Cassazione Civile, Ordinanza n. 27108/2026 del 18/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La società contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento n. 19362300001512, notificato dalla concessionaria per omessa dichiarazione e mancato pagamento di euro 21.801 a titolo di TARI e TEFA per il 2017. Il ricorso è stato respinto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta e l’appello è stato rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 2208/2025 depositata il 14 marzo 2025. In Cassazione la contribuente ha proposto due motivi. Con il primo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha denunciato l’omesso esame della classificazione catastale dell’immobile, censito come rudere e indicato come unità collabente in categoria F2. Con il secondo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione degli artt. 115 c.p.c., 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c., sostenendo che la pretesa tributaria non fosse stata provata e che la natura dell’immobile non fosse stata contestata dalla concessionaria; secondo la ricorrente, l’accatastamento in categoria F2 escludeva la debenza del tributo. Dopo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha chiesto la decisione collegiale e ha depositato memoria.
La decisione
La Cassazione ha preliminarmente chiarito che il presidente o il consigliere delegato autore della proposta di definizione accelerata può partecipare al collegio che decide il ricorso, poiché la proposta non ha funzione decisoria né costituisce una fase autonoma di riesame. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: essendovi doppia conforme, la censura ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. era preclusa, poiché la ricorrente non aveva indicato e dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado. Il secondo motivo è stato rigettato. La Corte ha escluso la violazione dell’onere della prova: al contribuente spetta provare i presupposti di esclusioni o esenzioni e dedurre nella dichiarazione originaria o in quella di variazione le condizioni che giustificano deroghe alla tassazione o riduzioni di superficie e tariffa. Ha inoltre rilevato che la doglianza relativa agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. contestava in realtà la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, senza denunciare un’effettiva inversione dell’onere probatorio o uno dei vizi che consentono il sindacato di legittimità; il ricorso non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti. Il ricorso è stato quindi rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 3.000 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori. Poiché la decisione è stata conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata inoltre condannata a pagare euro 3.000 alla controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi del quarto comma dello stesso articolo. È stata infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata, la norma attribuisce rilievo legale tipico ai presupposti per la condanna aggravata ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.; il mancato adeguamento alla proposta poi confermata può integrare abuso del processo.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), in presenza della c.d. “doppia conforme”, resta precluso al soccombente censurare l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., a meno che il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse.
In presenza di doppia conforme, non è proponibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo, salvo che il ricorrente indichi le basi fattuali delle due decisioni e dimostri che esse sono diverse.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), in presenza della c.d. “doppia conforme”, resta precluso al soccombente censurare l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., a meno che il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è precluso in caso di doppia conforme se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni fattuali delle decisioni di merito.
La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile solo ove si denunci che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia attribuita concludenza ed affidabilità ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ., fatto salvo il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La violazione dell’onere della prova è configurabile se il giudice ne attribuisce l’onere alla parte sbagliata; non ricorre per il solo fatto che il giudice abbia valutato le prove in modo sfavorevole alla parte.
La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile solo ove si denunci che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia attribuita concludenza ed affidabilità ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ., fatto salvo il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La valutazione di concludenza e affidabilità delle prove acquisite rientra nel prudente apprezzamento del giudice e non integra, di per sé, violazione delle regole sull’onere della prova.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
La Corte non formula una specifica interpretazione di questa disposizione: la norma è richiamata nel motivo di ricorso, ma la decisione è fondata sui principi relativi all’onere della prova e ai limiti del sindacato sulla valutazione delle prove.
La disposizione è menzionata tra le norme invocate dalla ricorrente, ma il testo non espone una sua autonoma interpretazione da parte della Corte.
Con riguardo, poi, alla prospettata violazione dell'art 115 cod. proc. civ., una censura relativa alla violazione e falsa applicazione di tale norma non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è denunciabile nei casi in cui siano utilizzate prove estranee ai limiti legali o siano violate le regole sulle prove legali; non consente di contestare la valutazione di merito delle prove.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura in esame, infatti, disvela il tentativo di mettere inammissibilmente in discussione, sotto l'inappropriata doglianza della violazione di legge, la valutazione di merito compiuta dal giudice regionale in merito alla prova della fondatezza della pretesa tributaria.
Il motivo di violazione di legge non può essere impiegato per contestare la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Se la decisione sul ricorso è conforme alla proposta accelerata, la disciplina richiamata consente la condanna per responsabilità aggravata; nel caso concreto la Corte ha liquidato euro 3.000 in favore della controricorrente.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
La definizione conforme alla proposta accelerata comporta, nel caso concreto, anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha liquidato euro 3.000.
Preliminarmente, la Corte rileva che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 cod. proc. civ.
L’autore della proposta di definizione accelerata può partecipare al collegio che decide il giudizio camerale, perché la proposta non ha natura decisoria e la decisione non costituisce una fase autonoma di riesame.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, è precluso il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo, salvo che il ricorrente indichi le ragioni fattuali poste a base di entrambe le decisioni di merito e dimostri che sono diverse.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non si configura per una valutazione delle prove ritenuta incongrua dalla parte.
- La prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria grava sull’amministrazione, mentre spetta al contribuente provare i presupposti per fruire di esclusioni o esenzioni.
- Le deroghe alla tassazione e le riduzioni di superficie o tariffarie non operano automaticamente per la sola esistenza della situazione di fatto: i relativi presupposti devono essere dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione. Spetta al contribuente fornire i dati sulle aree da escludere dalla superficie imponibile e documentare, quando rilevante, lo smaltimento tramite operatori specializzati.
- La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove: è pertinente nei casi di uso di prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti legali, di violazione delle regole sulle prove legali o di recepimento acritico di elementi soggetti a valutazione.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di revisione delle valutazioni di fatto e del convincimento del giudice di merito, né tale contestazione può essere veicolata sotto l’etichetta della violazione di legge.
- Nel procedimento di definizione accelerata, il presidente o consigliere delegato che ha formulato la proposta può partecipare al collegio che decide il ricorso, poiché la proposta non è una decisione e la successiva decisione camerale non costituisce una fase autonoma di controllo.
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