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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28771/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di servizi ferroviari di pulizia del materiale rotabile. In primo grado il lavoratore aveva ottenuto la condanna della società committente al pagamento di somme dovute dall'appaltatrice a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non retribuiti maturati nel rapporto di lavoro. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto non operante la responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, ma ha comunque riconosciuto la responsabilità del committente ai sensi dell'art. 1676 c.c., valorizzando una prova presuntiva circa l'esistenza dell'appalto e del credito del datore appaltatore nei confronti del committente. La società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1676 c.c., 2729 c.c. e 2697 c.c.: da un lato ha contestato che i presupposti applicativi dell'art. 1676 c.c. fossero stati provati per presunzioni; dall'altro ha sostenuto che tale norma copre solo i crediti sorti per l'attività prestata in esecuzione dell'appalto e non anche i crediti maturati dopo la cessazione del rapporto, come l'indennità per ferie e permessi non goduti, qualificati come crediti di natura risarcitoria e quindi estranei all'appalto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile la censura nella parte in cui mira a una nuova valutazione del merito sulla prova dei presupposti di fatto dell'art. 1676 c.c., perché la Corte territoriale aveva già accertato tali presupposti mediante ragionamento presuntivo, consentito in diritto. È infondato il restante profilo perché il testo dell'art. 1676 c.c., che attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore azione diretta contro il committente per quanto loro dovuto, non consente di escludere i crediti per ferie e permessi non goduti, essendo comunque connessi all'attività lavorativa svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio. La Corte ha inoltre escluso la pertinenza del richiamo alla giurisprudenza sull'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, che ha un ambito testuale più ristretto. Il ricorso è stato quindi respinto; nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1676 c.c.

    contro il committente per quanto è loro dovuto

    consente l'azione diretta dei dipendenti dell'appaltatore contro il committente per i crediti connessi all'attività prestata per eseguire l'opera o il servizio, senza escludere in via generale ferie e permessi non goduti

  • art. 2729 c.c.

    la prova dei presupposti applicativi può essere fornita anche per presunzioni semplici, se il giudice di merito ne trae un ragionamento presuntivo logicamente plausibile

  • art. 2697 c.c.

    il lavoratore resta onerato della prova dei presupposti dell'azione, ma la valutazione del materiale probatorio è riservata al giudice di merito

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    non è norma pertinente alla fattispecie per la diversità del suo ambito applicativo; la formula ivi contenuta è più rigorosa e non è sovrapponibile all'art. 1676 c.c.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    la censura è stata articolata come violazione di legge, ma in parte si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012

    richiamata quale norma modificativa del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di contributo unificato

Massime di principio

  • L'azione diretta dei dipendenti dell'appaltatore ex art. 1676 c.c. copre i crediti comunque connessi all'attività svolta per l'esecuzione dell'appalto e non può essere esclusa solo perché il credito matura alla cessazione del rapporto di lavoro.
  • La prova dei presupposti di fatto dell'art. 1676 c.c. può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché il ragionamento del giudice di merito sia logicamente coerente; in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito sotto la veste di violazione di legge.
  • La disciplina dell'art. 1676 c.c. non è automaticamente sovrapponibile a quella dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, poiché i due testi normativi hanno formulazioni e perimetri diversi; la giurisprudenza elaborata sulla norma speciale più rigorosa non può essere trasposta senza verifica critica alla norma codicistica.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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