Cassazione Civile, Ordinanza n. 30272/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un beneficiario di un contributo di euro 25.000,00 concesso da un comune nell'ambito di un bando per la riqualificazione e l'adeguamento di imprese artigiane ha impugnato la revoca del beneficio e la conseguente ingiunzione di restituzione di quanto già erogato, oltre interessi e sanzione amministrativa. La revoca era stata motivata dall'ente con il mancato completamento dell'iniziativa entro i termini del bando e con l'incompletezza/carenza dei requisiti formali della documentazione prodotta. In primo grado e in appello la domanda è stata respinta. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione di norme sul procedimento amministrativo e sull'omessa indicazione del termine di conclusione del procedimento, sostenendo che la comunicazione di avvio sarebbe stata inesistente e che ciò avrebbe travolto anche il provvedimento finale; 2) violazione delle clausole del bando, sostenendo che il termine finale riguardasse il completamento degli investimenti e l'emissione delle fatture, non il pagamento integrale dei fornitori; 3) violazione di norme costituzionali e processuali in relazione alla prova della forza maggiore, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso la prova dell'impossibilità di terminare i lavori entro il termine per cause sopravvenute legate a rinvenimenti edilizi e all'intervento della Soprintendenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la controversia devoluta al giudice ordinario non aveva natura impugnatoria dell'atto amministrativo, ma riguardava l'accertamento dell'esistenza del diritto al contributo e del correlato diritto dell'ente alla restituzione. Ha respinto il secondo motivo affermando che l'interpretazione del bando compiuta dal giudice di merito non era censurabile in cassazione, salvo violazione delle regole legali di ermeneutica, non dimostrata nel caso concreto. Ha disatteso il terzo motivo osservando che la doglianza non colpiva la ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale aveva ritenuto non decisiva e comunque non provata l'impossibilità di completare i lavori entro il termine finale; inoltre ha ribadito che l'ammissione e la valutazione delle prove appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili nei limiti dedotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per denunciare un preteso vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 8, comma 2, lett. c-bis, L. 241/1990
Invocato dal ricorrente in tema di comunicazione di avvio del procedimento; la Corte non ha accolto la censura, valorizzando la natura non impugnatoria della cognizione del giudice ordinario.
Citado in relazione alla modifica dell'art. 8 L. 241/1990 sul contenuto della comunicazione di avvio del procedimento.
Richiamato dal ricorrente in relazione al procedimento amministrativo; non determinante ai fini dell'accoglimento.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Usato come norma di deduzione dei motivi di ricorso; la Corte ha escluso che i vizi prospettati integrassero una reale violazione di legge o un sindacabile vizio motivazionale nei limiti attuali.
artt. 4 e 5.2 del bando
Interpretati dal giudice di merito nel senso che il programma di spesa doveva essere ultimato entro il termine perentorio previsto dal bando; la Cassazione ha ritenuto insindacabile tale interpretazione in assenza di violazione delle regole ermeneutiche.
art. 111 Cost.
Richiamato nel terzo motivo insieme agli altri parametri costituzionali e processuali, senza esito favorevole per il ricorrente.
art. 24 Cost.
Invocato a sostegno della doglianza probatoria, ma non ritenuto violato.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente, senza rilievo decisivo nella decisione.
Richiamato in tema di onere della prova della forza maggiore; la Corte ha confermato la valutazione di insussistenza della prova richiesta.
Richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione probatoria spetta al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte richiama il perimetro ridotto del vizio motivazionale dopo la riforma del 2012, limitato all'omesso esame di un fatto decisivo o a motivazione mancante/meramente apparente.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla revoca di contributi pubblici, il giudice ordinario è chiamato ad accertare se sussista o meno il diritto al beneficio o alla restituzione, non a sindacare in via impugnatoria la legittimità intrinseca del provvedimento amministrativo di revoca.
- L'interpretazione di un bando o di una clausola negoziale è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura possibile del testo adottata dalla parte soccombente nel merito.
- La deduzione di un vizio motivazionale in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, poiché l'apprezzamento della rilevanza e della decisività delle prove appartiene al giudice di merito.
- La censura relativa al mancato accoglimento di prove testimoniali è inammissibile o infondata quando non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia quando le prove richieste non sarebbero comunque decisive per il fatto da dimostrare.
- Quando l'inadempimento agli obblighi previsti da un bando dipende dalla mancata dimostrazione di una causa di forza maggiore, l'onere di allegare e provare l'impedimento grava sulla parte che invoca la causa esimente; in difetto, la revoca del beneficio resta giustificata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30165/2023 del 31/10/2023
- ordinanza_civile · 31 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30170/2023 del 31/10/2023
- ordinanza_civile · 31 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30171/2023 del 31/10/2023
- ordinanza_civile · 31 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30173/2023 del 31/10/2023
- ordinanza_civile · 31 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30174/2023 del 31/10/2023
- ordinanza_civile · 31 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30175/2023 del 31/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →