Cassazione Civile, Ordinanza n. 23127/2021 del 19/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce tra gli eredi legittimi di un defunto. Uno degli eredi era stato imputato in sede penale per violazione di sigilli e furto di certificati di deposito rinvenuti nella casa del de cuius, ma era stato assolto perché il fatto non sussiste, sul presupposto che i titoli gli fossero stati consegnati in vita dal titolare. Alcuni coeredi avevano poi agito in sede civile per ottenere la restituzione dei certificati, sostenendo che la consegna fosse avvenuta in base a un negozio nullo per difetto della forma richiesta per la donazione. La Corte d'appello aveva ritenuto che il giudicato penale non impedisse di far valere la nullità del negozio e aveva qualificato il trasferimento come donazione diretta, non indiretta. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 652 e 654 c.p.p., assumendo che l'assoluzione penale avrebbe precluso la domanda civile, o comunque avrebbe coperto anche la questione restitutoria; 2) violazione degli artt. 769 c.c. e segg. e omesso esame, sostenendo che la consegna dei certificati al portatore configurasse una donazione indiretta e che il titolo fosse stato consegnato per pagare debiti propri del donatario; 3) censura sulle spese, deducendone l'ingiustizia se fossero stati accolti i precedenti motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e inammissibile il terzo. Ha escluso che l'assoluzione penale facesse stato nel giudizio civile, perché il giudicato ex artt. 652 e 654 c.p.p. opera solo sui fatti materiali oggetto del processo penale e non sulla diversa questione della nullità del negozio di trasferimento, spettante al giudice civile. Ha inoltre confermato che la consegna dei certificati di deposito al portatore, avvenuta donandi causa, integra una donazione diretta soggetta alla forma dell'atto pubblico, non una donazione indiretta; pertanto, il difetto di forma rendeva azionabile la restituzione da parte degli eredi del tradens. Quanto alle spese, la censura è stata dichiarata inammissibile perché non attaccava la regolazione delle spese in sé, ma solo in via derivata dall'auspicato accoglimento del ricorso. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento
il giudicato penale di assoluzione fa stato nel civile solo quanto all'accertamento del fatto non sussistente nei limiti previsti dalla norma, e non preclude il riesame di questioni diverse, specie se il titolo della pretesa civile è autonomo rispetto a quello della responsabilità penale
efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo quando si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali
l'efficacia vincolante riguarda solo i fatti materiali oggetto del processo penale, non la loro qualificazione giuridica né la colpevolezza; manca il vincolo se in civile si discute della nullità del negozio che ha originato il possesso
la liberalità realizzata direttamente con la consegna dei titoli, e non mediante un negozio diverso con causa tipica, va qualificata come donazione diretta
legittimazione all'esercizio del diritto in base alla presentazione del titolo
il possessore del titolo al portatore è legittimato verso l'emittente in base alla presentazione del titolo
il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo
la traditio del titolo al portatore perfeziona il trasferimento e legittima il possessore, ma nei rapporti interni tra tradens e accipiens la validità del trasferimento dipende dal rapporto sottostante
la banca emittente non può opporre al possessore eccezioni fondate su un rapporto diverso da quello cartolare se non risultanti dal contesto del titolo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'efficacia del giudicato penale nel processo civile è limitata ai fatti materiali storici accertati dal giudice penale; resta invece riservata al giudice civile la qualificazione giuridica del rapporto e la verifica della validità del titolo posto a base della pretesa restitutoria o risarcitoria.
- Quando in sede civile si controverte non della sottrazione illecita di un bene, ma della nullità del negozio con cui il bene è stato consegnato al convenuto, manca l'identità tra i fatti rilevanti nel processo penale e quelli decisivi nel processo civile, con conseguente inoperatività del giudicato penale.
- La consegna di un titolo al portatore realizza il trasferimento e legittima il possessore verso l'emittente, ma nei rapporti interni tra le parti la validità dell'attribuzione dipende dal rapporto causale sottostante, che può essere sindacato in restituzione dagli aventi causa del tradens.
- Se la liberalità è attuata direttamente mediante traditio del titolo al portatore, il negozio va qualificato come donazione diretta e non come donazione indiretta; ne deriva l'applicazione della disciplina formale della donazione, compreso il requisito dell'atto pubblico, salvo ipotesi di modico valore o altre eccezioni non contestate.
- La censura sulle spese è inammissibile quando non investe la regolazione delle spese in sé, ma soltanto la sua supposta ingiustizia subordinandola all'accoglimento di motivi di ricorso che risultano infondati.
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