazione legale tipica richiamata dalla Corte, i presupposti per la condanna ai sensi del quarto comma; nel caso concreto è stato disposto il pagamento di euro 5.000,00 alla Cassa delle ammende.
Preliminarmente, la Corte rileva che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 cod. proc. civ.
Il magistrato che ha formulato la proposta accelerata può partecipare al collegio che decide il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., poiché la proposta non ha funzione decisoria e la successiva decisione camerale non costituisce una fase autonoma di riesame della proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 44 Reg. (UE) n. 910/2014
Secondo l’orientamento di legittimità formatosi sulla scìa dei princìpi fissati da Cass., Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INIPec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
La notifica PEC della cartella non è nulla per il solo fatto che l’indirizzo del mittente non sia presente nell’INI-PEC; il contribuente deve allegare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivanti da tale circostanza.
Ciò che conta non è, quindi, l’identità del mittente, ma “l’analisi del contenuto del messaggio inviato, che si verifica con l’esame del contenuto di quanto è inviato, vale a dire con l’esame del documento veicolato dalla PEC, non con l’esame della PEC quale messaggio di posta elettronica, in sé neutro perché latore di nulla sino a che non si è presa contezza del suo contenuto”.
Per valutare gli effetti della notificazione PEC rileva l’esame del documento trasmesso e la certezza dell’identità del destinatario, non la sola iscrizione dell’indirizzo del mittente in un indice pubblico.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
La definizione conforme alla proposta accelerata è ritenuta dalla Corte presupposto per la condanna prevista dal quarto comma dell’art. 96 c.p.c.; nel caso concreto la somma è stata versata alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento mediante PEC non è invalida per il solo fatto che l’indirizzo del mittente non sia presente nell’INI-PEC: il contribuente deve indicare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa concretamente derivati dalla ricezione da un indirizzo non iscritto.
- Ai fini degli effetti della notificazione via PEC, la certezza rilevante concerne il destinatario e la valutazione deve concentrarsi sul contenuto del documento trasmesso, non sulla sola identità del mittente o sul messaggio PEC considerato isolatamente.
- La mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento consolida il credito e preclude di contestare, in sede di impugnazione del successivo pignoramento, la mancata notificazione degli atti presupposti.
- Quando la decisione sul ricorso è conforme alla proposta di definizione accelerata, il non essersi attenuti alla proposta poi confermata può fondare, secondo la valutazione legale tipica richiamata dalla Corte, le condanne per responsabilità aggravata di cui all’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.
- Il presidente o il consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata può partecipare al collegio che decide il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., poiché la proposta non ha funzione decisoria e la decisione camerale non costituisce una fase autonoma di riesame.
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