Cassazione Civile, Ordinanza n. 23122/2021 del 19/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un professionista aveva agito per ottenere da una compagnia assicurativa il pagamento di una somma modesta a titolo di compenso per l'attività svolta nella definizione di un sinistro automobilistico. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello la compagnia aveva ottenuto la riforma della decisione sulla base dell'abusivo frazionamento del credito: il Tribunale aveva ritenuto che la pretesa fosse stata proposta separatamente, senza un interesse oggettivamente apprezzabile, per singoli incarichi peritali svolti nell'arco di circa dieci anni. Il ricorrente ha proposto otto motivi: 1) violazione dell'art. 339 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello della compagnia, dato il valore inferiore a euro 1.100; 2) violazione del giudicato esterno per effetto di altra sentenza del Giudice di Pace che avrebbe escluso il frazionamento; 3) violazione dell'art. 274 c.p.c. per mancata riunione dei giudizi; 4) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 111 Cost. per l'erronea ricostruzione dell'unitarietà del rapporto; 5) violazione dell'art. 19-quaterdecies l. 172/2017 sul cd. equo compenso; 6) omesso esame di un fatto storico, perché il Tribunale avrebbe trascurato la documentazione sul diverso importo percepito per ciascun sinistro; 7) violazione del giudicato implicito derivante da precedenti decisioni di Cassazione; 8) errata interpretazione dei principi nomofilattici in tema di frazionamento del credito e rapporto unitario. La Corte ha esaminato i motivi prevalentemente sotto il profilo dell'ammissibilità e della correttezza della decisione di merito, ribadendo che il frazionamento del credito, se privo di un interesse oggettivamente apprezzabile e se determina dispersione dell'attività istruttoria, contrasta con correttezza, buona fede e giusto processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti gli otto motivi, confermando la decisione del Tribunale di Napoli che aveva accolto l'appello della compagnia assicurativa e aveva dichiarato improponibile la domanda per abusivo frazionamento del credito. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ravvisando colpa grave e abuso dello strumento processuale, ha applicato la condanna ex art. 96, ultimo comma, c.p.c. al pagamento di euro 1.000 in favore della controricorrente, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 339 c.p.c.
l'appello è esperibile anche contro la sentenza del giudice di pace secondo equità quando si deduca la violazione di norme costituzionali; in tema di frazionamento del credito, la sentenza è appellabile perché la questione investe principi di correttezza, buona fede e giusto processo.
art. 113 c.p.c.
richiamato come riferimento alla sentenza del giudice di pace secondo equità, poi appellabile nei limiti di legge.
art. 183 c.p.c.
se il giudice intende rilevare d'ufficio la questione del frazionamento del credito, deve sottoporla alle parti e, se occorre, riservare decisione assegnando termine per memorie.
art. 101, comma 2, c.p.c.
la questione del frazionamento, ove rilevata dal giudice, va posta al contraddittorio delle parti con concessione del termine per osservazioni.
art. 274 c.p.c.
il provvedimento sulla riunione dei giudizi non ha carattere decisorio e non è autonomamente impugnabile, salvo ipotesi specifiche legate all'art. 335 c.p.c.
art. 1175 c.c.
è richiamato quale parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto e anche nella fase processuale, in funzione del divieto di abusivo frazionamento del credito.
art. 1375 c.c.
è richiamato quale parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto e nella gestione della lite, ostativo al frazionamento abusivo.
art. 111 Cost.
il frazionamento del credito, se privo di giustificazione oggettiva, contrasta con il principio costituzionale del giusto processo.
art. 19-quaterdecies l. 4 dicembre 2017, n. 172
il motivo fondato sull'equo compenso è stato ritenuto inammissibile, anche perché non risultava dedotto tempestivamente nei gradi di merito.
art. 96, ultimo comma, c.p.c.
applicato per la condanna per responsabilità aggravata in ragione della colpa grave e dell'abuso dello strumento processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà luogo, in caso di rigetto dell'impugnazione, all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Le domande relative a diversi crediti nascenti da rapporti di durata possono essere proposte separatamente solo se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata; in mancanza, il frazionamento integra abuso del processo ed è contrario a correttezza, buona fede e giusto processo.
- Il giudice che intenda rilevare il possibile abusivo frazionamento del credito deve garantire il contraddittorio, sottoponendo la questione alle parti ai sensi degli artt. 183 e 101, comma 2, c.p.c., quando la questione non sia stata già dedotta.
- Il giudizio sulla sussistenza di un rapporto unitario o di incarichi autonomi e distinti, quando fondato sull'accertamento delle risultanze probatorie, è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o di specifiche violazioni di legge, non potendo risolversi in una richiesta di riesame del merito.
- Il giudicato formatosi su una frazione di un credito non si estende automaticamente a diverse frazioni azionate in autonomi giudizi, se queste riguardano autonomi titoli o diverse porzioni del rapporto obbligatorio.
- La riunione dei giudizi è provvedimento privo di natura decisoria e, salvo particolari ipotesi, non è autonomamente impugnabile; chi la contesta deve inoltre dimostrare un concreto interesse a dolersene.
- La proposizione reiterata di azioni giudiziarie prive di giustificazione oggettiva, soprattutto dopo un consolidamento della giurisprudenza di legittimità, può integrare colpa grave e abuso dello strumento processuale, legittimando la condanna ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.
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