Cassazione Civile, Ordinanza n. 27112/2026 del 18/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dall’intervento spiegato il 20 gennaio 2020 dall’agente della riscossione nella procedura esecutiva n. 305/19 R.G.E., pendente davanti al Tribunale di Trani, per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni risultanti da dieci cartelle di pagamento emesse nei confronti della società contribuente. La Commissione tributaria provinciale di Bari, con sentenza n. 1447/2020, aveva accolto parzialmente il ricorso contro l’atto di intervento; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con sentenza n. 2530/2025 depositata il 25 agosto 2025, aveva respinto l’appello dell’agente della riscossione. Quest’ultimo ha proposto un unico motivo di cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., denunciando violazione degli artt. 112 c.p.c., 24, comma 2, e 32 del d.lgs. n. 546/1992. Ha sostenuto che il giudice d’appello avesse esaminato la legittimità della notificazione di quattro cartelle senza che la relativa eccezione fosse stata proposta nel ricorso introduttivo di primo grado, ampliando così illegittimamente il thema decidendum. La contribuente ha resistito con controricorso. Dopo la proposta di definizione anticipata dell’8 aprile 2026 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., l’Agenzia ha proposto opposizione chiedendo la decisione collegiale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che nel processo tributario, introdotto con l’impugnazione dell’atto fiscale, il giudice è vincolato ai motivi di contestazione dedotti dal contribuente e che l’ambito delle censure può essere modificato mediante motivi aggiunti solo nei casi consentiti dall’art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, tra cui il deposito di documenti non conosciuti provenienti dalle altre parti. Nel caso concreto, la documentazione sulle notificazioni delle quattro cartelle era stata prodotta in appello dall’agente della riscossione e la contribuente aveva contestato la nullità delle notifiche nell’atto di costituzione in appello, deducendo anche la violazione dell’art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600/1973. La Corte ha quindi ritenuto che la produzione documentale in appello legittimasse l’introduzione di nuovi motivi e che la sentenza impugnata fosse immune dalla censura. Ha inoltre dato atto, richiamando Cass., Sezioni Unite, n. 9611/2024, dell’assenza di incompatibilità tra la formulazione della proposta di definizione accelerata e la successiva partecipazione del medesimo magistrato al collegio. Poiché il ricorso è stato deciso conformemente alla proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha condannato la ricorrente alle spese di cassazione, liquidate in euro 7.000, oltre euro 200 per esborsi, spese generali e accessori di legge; ha inoltre posto a carico della ricorrente euro 7.000 in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., e euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.
Norme richiamate
La Corte esclude, nel caso concreto, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato denunciata dall’agente della riscossione, perché l’esame della nullità delle notificazioni era stato ritualmente introdotto in appello dopo la produzione di nuova documentazione.
art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992 ed esclusivamente in caso di «deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione»
I motivi di impugnazione dell’atto tributario delimitano l’indagine del giudice e possono essere integrati con motivi aggiunti nei casi ammessi dalla norma; la produzione in appello di documenti non conosciuti della controparte può legittimare nuovi motivi relativi ai documenti prodotti.
Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, al che consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di «deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione»
La Corte richiama la disciplina dei motivi aggiunti nel processo tributario: le contestazioni non possono essere ampliate liberamente, ma l’introduzione di nuovi motivi è consentita nei casi previsti, tra i quali la sopravvenuta produzione di documenti non conosciuti da parte dell’altra parte.
art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600/1973
se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico
La disposizione stabilisce le modalità di notificazione quando l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non è valido o attivo. Nel giudizio in esame la norma è riportata quale contenuto della contestazione svolta dalla contribuente in appello; la Corte la considera nel ricostruire la rituale introduzione della censura sulla notifica.
in quanto ciò comporterebbe un’inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la proposta eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali la eccezione si fonda e che sostanzia l'onere di allegazione ricadente esclusivamente sulla parte nel caso i cui si facciano valere- come nel caso di specie - eccezioni in senso stretto (art. 2697 c.c., comma 2)
Quando si fa valere un’eccezione in senso stretto, la parte ha l’onere di allegare specificamente i fatti che la fondano; la sola denuncia di una forma di invalidità della notificazione non introduce automaticamente nel thema decidendum ogni diverso vizio notificatorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione degli artt. 112 c.p.c., 24, co.2 e 32 del D. Lgs. n. 546/1992
La norma è indicata quale base processuale del motivo di ricorso per cassazione relativo alla dedotta violazione delle regole sul thema decidendum e sui motivi aggiunti nel processo tributario.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380 bis c.p.c., segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione
La decisione conforme alla proposta di definizione accelerata comporta, secondo il regime richiamato dalla Corte, le conseguenze sulle spese applicate nel caso concreto.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380 bis c.p.c., segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.., in favore della controricorrente
La Corte applica la condanna al pagamento di un’ulteriore somma in favore della controparte in conseguenza della decisione del ricorso conforme alla proposta di definizione accelerata.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380 bis c.p.c., segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.., in favore della controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.)
La Corte dispone il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata in euro 3.000, in applicazione della norma.
Massime di principio
- Nel processo tributario, che si introduce mediante impugnazione dell’atto fiscale, il giudice deve esaminare i vizi dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo; l’ambito delle contestazioni può essere ampliato con motivi aggiunti soltanto nei casi previsti dalla legge, tra cui il deposito di documenti non conosciuti provenienti dalle altre parti o disposto dalla commissione.
- La produzione in appello, da parte dell’agente della riscossione, della documentazione relativa alla notificazione delle cartelle può legittimare il contribuente a introdurre nuovi motivi di ricorso relativi a tale documentazione.
- La mera eccezione di inesistenza della notificazione non ricomprende automaticamente ogni possibile vizio di nullità della stessa: quando si propone un’eccezione in senso stretto, la parte deve allegare specificamente i fatti che la fondano.
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