Cassazione Civile, Ordinanza n. 23125/2021 del 19/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di euro 317,68 quale compenso per attività finalizzata alla definizione di un sinistro automobilistico. La compagnia assicurativa propose opposizione, sostenendo tra l'altro l'abusivo frazionamento del credito, e in primo grado l'opposizione fu rigettata. In appello il Tribunale accolse l'impugnazione della compagnia, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il professionista alle spese. In cassazione il ricorrente articolò otto motivi: 1) violazione dell'art. 339 c.p.c. per avere il Tribunale ammesso l'appello nonostante il valore inferiore alla soglia; 2) violazione del giudicato esterno asseritamente formatosi su altra decisione del Giudice di Pace che avrebbe escluso il frazionamento; 3) violazione dell'art. 274 c.p.c. per mancata riunione dei giudizi; 4) violazione degli artt. 1175, 1375 c.c. e 111 Cost. per avere ritenuto unitario il rapporto tra perito e compagnia; 5) violazione dell'art. 19-quaterdecies L. 172/2017, sostenendo il diritto all'equo compenso; 6) omesso esame di un fatto storico relativo alla prova della diversità degli importi percepiti per ciascun sinistro; 7) violazione del giudicato implicito derivante da precedenti decisioni della Cassazione; 8) erronea interpretazione dei principi di Cass. 23726/2007 e Cass. S.U. 4090/2017, contestando l'abusivo frazionamento nonostante l'autonomia dei singoli incarichi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti gli otto motivi, confermando la decisione del Tribunale di Napoli che aveva revocato il decreto ingiuntivo. La Corte ha ribadito che, in assenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, la proposizione di separate domande per crediti inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati sullo stesso rapporto costituisce abuso del processo e violazione dei principi di correttezza, buona fede e giusto processo. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento di euro 1.000 ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., ravvisando colpa grave e abuso dello strumento processuale. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 339 c.p.c.
l'appello è ammissibile anche quando il giudice di pace abbia deciso secondo equità se la sentenza è censurata per violazione di norme costituzionali o se il giudizio riguarda il frazionamento abusivo del credito, che incide sui principi del giusto processo e della correttezza.
art. 113 c.p.c.
richiamato per affermare che la decisione equitativa del giudice di pace resta appellabile nei casi previsti dall'art. 339, comma 3, c.p.c.
art. 183 c.p.c.
il giudice che intenda rilevare d'ufficio il tema del frazionamento abusivo deve sottoporlo alle parti e, se del caso, assegnare termine per memorie.
art. 101, comma 2, c.p.c.
richiamato quale garanzia del contraddittorio quando il giudice intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio.
art. 274 c.p.c.
la doglianza sulla mancata riunione dei giudizi è stata ritenuta inammissibile e comunque il provvedimento di riunione non ha carattere decisorio, salvo ipotesi particolari.
artt. 1175 c.c. e 1375 c.c.
servono a fondare il principio di correttezza e buona fede che impedisce il frazionamento abusivo del credito e deve operare anche nella fase processuale.
art. 111 Cost.
richiamato come fondamento costituzionale del giusto processo, violato dal frazionamento strumentale del credito.
art. 19-quaterdecies L. 172/2017
la censura sull'equo compenso è stata dichiarata inammissibile perché non tempestivamente dedotta nei gradi di merito e comunque non decisiva rispetto alla statuizione sull'abusivo frazionamento.
art. 96, ultimo comma, c.p.c.
applicato per sanzionare la condotta processuale del ricorrente, ritenuta connotata da colpa grave e abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La domanda di pagamento di più crediti riferibili a un medesimo rapporto di durata può essere proposta separatamente solo se il creditore allega e dimostra un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata; in mancanza, il frazionamento è abusivo.
- Il divieto di abusivo frazionamento del credito discende dai principi di correttezza e buona fede e dal giusto processo; la sua violazione può giustificare l'improponibilità della domanda e la cassazione della decisione che abbia omesso di rilevarla correttamente.
- Quando il giudice rileva d'ufficio il possibile abuso del frazionamento, deve assicurare il contraddittorio sulla questione ai sensi degli artt. 183 e 101, comma 2, c.p.c.
- Il giudicato formatosi su una frazione di credito o su un diverso rapporto autonomo non si estende automaticamente ad altri crediti o incarichi distinti, anche tra le stesse parti, se il nuovo giudizio riguarda titoli o fatti costitutivi differenti.
- La censura di omesso esame deve investire un fatto storico decisivo e non una mera diversa valutazione delle prove; il sindacato di legittimità non consente il riesame del merito quando la motivazione del giudice di merito sia logica e non apparente.
- Le questioni non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo i casi in cui il vizio sia rilevabile d'ufficio e nei limiti consentiti dal processo.
- L'esistenza di un rapporto unitario o autonomo e l'apprezzamento della giustificazione del frazionamento sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua.
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