Cassazione Civile, Ordinanza n. 27111/2026 del 18/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l’invito al pagamento del contributo unificato n. U9120210001660672 del 9 dicembre 2021, pari a euro 9.520 oltre spese di notifica, relativo al giudizio tributario n. r.g. 16230/2019, avente a oggetto l’impugnazione di un’intimazione di pagamento. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma aveva respinto il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 1927/2025 depositata il 24 marzo 2025, aveva rigettato l’appello, ritenendo che il contributo dovesse essere determinato sommando gli importi dei tributi sottesi alle cartelle richiamate nell’intimazione impugnata. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e per relationem, in violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 1362 c.c., sostenendo che il contributo dovesse essere calcolato sul valore dell’unico atto impugnato, l’intimazione, e non sulla somma dei valori delle cartelle sottostanti; 3) violazione dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002 e della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 87/2024, oltre che delle norme richiamate nel motivo, per ottenere l’applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole alle violazioni relative a giudizi pendenti al 1° settembre 2024; 4) violazione dell’art. 96, primo comma, c.p.c., contestando la condanna per responsabilità aggravata.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la sentenza d’appello, pur sintetica e in parte per relationem, rendeva comprensibili le ragioni della conferma della decisione di primo grado, sia sul calcolo del contributo unificato sia sulla condanna per lite temeraria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui censurava come violazione di legge la ricostruzione del contenuto della domanda e la valutazione di fatto circa l’impugnazione di una pluralità di atti; è stato comunque ritenuto infondato, poiché, in tema di contributo unificato, il valore della lite va determinato sommando gli importi dei tributi sottesi alle cartelle tributarie richiamate nell’atto impugnato, quando, secondo l’accertamento del giudice di merito, l’impugnazione investe tali atti. La Corte ha inoltre escluso le dedotte violazioni degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c., rilevando che non era denunciata un’errata ripartizione dell’onere probatorio né l’uso o la valutazione delle prove nei casi che consentono il sindacato di legittimità. Il terzo motivo è stato rigettato: l’art. 5 del d.lgs. n. 87/2024 limita l’applicazione della nuova disciplina sanzionatoria più favorevole alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, senza che tale scelta risulti in contrasto con i principi costituzionali o unionali. Il quarto motivo è stato rigettato: la valutazione dei presupposti della responsabilità aggravata è accertamento di fatto non rivedibile in cassazione se sorretto da motivazione conforme a criteri logico-giuridici; la reiterazione di ricorsi analoghi già respinti, senza la diligenza minima necessaria, giustificava la valutazione di abuso dello strumento processuale. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese di cassazione, liquidate in euro 3.500 per compensi oltre spese prenotate a debito; ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., il pagamento di euro 3.500 al Ministero e, ai sensi del quarto comma, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
Per consolidato orientamento di questa Corte, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica che sia rispettato il minimo costituzionale; non consente di censurare la mera insufficienza argomentativa.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati sub valenti rispetto alle ragioni della decisione
La motivazione deve esporre gli elementi di fatto e di diritto che sostengono la decisione, ma il giudice non è tenuto a discutere ogni singola deduzione difensiva; gli argomenti non esaminati possono intendersi implicitamente disattesi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Deve, quindi, considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto meramente apparente, una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo
La motivazione per relationem è nulla quando si limita a indicare la decisione richiamata senza rendere identificabili le ragioni della pronuncia; è invece ammissibile se, letta insieme alla sentenza richiamata, consente di ricostruire un percorso argomentativo coerente.
Questa è configurabile qualora il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di ripartizione basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non è il caso prospettato dal ricorrente.
La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre se il giudice pone l’onere della prova a carico di una parte diversa da quella individuata dalle regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non coincide con la contestazione della valutazione dei fatti o delle prove.
Per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, “una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione”.
La violazione delle norme sulle prove non può essere dedotta per contestare il peso attribuito dal giudice di merito agli elementi istruttori; è denunciabile nei casi di uso di prove estranee o acquisite fuori dai limiti legali, di mancato rispetto delle prove legali o di attribuzione di efficacia di prova legale a elementi liberamente valutabili.
