Cassazione Civile, Ordinanza n. 27113/2026 del 18/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente di riscossione)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria n. 611/2025, depositata il 15 luglio 2025, che aveva rigettato l’appello contro la decisione della CTP di Genova. La controversia riguardava l’intimazione di pagamento n. 04820239000001029000, notificata il 26 gennaio 2023, e otto cartelle per complessivi euro 33.376,59. La decisione di merito si fondava sulla mancata impugnazione di una precedente intimazione, notificata nel 2019, ritenuta idonea a rendere definitiva la pretesa e a precludere contestazioni sulle notifiche delle cartelle. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la pretesa non poteva consolidarsi perché le cartelle non erano state validamente notificate. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., assumendo che la menzione delle cartelle nell’intimazione del 2019 non potesse sanare l’inesistenza giuridica delle notifiche. Con il quinto motivo ha denunciato l’omesso esame dei vizi di notifica. Con il terzo e il quarto motivo ha invocato, rispettivamente, il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale, richiamando l’art. 24 Cost., gli artt. 82 e 101 c.p.c., l’art. 113 Cost. e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Con il sesto motivo ha denunciato violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per non essere stata verificata la tempestività delle notifiche delle cartelle rispetto ai termini decadenziali. Il ricorrente si è opposto alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ha chiesto la decisione del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: la mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento autonomamente impugnabile consolida il credito e impedisce di dedurre successivamente sia la prescrizione maturata dopo le cartelle sia i vizi propri delle cartelle, inclusa la loro asserita omessa o invalida notificazione. Il secondo e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non coglievano la ratio della sentenza impugnata e, comunque, le contestazioni erano precluse dalla mancata impugnazione dell’intimazione del 2019; la CGT non aveva ritenuto sanati i vizi di notifica, ma non li aveva esaminati perché il potere di contestarli era stato consumato. Il terzo e il quarto motivo sono stati respinti perché meramente assertivi e infondati: la preclusione derivava dalla scelta del contribuente di non impugnare l’intimazione. Anche il sesto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, poiché la mancata impugnazione dell’intimazione precludeva l’esame della decadenza e degli altri vizi originari delle cartelle. La Corte ha condannato il ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ha inoltre applicato, in ragione della definizione conforme alla proposta accelerata, la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per euro 6.000 a favore della controricorrente e quella ex art. 96, quarto comma, c.p.c. per euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Per giurisprudenza ormai costante di questa Corte, il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo) comporta che, se l’intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida.
Se il contribuente non impugna l’intimazione di pagamento, non può far valere in seguito, impugnando un atto successivo, la mancata notificazione degli atti presupposti né le vicende che incidono sulla pretesa, come la prescrizione; il credito si consolida.
La CGT non ha esaminato i vizi inerenti alle notifiche delle cartelle, non per averli ritenuti sanati, ma perché il contribuente ha, in base ai già citati principi, consumato il potere di contestare tali vizi in conseguenza della mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento del 2019.
La preclusione derivante dalla mancata impugnazione dell’intimazione rende non scrutinabili i successivi rilievi sui vizi di notifica delle cartelle; la decisione non si fonda sulla sanatoria dei vizi ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c.
art. 24 Cost.
Le censure, oltre ad essere meramente assertive, limitandosi a richiamare il diritto di difesa ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sono comunque infondate, dovendo il contribuente imputare a se stesso di non aver impugnato l’intimazione di pagamento del 2019, che gli ha precluso di far valere contestazioni relative alla notifica delle cartelle ed alla prescrizione del credito tributario.
La preclusione derivante dalla mancata impugnazione dell’intimazione non viola il diritto di difesa quando il contribuente ha avuto la possibilità di contestarla e non l’ha esercitata.
Le censure, oltre ad essere meramente assertive, limitandosi a richiamare il diritto di difesa ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sono comunque infondate, dovendo il contribuente imputare a se stesso di non aver impugnato l’intimazione di pagamento del 2019, che gli ha precluso di far valere contestazioni relative alla notifica delle cartelle ed alla prescrizione del credito tributario.
