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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23124/2021 del 19/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un professionista aveva convenuto una compagnia assicurativa chiedendo il pagamento di un importo modesto, pari a euro 463,23, a titolo di compenso per attività svolte per la definizione di un sinistro automobilistico. Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda, ma in appello il Tribunale ha riformato la decisione, ritenendo abusivo il frazionamento del credito e dichiarando improponibile la domanda, con condanna del professionista alle spese di entrambi i gradi. In cassazione il ricorrente ha articolato otto motivi: 1) violazione dell'art. 339 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello per valore inferiore alla soglia; 2) violazione del giudicato esterno, sostenendo che una precedente sentenza del Giudice di Pace avrebbe escluso il frazionamento della pretesa; 3) violazione dell'art. 274 c.p.c. per mancata riunione dei giudizi; 4) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 111 Cost. per erronea affermazione dell'unitarietà del rapporto; 5) violazione dell'art. 19-quaterdecies della L. 172/2017 sul cd. equo compenso; 6) omesso esame di un fatto storico relativo alla documentazione sul compenso percepito; 7) violazione di un preteso giudicato implicito formato da precedenti pronunce di legittimità; 8) errata interpretazione dei principi di Cass. 23726/2007 e Cass. S.U. 4090/2017 in tema di frazionamento del credito. La Corte ha ritenuto tutti i motivi infondati o inammissibili, confermando che il frazionamento del credito, in assenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, è contrario a correttezza, buona fede e giusto processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva accolto l'appello della compagnia assicurativa, dichiarando improponibile la domanda del professionista per abusivo frazionamento del credito. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di euro 1.000 ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., ravvisando colpa grave e abuso dello strumento processuale; ha dato altresì atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 339 c.p.c.

    l'appello è ammissibile quando la sentenza di primo grado, anche se resa dal giudice di pace secondo equità, sia censurata per violazione di norme costituzionali; nel caso di abusivo frazionamento del credito l'impugnazione resta esperibile.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla sentenza del giudice di pace secondo equità.

  • art. 183 c.p.c.

    se il rilievo del frazionamento non è preceduto da specifica deduzione, il giudice deve sottoporre la questione alle parti.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    il giudice può riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie quando rilevi d'ufficio la questione del frazionamento.

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato sul tema della riunione dei giudizi, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    esprimono i principi di correttezza e buona fede che risultano violati dal frazionamento abusivo del credito.

  • art. 111 Cost.

    il frazionamento del credito, se ingiustificato, contrasta con il principio del giusto processo.

  • art. 19-quaterdecies L. 4 dicembre 2017, n. 172

    invocato in tema di equo compenso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile anche perché non risultava dedotta nei gradi di merito.

  • art. 96, ultimo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria/abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il frazionamento di un credito è abusivo quando le distinte pretese, pur relative a rapporti di durata o a più incarichi collegati, ricadono nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato e potrebbero essere accertate unitariamente senza duplicazione istruttoria, salvo che il creditore alleghi e dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
  • In difetto di una specifica giustificazione del frazionamento, la proposizione di giudizi separati per singole frazioni del credito contrasta con i principi di correttezza e buona fede processuale e con il giusto processo, legittimando il rilievo officioso del giudice secondo le garanzie di cui agli artt. 183 e 101, comma 2, c.p.c.
  • Quando il giudice di merito accerti in fatto l'unitarietà del rapporto o l'assenza di ragioni idonee a giustificare la parcellizzazione, tale valutazione non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e non apparente.
  • Il giudicato formatosi su una frazione di credito non si estende automaticamente ad altre frazioni o ad altri rapporti obbligatori autonomi, pur intercorrenti tra le stesse parti, se fondati su titoli o incarichi diversi.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove; l'omesso esame di fatto storico non può essere dedotto quando la doglianza riguardi in realtà la valutazione della documentazione o la ricostruzione del rapporto da parte del giudice di merito.
  • La richiesta di riunione dei giudizi non può essere fatta valere da chi non l'ha proposta e non subisce un concreto pregiudizio dalla mancata riunione; inoltre, i provvedimenti sulla riunione sono in linea generale non decisori e non autonomamente impugnabili.
  • La coltivazione consapevole di un contenzioso seriale già ritenuto abusivo può integrare colpa grave e abuso del processo, con conseguente condanna ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandatoInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicatoOnere della provaAbuso del diritto

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