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Sentenza

Sentenza del 11/06/2020 n. 1127 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento notificata l’11 dicembre 2006, per euro 11.469,46 di TARSU relativa al 2005, iscritta a ruolo per un pagamento inferiore al dovuto. La società ne contestava la motivazione e la determinazione della tassa, lamentando che non si fosse considerato l’uso stagionale dei locali e che gli alberghi fossero assoggettati, senza adeguata motivazione, a una tariffa molto superiore a quella delle abitazioni. Il Comune ha impugnato in Cassazione la decisione della CTR della Sardegna, che aveva confermato la disapplicazione della delibera tariffaria comunale; ha inoltre sostenuto che, disapplicata la tariffa 2005, dovesse applicarsi quella dell’anno precedente. La società ha eccepito il giudicato interno e ha proposto ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sulla carenza di motivazione della cartella.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione di giudicato interno: il Comune aveva contestato sia i presupposti della disapplicazione sia le sue conseguenze. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale: la classificazione comunale può discostarsi dalle indicazioni di massima dell’art. 68, comma 2, del d.lgs. 507/1993 senza una motivazione specifica, e la tariffa alberghiera più elevata non prova, da sola, una disparità illegittima, considerata la maggiore produzione di rifiuti normalmente riconducibile all’attività alberghiera. Una sproporzione può però essere censurabile se si dimostra che non è giustificata dal rapporto tra tariffe e costi del servizio; nel caso concreto la contribuente non aveva fornito elementi concreti in tal senso. Gli altri motivi principali sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale condizionato sulla motivazione della cartella è stato rigettato: in presenza dei presupposti per la liquidazione basata su dati già acquisiti, non occorreva un previo avviso di accertamento e la cartella poteva soddisfare i requisiti dell’art. 25 del d.P.R. 602/1973. La Corte ha cassato la sentenza della CTR nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società. Spese dei gradi di merito compensate; M. s.r.l. condannata a pagare al Comune euro 3.000 per il giudizio di Cassazione, oltre rimborso forfettario e accessori. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato sul ricorso incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62, 63, 65, 66, 68 e 69 (TARSU)

    La classificazione dei locali, effettuata dai Comuni ai fini dell'applicazione della TARSU, che si discosti da quella operata, in via di massima, dall'art. 68, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993, non richiede alcuna motivazione, trattandosi di atto sottratto all'obbligo previsto dall'art. 3 l. n. 241 del 1990.

    I Comuni possono differenziare le categorie TARSU anche rispetto ai gruppi indicati dall’art. 68, comma 2, in via di massima, senza motivazione specifica della classificazione. L’art. 69, comma 2, richiede invece di indicare gli elementi che giustificano il rapporto tra tariffe e costi del servizio all’interno delle categorie, non le ragioni della distinzione tra categorie.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    In base alle regole generali, si deve pertanto considerare che la motivazione dei provvedimenti amministrativi, richiesta dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990, a cui rinvia l'art. 7 della l. n. 212 del 2000, non riguarda gli atti normativi e quelli di carattere generale, che il successivo comma 3 esenta dall'obbligo di motivazione.

    L’obbligo di motivazione non si applica agli atti normativi e a quelli amministrativi di carattere generale, come la delibera tariffaria comunale che si rivolge a una pluralità indeterminata di utenti.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    In base alle regole generali, si deve pertanto considerare che la motivazione dei provvedimenti amministrativi, richiesta dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990, a cui rinvia l'art. 7 della l. n. 212 del 2000, non riguarda gli atti normativi e quelli di carattere generale, che il successivo comma 3 esenta dall'obbligo di motivazione.

    Il rinvio dello Statuto del contribuente alle regole generali sulla motivazione non impone di motivare gli atti generali; la delibera comunale che stabilisce categorie e tariffe TARSU rientra in tale esclusione.

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 5

    La disposizione è richiamata quale base del potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi generali ritenuti illegittimi. La Cassazione non esclude in astratto tale potere, ma corregge la valutazione di illegittimità della delibera nel caso concreto.

  • D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 70 e 72, comma 1

    Questa Corte ha più volte affermato che l'art. 72, comma 1, del d.lgs. cit. attribuisce ai Comuni una facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, senza che sia preventivamente notificato l'atto di accertamento, purché in forza di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, salvi i casi di omessa denuncia o infedele dichiarazione del contribuente.

    La TARSU può essere liquidata e iscritta direttamente a ruolo, senza un nuovo avviso di accertamento, quando l’importo deriva da dati già acquisiti e non modificati, quali i ruoli precedenti o denunce non contestate. La facoltà è eccezionale e non opera nei casi di omessa o infedele dichiarazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    In tali ipotesi, in applicazione della norma speciale sopra menzionata, ai fini della legittimità della cartella, deve ritenersi sufficiente la presenza dei requisiti di cui all'art. 25 d.p.r. n. 602 del 1973.

    Quando la tassa è legittimamente liquidata a ruolo sulla base di dati già noti, la cartella è valida se possiede i requisiti previsti dall’art. 25; non è necessaria un’ulteriore motivazione analitica fondata su un nuovo accertamento.

  • Art. 15 della direttiva 2006/12/CE e art. 14 della direttiva 2008/98/CE (principio «chi inquina paga»)

    La differenziazione della tariffa degli esercizi alberghieri da quella delle civili abitazioni, operata dai Comuni, è peraltro stata considerata legittima da questa Corte anche alla luce della conformità al principio unionale "chi inquina paga", espresso dall'art. 15 della direttiva 2006/12/CE e dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE, che, nell'osservanza del principio di proporzionalità, consentono al diritto nazionale di differenziare il calcolo della tassa di smaltimento per categorie di utenti.

    Il principio «chi inquina paga» consente di differenziare il prelievo tra categorie di utenti, nel rispetto della proporzionalità; sostiene la legittimità di tariffe alberghiere superiori quando riflettano la diversa produzione di rifiuti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 quater, dell'articolo 13 del d.p.r. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.

    Il rigetto del ricorso incidentale comporta l’attestazione dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella TARSU, le categorie indicate dall’art. 68, comma 2, del d.lgs. 507/1993 sono riferimenti di massima: il Comune può separare gli alberghi dalle abitazioni e applicare tariffe diverse senza motivare specificamente la classificazione.
  • La maggiore tariffa alberghiera non è illegittima per il solo fatto di essere sensibilmente superiore: la maggiore capacità ordinaria di produrre rifiuti degli alberghi può giustificare la distinzione. Chi contesta deve indicare elementi concreti che mostrino l’irragionevolezza della tariffa o l’assenza di relazione con i costi del servizio.
  • L’obbligo di rendicontare il rapporto tra tariffe e costi del servizio non equivale all’obbligo di motivare la scelta delle categorie. Sono questioni distinte, da valutare separatamente.
  • Il Comune può riscuotere la tassa direttamente tramite ruolo, senza un nuovo avviso di accertamento, se il calcolo si fonda su dati già acquisiti e non variati; la regola non vale quando vi siano omessa denuncia o dichiarazione infedele.
  • La cartella non è carente di motivazione per il solo fatto di non ripetere tutti i dati già dichiarati o applicati negli anni precedenti, purché ricorrano i presupposti per la liquidazione diretta e siano rispettati i requisiti legali della cartella.

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