Cassazione Civile, Ordinanza n. 23123/2021 del 19/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Il giudizio traeva origine da una domanda di pagamento di euro 590,42 proposta da un professionista per l'attività svolta nella definizione di un sinistro automobilistico. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto la domanda; il Tribunale, in appello della compagnia assicurativa, aveva invece riformato la decisione, ritenendo la domanda improponibile per abusivo frazionamento del credito, poiché il professionista aveva agito separatamente per singoli incarichi peritali svolti nell'arco di molti anni senza allegare uno specifico interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata. Il ricorrente ha proposto otto motivi: 1) violazione dell'art. 339 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello in ragione del basso valore della causa; 2) violazione del giudicato esterno, dedotto da una precedente sentenza del Giudice di Pace; 3) violazione dell'art. 274 c.p.c. per mancata riunione dei giudizi; 4) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 111 Cost. per avere il Tribunale qualificato come unitario il rapporto tra perito e compagnia; 5) violazione dell'art. 19-quaterdecies della L. n. 172/2017 sul cd. equo compenso; 6) omesso esame di un fatto storico, per non avere considerato la documentazione che mostrerebbe compensi diversi per ciascun sinistro; 7) violazione del giudicato implicito derivante da precedenti decisioni di legittimità; 8) errata interpretazione dei principi di Cassazione in tema di frazionamento del credito e rapporto unitario tra le prestazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello era ammissibile, essendo stata decisa la controversia proprio sulla questione dell'abusivo frazionamento del credito, che incide sui principi costituzionali e sul giusto processo. Ha respinto il secondo motivo escludendo che la sentenza invocata integrasse un giudicato esterno opponibile al diverso rapporto dedotto; ha dichiarato inammissibile il terzo per difetto di interesse, poiché la riunione era stata richiesta dalla controparte; ha dichiarato inammissibile il quarto e l'ottavo perché diretti a sollecitare un riesame del merito sull'unitarietà del rapporto, accertata in fatto dal giudice di appello; ha dichiarato inammissibile il quinto per difetto di specifica deduzione nei gradi di merito e perché comunque assorbito dalla statuizione sull'abusivo frazionamento; ha dichiarato inammissibile il sesto perché l'omesso esame riguarda fatti storici e non singole prove; ha rigettato il settimo perché la giurisprudenza invocata era superata dalle Sezioni Unite. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di euro 1.000 ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'appello è ammissibile anche contro la sentenza del giudice di pace secondo equità quando si deduca la violazione di norme costituzionali, come nel caso di abusivo frazionamento del credito e violazione del giusto processo
richiamato per la decisione secondo equità del giudice di pace, che non esclude l'appellabilità nei limiti riconosciuti dall'art. 339 c.p.c.
se il giudice intende rilevare d'ufficio l'assenza di allegazione dell'interesse al frazionamento, deve sottoporre la questione al contraddittorio
il giudice deve riservare decisione dopo aver consentito il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio
la censura sulla mancata riunione è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse
invocati per sostenere l'unitarietà del rapporto e il dovere di correttezza e buona fede, ma la relativa censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente al merito
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del giusto processo, violato dall'abusivo frazionamento del credito
art. 19-quaterdecies L. 4 dicembre 2017, n. 172
invocato in tema di equo compenso, ma la questione è stata ritenuta inammissibile
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per abuso dello strumento processuale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il frazionamento di un credito, quando le pretese siano riconducibili al medesimo rapporto sostanziale e allo stesso fatto costitutivo, è consentito solo se il creditore alleghi e dimostri un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela processuale separata.
- In assenza di una specifica giustificazione del frazionamento, la proposizione di più giudizi separati può integrare abuso del processo e violare i principi di correttezza, buona fede e giusto processo.
- La sentenza del giudice di pace che decida su una domanda il cui nucleo sia l'abusivo frazionamento del credito resta appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., perché la censura investe anche profili costituzionali.
- Il giudicato formato su una frazione di credito non si estende automaticamente ad altre frazioni o a rapporti diversi, ancorché intercorrenti tra le stesse parti, quando questi siano fondati su autonomi titoli o distinti incarichi.
- Le censure di legittimità che contestano la ricostruzione dell'unitarietà o autonomia del rapporto, ove risolte dal giudice di merito con motivazione adeguata, tendono a risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto e sono quindi inammissibili.
- L'omesso esame denunciabile in cassazione deve riguardare un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi probatori.
- La domanda di riunione dei procedimenti, se proposta dalla controparte e non dal ricorrente, non può fondare un motivo di ricorso per difetto di interesse.
- La sopravvenienza normativa sull'equo compenso non può essere utilmente invocata in cassazione se la questione non sia stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito.
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