Nel caso deciso, il richiamo alle norme processuali e al diritto di difesa non supera la preclusione conseguente alla mancata impugnazione dell’intimazione, che era l’atto attraverso cui far valere le contestazioni.
art. 113 Cost.
Le censure, oltre ad essere meramente assertive, limitandosi a richiamare il diritto di difesa ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sono comunque infondate, dovendo il contribuente imputare a se stesso di non aver impugnato l’intimazione di pagamento del 2019, che gli ha precluso di far valere contestazioni relative alla notifica delle cartelle ed alla prescrizione del credito tributario.
Il principio di tutela giurisdizionale non consente di eludere le preclusioni conseguenti alla mancata impugnazione dell’atto autonomamente contestabile.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Le censure, oltre ad essere meramente assertive, limitandosi a richiamare il diritto di difesa ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sono comunque infondate, dovendo il contribuente imputare a se stesso di non aver impugnato l’intimazione di pagamento del 2019, che gli ha precluso di far valere contestazioni relative alla notifica delle cartelle ed alla prescrizione del credito tributario.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale non rimuove la preclusione processuale derivante dalla mancata impugnazione dell’intimazione, quando l’interessato avrebbe potuto contestarla.
Il motivo è manifestamente infondato, ponendo una questione – quella della decadenza – il cui esame resta precluso dalla mancata impugnazione della più volte richiamata intimazione del 2019, che – come detto – impedisce qualsiasi verifica sui vizi originari delle cartelle, nonché su prescrizione e decadenza del credito.
L’eventuale decadenza relativa alle cartelle non può essere esaminata dopo che il contribuente ha omesso di impugnare l’intimazione che ha consolidato la pretesa.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., trova applicazione la disciplina sanzionatoria di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., come richiamata dall'ultimo comma dell’art. 380-bis.
La definizione del ricorso in conformità alla proposta di decisione accelerata comporta l’applicazione della disciplina sanzionatoria richiamata dall’art. 380-bis c.p.c.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta accelerata, la legge tipizza la sussistenza dei presupposti per la responsabilità aggravata; la mancata adesione alla proposta, poi confermata, consente la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
La definizione conforme alla proposta accelerata consente l’applicazione anche della condanna prevista dall’art. 96, quarto comma, c.p.c.; nel caso concreto la somma è stata posta a favore della Cassa delle ammende.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Il rigetto del ricorso determina l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
La norma è richiamata nel testo per descrivere il procedimento collegiale conseguente alla richiesta di decisione, senza che la Corte ne elabori un’autonoma interpretazione rilevante per la decisione.
artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c.
La Corte esclude che il proponente della definizione accelerata versi in situazione di incompatibilità a far parte del collegio che decide il ricorso.
Massime di principio
- La mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento autonomamente impugnabile consolida la pretesa e preclude al contribuente di contestare successivamente la mancata o invalida notificazione delle cartelle presupposte e le vicende del credito, inclusa la prescrizione maturata dopo la notificazione delle cartelle.
- La preclusione conseguente alla mancata impugnazione dell’intimazione impedisce l’esame dei vizi originari delle cartelle, compresi quelli relativi alla notificazione e alla decadenza; il giudice non è tenuto a esaminarli né li considera per ciò solo sanati.
- Il richiamo generico al diritto di difesa e all’effettività della tutela giurisdizionale non supera la preclusione che deriva dall’omessa impugnazione dell’atto con cui le contestazioni avrebbero potuto essere fatte valere.
- Nel procedimento di definizione accelerata, la decisione conforme alla proposta comporta l’applicazione della disciplina sanzionatoria dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.; il mancato adeguamento alla proposta poi confermata è qualificato dalla legge come ipotesi di abuso del processo e consente la condanna per responsabilità aggravata.
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