Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23121/2021 del 19/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un perito assicurativo aveva prestato per anni attività per conto di una compagnia assicurativa, svolgendo circa ottomila incarichi con una remunerazione media indicata in euro 40,00 per pratica. Egli aveva agito per ottenere il pagamento di un saldo di euro 409,80 oltre interessi, assumendo che il compenso percepito non rispettasse i minimi tariffari. In primo grado la domanda era stata accolta, ma il Tribunale, in riforma della decisione del giudice di pace, aveva rigettato la pretesa ritenendo che gli elementi acquisiti deponevano per un accordo tra le parti sulla retribuzione in deroga ai minimi tariffari e che tale accordo non fosse penalizzante. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi: l'inammissibilità dell'appello per i limiti dell'art. 339 c.p.c. rispetto alle sentenze secondo equità; la violazione del giudicato esterno su una diversa decisione tra le stesse parti; l'erronea mancata riunione di più giudizi pendenti; la violazione di buona fede e correttezza e dell'art. 111 Cost. in relazione alla qualificazione del rapporto e alla retribuzione; la violazione della disciplina sull'equo compenso; l'omesso esame di fatti decisivi circa l'effettivo compenso percepito; la violazione di un giudicato implicito formatosi su precedenti pronunce di legittimità; l'erronea applicazione dei principi sull'infrazionabilità del credito e sul frazionamento privo di giustificazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, perché il Tribunale aveva invertito l'ordine di esame dei motivi di appello: avrebbe dovuto verificare prima se la pretesa fosse colpita da un vizio di ammissibilità in quanto possibile frazionamento ingiustificato del credito, e solo dopo eventualmente esaminare il merito. Tale errore è stato qualificato come violazione dell'art. 339, ultimo comma, c.p.c., poiché nelle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità l'appello è limitato a specifici vizi e il giudice di secondo grado non può esaminare il merito prima di aver scrutinato la questione che attiene all'ammissibilità del gravame. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello seguendo l'ordine corretto dei motivi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 339 c.p.c.

    nelle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità l'appello è esperibile solo per specifici vizi; il giudice d'appello deve esaminare prima l'ammissibilità del gravame e non può anteporre il merito alla questione che lo condiziona

  • art. 113, secondo comma, c.p.c.

    richiamato quale base della decisione secondo equità del giudice di pace

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato ai fini della dedotta violazione del giudicato esterno

  • art. 2909 c.c.

    richiamato ai fini della dedotta efficacia del giudicato esterno

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla mancata riunione di procedimenti

  • art. 1175 c.c.

    richiamato nel motivo relativo ai doveri di correttezza

  • art. 1375 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla buona fede nell'esecuzione del rapporto

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo sulla correttezza del trattamento processuale e sostanziale della pretesa

  • art. 13-bis L. n. 247 del 2012

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità dell'equo compenso ai rapporti professionali in favore di imprese bancarie e assicurative

  • art. 1 L. n. 81 del 2017

    richiamato per l'estensione, nei limiti di compatibilità, della disciplina dell'equo compenso ai rapporti di lavoro autonomo

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nel motivo sul preteso mancato contraddittorio sulla questione del frazionamento del credito

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello avverso una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, il giudice di secondo grado deve verificare anzitutto se l'impugnazione sia ammissibile nei limiti consentiti dalla legge; solo dopo tale verifica può passare al merito delle censure.
  • La violazione dell'ordine logico-giuridico imposto dall'art. 339 c.p.c., quando l'appello è soggetto a limiti speciali di ammissibilità, integra error in procedendo idoneo a determinare la cassazione della sentenza.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto per una ragione pregiudiziale che investe l'impostazione dell'intero giudizio di appello, i motivi residui restano assorbiti e il rinvio deve consentire al giudice di merito di riesaminare la controversia secondo il corretto ordine delle questioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.