La richiesta di applicazione delle sanzioni nella misura più favorevole al contribuente, così come prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 87 del 2024, non può trovare accoglimento, essendo preclusa da una espressa previsione normativa, l’art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024, secondo cui la rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
La norma è indicata nel motivo come disposizione relativa al contributo unificato, ma la sentenza non ne ricava una specifica interpretazione: la questione sulla disciplina sanzionatoria è risolta applicando l’art. 5 del d.lgs. n. 87/2024.
La richiesta di applicazione delle sanzioni nella misura più favorevole al contribuente, così come prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 87 del 2024, non può trovare accoglimento, essendo preclusa da una espressa previsione normativa, l’art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024, secondo cui la rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
La disciplina sanzionatoria tributaria più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 87/2024 si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 e non retroagisce alle violazioni anteriori, anche se il giudizio è ancora pendente.
L'accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., dei requisiti di legge implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se la motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo ed all'an ed al quantum dei danni di cui è chiesto il risarcimento risponde ad esatti criteri logico-giuridici.
La verifica dei presupposti della responsabilità aggravata e degli elementi rilevanti per la condanna comporta un apprezzamento di fatto, non sindacabile in cassazione se motivato secondo criteri logico-giuridici corretti.
La condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, sicché la sua applicazione richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. è una sanzione pubblicistica autonoma, applicabile d’ufficio in caso di soccombenza e cumulabile con le altre ipotesi di responsabilità aggravata. Richiede una condotta oggettivamente qualificabile come abuso del processo, anche senza prova del danno alla controparte o sua domanda.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Nel procedimento accelerato, la definizione del giudizio conforme alla proposta di decisione, dopo che il ricorrente ne ha chiesto la decisione collegiale, integra la valutazione legale tipica dei presupposti per le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
La definizione del ricorso in conformità alla proposta accelerata, quando il ricorrente ne abbia chiesto la decisione, costituisce un’ipotesi normativa di abuso del processo e fonda la valutazione dei presupposti per le condanne previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, secondo le disposizioni richiamate.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza d’appello è valida se, letta insieme alla decisione richiamata, consente di ricostruire le ragioni della conferma e un percorso argomentativo coerente; è nulla quando si limita a indicare la fonte senza rendere percepibili le ragioni poste a fondamento del dispositivo.
- Il giudice non è tenuto a esaminare espressamente ogni singolo argomento difensivo: è sufficiente che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, potendosi intendere implicitamente disattese le deduzioni non esaminate.
- Nel determinare il valore della lite ai fini del contributo unificato, quando l’impugnazione dell’intimazione investe anche una pluralità di cartelle tributarie sottostanti, si sommano gli importi dei tributi dovuti in relazione alle cartelle richiamate; l’accertamento del contenuto concreto dell’impugnazione è riservato al giudice di merito, salvo i limiti del sindacato di legittimità.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto; non basta contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova ponderazione del materiale istruttorio; rileva nei casi in cui siano utilizzate prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti legali, siano disattese prove legali o siano trattati come prove legali elementi soggetti a valutazione.
- La disciplina sanzionatoria tributaria più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 87/2024, per espressa previsione normativa, si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 e non alle violazioni anteriori per il solo fatto che il relativo giudizio sia ancora pendente.
- L’apprezzamento dei presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione conforme a criteri logico-giuridici.
- La condanna prevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c. ha natura pubblicistica e autonoma; può essere applicata d’ufficio e prescinde dalla prova di un danno alla controparte, purché la condotta sia oggettivamente qualificabile come abuso dello strumento processuale.
- La reiterazione di impugnazioni analoghe già respinte può concorrere a dimostrare l’abuso del diritto di impugnazione, quando riveli che la parte non ha impiegato la diligenza minima per verificare la fondatezza della propria posizione.
- Nel procedimento di decisione accelerata, la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., dopo la richiesta di decisione del ricorrente, fonda la valutazione legale tipica dei presupposti per le sanzioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
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