Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27109/2026 del 18/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La società contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento n. 19362300005071, notificato dalla concessionaria per omessa dichiarazione e mancato pagamento di euro 21.801 a titolo di TARI e TEFA per l’anno 2019. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta ha respinto il ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 2207/2025 depositata il 14 marzo 2025, ha rigettato l’appello. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha denunciato l’omesso esame della classificazione catastale dell’immobile, censito come rudere e indicato come unità collabente in categoria F2. Con il secondo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha dedotto la violazione degli artt. 115 c.p.c., 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c., sostenendo che la pretesa tributaria non fosse provata e che la natura F2 dell’immobile, risultante dalla visura catastale prodotta dalla concessionaria e asseritamente non contestata, escludesse l’imposizione. Con il terzo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 472/1997, contestando il mancato riconoscimento della continuazione attenuata in relazione ad avvisi emessi per la medesima infrazione e il medesimo immobile per le annualità dal 2015 al 2019; ha in particolare dedotto che per il 2017 l’appello della contribuente sarebbe stato respinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, la ricorrente non aveva indicato le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado né dimostrato che fossero diverse, come richiesto per poter denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla dedotta inversione dell’onere probatorio: la Corte regionale aveva correttamente posto a carico della contribuente la prova dei presupposti delle esclusioni o riduzioni e dei dati relativi alle aree non imponibili, nonché della documentazione del relativo smaltimento tramite operatori specializzati. La doglianza relativa agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. non consentiva inoltre di ottenere una nuova valutazione delle prove o del fatto, e la contestazione della valutazione della visura catastale è stata considerata estranea ai limiti del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, censurando la ragione per cui era stata esclusa la continuazione, la ricorrente chiedeva in sostanza un nuovo accertamento fattuale circa l’esistenza di ulteriori avvisi e l’esito del giudizio relativo al 2017. La società ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), in presenza della c.d. “doppia conforme”, resta precluso al soccombente censurare l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., a meno che il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse.

    In caso di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è preclusa se il ricorrente non indica e dimostra la diversità delle ragioni fattuali poste a fondamento delle decisioni dei due gradi di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    In presenza della c.d. “doppia conforme”, resta precluso al soccombente censurare l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., a meno che il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse.

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo non può essere proposta contro una decisione di doppia conforme senza l’indicazione e la dimostrazione della diversità delle basi fattuali delle due pronunce.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile solo ove si denunci che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia attribuita concludenza ed affidabilità ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ., fatto salvo il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    La violazione delle regole sull’onere della prova è configurabile quando il giudice ne attribuisca l’onere alla parte diversa da quella che ne è gravata; non è invece configurabile come tale la contestazione della valutazione di concludenza o affidabilità delle prove.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    Nessuna inversione dell’onere della prova ha operato la Corte regionale, la quale ha correttamente ritenuto, in applicazione dei su richiamati principi, che spetti alla contribuente l'onere di fornire all'amministrazione i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrevano alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, nonché di documentare il relativo smaltimento tramite operatori specializzati.

    La Corte ha ritenuto che, nella controversia, spettasse alla contribuente fornire i dati e la documentazione necessari a dimostrare le aree escluse dalla superficie imponibile e il relativo smaltimento; non ha ravvisato un’inversione dell’onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Una censura relativa alla violazione e falsa applicazione di tale norma non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. riguarda l’impiego o la gestione delle prove nei casi indicati dalla norma, non la mera contestazione del modo in cui il giudice di merito ha valutato il materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile solo ove si denunci che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia attribuita concludenza ed affidabilità ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ., fatto salvo il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    La valutazione della concludenza e dell’affidabilità delle risultanze istruttorie rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non integra, di per sé, violazione delle regole sull’onere della prova.

  • art. 12 d.lgs. n. 472/1997

    La ratio alla base della decisione di escludere il cumulo giuridico è che la ricorrente non avrebbe “corrisposto alcuna altra sanzione per le annualità 2015 e 2016, in ragione del totale accoglimento dei ricorsi per entrambe le annualità”.

    La Corte non enuncia un principio sostanziale generale sulla continuazione attenuata: dichiara inammissibile la censura perché la contestazione proposta richiedeva un nuovo accertamento fattuale sull’esistenza e sull’esito di ulteriori accertamenti relativi ad altre annualità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura, infatti, disvela il tentativo di mettere inammissibilmente in discussione, sotto l'inappropriata doglianza della violazione di legge, la valutazione di merito compiuta dal giudice regionale in merito alla prova della fondatezza della pretesa tributaria.

    Il motivo per violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per contestare la valutazione di merito delle prove e sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo è precluso, salvo che il ricorrente indichi le ragioni fattuali poste a base di ciascuna decisione di merito e dimostri che sono diverse.
  • La violazione dell’onere della prova è configurabile quando il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole sui fatti costitutivi e sulle eccezioni; non coincide con la contestazione della valutazione di attendibilità o concludenza delle prove.
  • In materia tributaria, l’amministrazione deve provare i fatti costitutivi dell’obbligazione, mentre il contribuente deve provare i presupposti per fruire di esclusioni o esenzioni. Le deroghe alla tassazione e le riduzioni di superficie o tariffarie non operano automaticamente: i relativi presupposti devono essere dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione.
  • Il contribuente è tenuto a fornire i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree che non concorrono alla superficie imponibile e a documentare il relativo smaltimento tramite operatori specializzati.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per censurare la valutazione del materiale istruttorio; rileva nei casi in cui il giudice fondi la decisione su prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali, disattenda prove legali o attribuisca valore di piena prova a elementi soggetti a valutazione.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove: la censura di violazione di legge non consente di rimettere in discussione l’apprezzamento di merito compiuto dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.