Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23126/2021 del 19/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di un compenso di euro 315,39 relativo ad un’attività professionale svolta per la definizione di un sinistro automobilistico. La compagnia assicurativa propose opposizione, poi respinta in primo grado, ma il Tribunale accolse l’appello della società, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il professionista alle spese. In cassazione il ricorrente articolò otto motivi: 1) violazione dell’art. 339 c.p.c. per avere il Tribunale omesso di dichiarare inammissibile l’appello, assumendo che la domanda fosse di valore inferiore a euro 1.100; 2) violazione del giudicato esterno, richiamando una precedente sentenza del Giudice di Pace che avrebbe escluso il frazionamento del credito; 3) violazione dell’art. 274 c.p.c. per mancata riunione dei giudizi; 4) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost. per avere il Tribunale ritenuto unitario il rapporto tra perito e compagnia; 5) violazione dell’art. 19-quaterdecies della l. n. 172/2017, con richiamo al criterio dell’equo compenso; 6) omesso esame di un fatto storico, perché il Tribunale avrebbe trascurato documentazione attestante compensi diversi per singoli sinistri; 7) violazione del giudicato implicito derivante da precedenti decisioni della Cassazione; 8) erronea interpretazione dei principi delle pronunce n. 23726/2007 e n. 4090/2017 sulla configurabilità dell’abusivo frazionamento del credito nonostante la presenza di distinti incarichi. La Corte ha ritenuto i motivi in parte manifestamente infondati e in parte inammissibili, confermando che il giudice di merito aveva correttamente ravvisato l’abusivo frazionamento del credito in assenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata e che le censure tendevano in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito o di accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accolto l’appello della compagnia assicurativa, revocato il decreto ingiuntivo e condannato il professionista alle spese. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e di una somma di euro 1.000 ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., ravvisando colpa grave e abuso dello strumento processuale; ha anche dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 339 c.p.c.

    L’appello è ammissibile quando la sentenza di primo grado, anche resa secondo equità, sia impugnata per violazione di norme costituzionali o per altri motivi consentiti; nel caso concreto l’impugnazione era ammissibile perché il giudice di merito aveva deciso sul tema dell’abusivo frazionamento del credito e della violazione di correttezza, buona fede e giusto processo.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato per identificare la sentenza del giudice di pace resa secondo equità, rispetto alla quale opera il regime di appellabilità previsto dall’art. 339 c.p.c.

  • art. 183 c.p.c.

    Il giudice che intenda rilevare d’ufficio il frazionamento abusivo del credito deve indicare la questione e, se del caso, riservare la decisione assegnando termine per memorie.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale garanzia del contraddittorio quando il giudice solleva d’ufficio questioni sul frazionamento del credito.

  • art. 274 c.p.c.

    La censura sulla mancata riunione dei giudizi è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse e perché i provvedimenti sulla riunione non hanno carattere decisorio.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati per affermare che il frazionamento del credito, in assenza di un interesse apprezzabile, contrasta con i doveri di correttezza e buona fede.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato come parametro del giusto processo, violato dall’abusivo frazionamento della pretesa.

  • art. 19-quaterdecies l. 4 dicembre 2017, n. 172

    Invocato per sostenere il diritto all’equo compenso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di deduzione tempestiva e perché la questione del quantum era assorbita nella valutazione dell’ingiustificato frazionamento.

  • art. 96, ultimo comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per abuso dello strumento processuale e colpa grave.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    Richiamato in relazione all’appellabilità della sentenza del giudice di pace quando vengono in rilievo violazioni di norme costituzionali o questioni inerenti al frazionamento abusivo del credito.

Massime di principio

  • Il frazionamento di un credito, quando le diverse pretese sono riconducibili al medesimo rapporto e al medesimo ambito oggettivo di giudicato, è consentito solo se il creditore allega e dimostra un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela processuale frazionata.
  • In difetto di una specifica giustificazione del frazionamento, la proposizione di più azioni separate può integrare abuso del processo e contrastare con i principi di correttezza, buona fede e giusto processo.
  • Il giudice che intenda rilevare d’ufficio l’abusivo frazionamento del credito deve assicurare il contraddittorio, indicando la questione alle parti e, se necessario, assegnando termine per memorie.
  • Il giudicato formatosi su una frazione del credito non si estende automaticamente a successive azioni aventi ad oggetto altre frazioni, soprattutto quando i diversi incarichi o titoli sono autonomi; l’efficacia del giudicato va delimitata al rapporto concretamente dedotto.
  • In cassazione non sono sindacabili le valutazioni di fatto e di merito compiute dal giudice territoriale, salvo omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di riesame delle prove.
  • L’interesse ad impugnare o a dedurre un vizio processuale richiede un pregiudizio concreto e attuale, non essendo ammissibili doglianze meramente teoriche o riferite a provvedimenti privi di decisorietà.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile e la parte persevera nella coltivazione di una pretesa già chiaramente smentita dalla giurisprudenza, il giudice può applicare la sanzione pecuniaria per abuso del processo ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.