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Sentenza

Sentenza del 11/06/2020 n. 11218 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la cartella di pagamento notificata il 20 febbraio 2008, con cui il Comune chiedeva € 11.469,46 di TARSU per il 2006 per un complesso alberghiero con ristorante, a seguito di iscrizione a ruolo per pagamento inferiore al dovuto. La società contestava la motivazione della cartella e il calcolo della tassa, sostenendo che non si fosse considerato l’uso stagionale e che fosse ingiustificata la tariffa alberghiera, molto più alta di quella per le abitazioni. La CTP di Nuoro aveva accolto il ricorso disapplicando la delibera comunale; la CTR della Sardegna aveva respinto l’appello del Comune, ritenendo illegittima la differenziazione per disparità di trattamento e difetto di motivazione. In Cassazione il Comune ha contestato, con quattro motivi, l’interpretazione dell’art. 68 d.lgs. 507/1993, l’annullamento integrale della cartella, la violazione del principio «chi inquina paga» e un asserito contrasto nella motivazione. La società ha eccepito un giudicato interno e proposto ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sulla motivazione della cartella.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla società: il Comune aveva contestato sia i presupposti della disapplicazione sia, in subordine, le conseguenze che ne erano state tratte. Ha accolto il primo motivo del Comune: i Comuni possono classificare separatamente alberghi e abitazioni e applicare agli alberghi tariffe maggiori, senza uno specifico obbligo di motivare lo scostamento dalle categorie indicate «in via di massima» dall’art. 68, comma 2, lett. c), d.lgs. 507/1993. La maggiore produzione di rifiuti degli alberghi è dato di comune esperienza; la differenza tariffaria è però censurabile se risulta sproporzionata e non giustificata dal rapporto tra tariffe e costi del servizio, circostanza non provata nel caso concreto. Il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale sono stati assorbiti. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile perché la società non aveva impugnato in appello il rigetto espresso della censura sulla motivazione della cartella; la Corte ha comunque aggiunto che la censura era infondata, essendo sufficiente, nella fattispecie di liquidazione su dati già noti e senza un nuovo accertamento per il 2006, il rispetto dei requisiti della cartella. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della società. Spese dei gradi di merito compensate; M.R. s.r.l. condannata a pagare al Comune € 3.000 per compensi del giudizio di Cassazione, oltre rimborso forfettario e accessori. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato relativo al ricorso incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.lgs. 507/1993, art. 65, comma 2

    la TARSU debba essere corrisposta in base a tariffe - determinate dai Comuni per ogni categoria (o sottocategoria) omogenea di utenti - risultanti dalla moltiplicazione del costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

    La tariffa deve collegarsi ai costi di smaltimento e alla produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti delle categorie di utenti.

  • D.lgs. 507/1993, art. 68, commi 1 e 2, lett. c)

    Come sopra evidenziato, tale norma prevede che l'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie sia effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, solo "in via di massima", dei gruppi di attività o di utilizzazione ivi riportati, senza prevedere alcun particolare obbligo di motivazione, nel caso in cui il Comune ritenga di non seguire tale indicazione.

    Le categorie indicate dalla legge, tra cui abitazioni ed esercizi alberghieri, costituiscono un criterio orientativo, non vincolante. Il Comune può separarle senza una motivazione specifica, ferma la necessità che la differenziazione tariffaria non sia irragionevole.

  • D.lgs. 507/1993, art. 69, comma 2

    Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

    L’obbligo riguarda la relazione tra tariffe e costi del servizio all’interno delle categorie, non impone di motivare la scelta di creare categorie distinte.

  • Legge 241/1990, art. 3, e legge 212/2000, art. 7

    In base alle regole generali, si deve pertanto considerare che la motivazione dei provvedimenti amministrativi, richiesta dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990, a cui rinvia l'art. 7 della l. n. 212 del 2000, non riguarda gli atti normativi e quelli di carattere generale, che il successivo comma 3 esenta dall'obbligo di motivazione.

    La delibera comunale tariffaria, quale atto generale rivolto a una pluralità indeterminata di destinatari, non è soggetta all’obbligo generale di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi individuali.

  • D.lgs. 546/1992, art. 7, comma 5

    Il rigetto dell'appello, come espressamente affermato dalla CTR, si fonda sulla disapplicazione della delibera comunale della giunta di Orosei, ai sensi dell'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, ritenuta illegittima dal giudice del gravame, sotto il duplice profilo della ingiustificata disparità di trattamento per l'elevata differenziazione tariffaria fra categorie ritenute omologhe dalla legge, nonché per omessa motivazione di tale scostamento.

    La norma è richiamata per il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi generali ritenuti illegittimi; nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto errata la valutazione d’illegittimità della delibera.

