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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27110/2026 del 18/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La contribuente aveva proposto ricorso contro una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa da Equitalia Sud s.p.a.; la Commissione tributaria provinciale di Bari aveva respinto il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con sentenza n. 2060/2025 depositata il 1° luglio 2025, aveva rigettato l’appello. In Cassazione la contribuente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 182, secondo comma, c.p.c., sostenendo che il difetto di rappresentanza dell’agente della riscossione non fosse stato sanato perché nel giudizio di secondo grado non era stato prodotto il documento comprovante i poteri rappresentativi. Solo nella memoria successiva alla proposta di definizione accelerata ha aggiunto la violazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., per asserita decisione su una questione processuale non sottoposta al contraddittorio, e la violazione dell’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, per l’utilizzo di documenti asseritamente prodotti tardivamente.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa all’art. 182 c.p.c., rilevando che il giudice d’appello aveva accertato la rituale produzione della documentazione attestante i poteri del procuratore speciale e che tale accertamento di fatto non era sindacabile come violazione di legge. La doglianza mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali, estranea al giudizio di legittimità; la contestazione fattuale avrebbe potuto essere dedotta, nei limiti consentiti, attraverso il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., che non era stato proposto. La Corte ha inoltre rilevato che la controricorrente aveva fornito prova dell’avvenuto deposito della procura in appello. Le ulteriori censure formulate per la prima volta nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. sono state dichiarate inammissibili perché nuove. Poiché la decisione è stata conforme alla proposta di definizione accelerata, la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00 per esborsi oltre spese prenotate a debito, a pagare alla controricorrente euro 5.000,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. È stata altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 182, secondo comma, c.p.c.

    La C.G.T. ha accertato che l’Agenzia delle Entrate- Riscossione aveva prodotto ritualmente la documentazione rappresentativa dei poteri del procuratore speciale, ritenendo così sanata ogni eventuale irregolarità

    La Corte non enuncia una regola astratta sulla sanatoria, ma conferma che l’accertamento del giudice di merito circa la rituale produzione della documentazione rappresentativa e la conseguente sanatoria è una valutazione di fatto, non censurabile in Cassazione come violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità

    Il motivo per violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per contestare l’apprezzamento delle prove o ottenere una nuova ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è, perciò, sotto questo profilo, inammissibile, in quanto la critica ricade interamente nell'ambito dell'errore di fatto sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti consentiti dal vizio di cui all'art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c. (come definiti nel testo riformato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012), che, però, nel caso di specie, non è stato dedotto.

    La contestazione di un errore riguardante l’accertamento dei fatti può essere scrutinata solo entro i limiti del vizio previsto dal n. 5, se specificamente dedotto; non può essere introdotta sotto la veste della violazione di legge.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    Entrambe le censure sono inammissibili, perché nuove.

    La censura di violazione del contraddittorio, formulata per la prima volta con la memoria successiva alla proposta di definizione accelerata e non nel ricorso, è inammissibile perché nuova.

  • art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Entrambe le censure sono inammissibili, perché nuove.

    La contestazione relativa alla produzione tardiva dei documenti, proposta per la prima volta nella memoria e non nel ricorso, è inammissibile perché nuova.

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata comporta la valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., secondo quanto previsto dal procedimento accelerato.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La ricorrente va, pertanto, condannata a pagare alla controricorrente una somma equitativamente determinata

    Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta accelerata ricorrono, nel caso deciso, i presupposti per condannare il ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La ricorrente va, pertanto, condannata a pagare alla controricorrente una somma equitativamente determinata ed a versare una ulteriore somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

    Nel caso di decisione conforme alla proposta accelerata, la Corte ha applicato anche la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende prevista dal quarto comma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1

    Il magistrato che ha formulato la proposta di definizione accelerata può partecipare al collegio che decide il giudizio e può esserne nominato relatore, poiché la proposta non ha funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva

    La formulazione della proposta di definizione accelerata non determina l’incompatibilità del magistrato ai sensi della norma, perché la proposta non costituisce esercizio di funzione decisoria né pronuncia definitiva.

  • art. 52 c.p.c.

    non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva

    La proposta di definizione accelerata non fonda, nel procedimento descritto, un’incompatibilità o una ragione di ricusazione del magistrato che l’ha formulata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione formulato come violazione o falsa applicazione di legge non può risolversi nella contestazione dell’accertamento di fatto o della valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito, né può essere utilizzato per ottenere una nuova decisione sul fatto.
  • L’accertamento del giudice di merito circa la rituale produzione degli atti che documentano i poteri rappresentativi e la conseguente regolarità o sanatoria del difetto di rappresentanza costituisce valutazione di fatto, non sindacabile in Cassazione come violazione di legge.
  • La contestazione di un errore di fatto può essere proposta in Cassazione soltanto nei limiti e con i presupposti del vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; tale vizio non consente comunque di sollecitare una nuova valutazione delle prove quando il fatto sia stato esaminato e la motivazione non presenti incoerenze o illogicità.
  • Le censure di violazione del contraddittorio e di tardiva produzione documentale formulate per la prima volta con una memoria successiva al ricorso per cassazione sono inammissibili perché nuove.
  • Il magistrato che ha formulato la proposta di definizione accelerata può partecipare al collegio che decide il ricorso, anche come relatore, poiché la proposta non ha natura decisoria, non è pronuncia definitiva e la successiva decisione non costituisce una fase autonoma di riesame della proposta.
  • La decisione del ricorso in conformità alla proposta di definizione accelerata comporta, secondo la valutazione legale prevista dall’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., nei termini stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione

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