  • D.lgs. 546/1992, art. 56

    Com'è noto, nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c. , all'appellato, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato.

    L’onere di riproporre in appello riguarda questioni non decise o assorbite. Una domanda o eccezione espressamente respinta va invece impugnata, altrimenti si forma giudicato interno.

  • D.lgs. 507/1993, art. 70

    Com'è noto, in tema di TARSU, il d.lgs. n. 507 del 1993, all'art. 70 pone a carico del contribuente l'obbligo di presentare una denuncia unica, riguardante i locali e le aree tassabili, nonché, in generale, le condizioni di tassabilità (denuncia originaria od integrativa), che deve essere effettuata anche nel caso in cui si verifichino dei cambiamenti (denuncia di variazione).

    Il contribuente deve dichiarare i locali tassabili e le relative condizioni, presentando una denuncia di variazione quando cambiano gli elementi rilevanti.

  • D.lgs. 507/1993, art. 72, comma 1

    Questa Corte ha più volte affermato che l'art. 72, comma 1, del d.lgs. cit. attribuisce ai Comuni una facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, senza che sia preventivamente notificato l'atto di accertamento, purché in forza di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, salvi i casi di omessa denuncia o infedele dichiarazione del contribuente.

    Il Comune può liquidare e riscuotere la TARSU direttamente a ruolo, senza un nuovo avviso di accertamento, se utilizza dati già acquisiti e non modificati; la facoltà è eccezionale e non si estende ai casi di omessa o infedele dichiarazione.

  • D.P.R. 602/1973, art. 25

    In tali ipotesi, in applicazione della norma speciale sopra menzionata, ai fini della legittimità della cartella, deve ritenersi sufficiente la presenza dei requisiti di cui all'art. 25 d.p.r. n. 602 del 1973.

    Quando la tassa è liquidata sulla base di dati già noti al contribuente e senza un nuovo accertamento, la cartella è legittima se contiene i requisiti prescritti dall’art. 25.

  • D.lgs. 507/1993, artt. 62 e 63

    Com'è noto, la fonte di determinazione della TARSU è costituita dalla legge, quanto ai presupposti e ai soggetti (artt. 62 e 63 d.lgs. n. 507 del 1993), e dai regolamenti e delibere comunali, quanto alle classificazioni, alle categorie e alle tariffe (artt. 65, 66, 68 e 69 d.lgs. cit.).

    La legge disciplina presupposti e soggetti passivi della TARSU; regolamenti e delibere comunali determinano classificazioni, categorie e tariffe.

  • Direttiva 2006/12/CE, art. 15; direttiva 2008/98/CE, art. 14; principio «chi inquina paga»

    La differenziazione della tariffa degli esercizi alberghieri da quella delle civili abitazioni, operata dai Comuni, è peraltro stata considerata legittima da questa Corte anche alla luce della conformità al principio unionale "chi inquina paga", espresso dall'art. 15 della direttiva 2006/12/CE e dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE, che, nell'osservanza del principio di proporzionalità, consentono al diritto nazionale di differenziare il calcolo della tassa di smaltimento per categorie di utenti.

    Il principio «chi inquina paga» consente tariffe differenziate per categorie di utenti, purché la differenziazione rispetti la proporzionalità e sia coerente con la diversa produzione di rifiuti.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 quater, dell'articolo 13 del d.p.r. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.

    In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, sussistendone i presupposti, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Un Comune può applicare agli alberghi una tariffa TARSU superiore a quella delle abitazioni e classificarli separatamente: l’indicazione dell’art. 68, comma 2, d.lgs. 507/1993 è di massima e non impone una motivazione specifica per lo scostamento.
  • La maggiore produzione di rifiuti tipica dell’attività alberghiera può giustificare la differenziazione tariffaria. La sola ampiezza del divario percentuale non prova l’illegittimità: occorrono elementi concreti che mostrino l’irragionevolezza della valutazione o l’assenza di giustificazione nei costi del servizio.
  • L’obbligo previsto dall’art. 69, comma 2, d.lgs. 507/1993 riguarda la relazione tra tariffe e costi del servizio all’interno delle categorie, non la motivazione della scelta di istituire categorie diverse.
  • Nel processo tributario, se il giudice di primo grado respinge espressamente una censura, la parte deve impugnare quel capo in appello: la semplice riproposizione non evita il giudicato interno. La riproposizione è invece sufficiente per questioni rimaste non decise o assorbite.
  • La cartella TARSU può essere emessa senza un nuovo avviso di accertamento quando l’importo deriva da dati già acquisiti e non variati, come i ruoli precedenti o dichiarazioni non contestate; se invece vi è omessa o infedele dichiarazione, il Comune non può estendere automaticamente tale procedura semplificata.

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